CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

 

Articolo 71 CdS
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

(Vedi art. 71 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 227 e appendice V del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
   2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.
   3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
   4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
   6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 173,00 a euro 694,00.

 

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OSSERVAZIONI

* Al fine di agevolare talune manovre (retromarcia), non è insolito accertare nella parte posteriore di autocarri, rimorchi o semirimorchi dei fari supplementari azionati manualmente dal conducente (attraverso un apposito interruttore posto nella cabina di guida) o automaticamente (quando entrano in funzione le luci di retromarcia) senza la prescritta approvazione. In entrambi i casi tale dispositivo supplementare non è ammesso.
* L'applicazione delle sanzioni contenute negli articoli 71, 72 e 79 del codice della strada devono seguire i seguenti principi: l'art. 71 del C.d.S. sanziona la mancata conformità dei dispositivi di equipaggiamento e delle caratteristiche costruttive e funzionali, tranne quelli richiamati dall'art. 72 del C.d.S. (ove trova applicazione la stessa norma). L'art. 79 del C.d.S., invece, sanziona l'efficienza dei dispositivi di cui all'art. 72 del C.d.S. o la loro mancata corretta installazione.
* L'applicazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali degli stessi, ed il proprietario che le applica è tenuto a sottoporre preventivamente il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile, prima di porre il veicolo in circolazione, al fine di verificare che esse non riducano nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente, cosicché esse possano essere omologate previo aggiornamento della carta di circolazione (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 33230 del 29/11/2023).
* L'art. 71 del C.d.S., diversamente degli artt. 72 e 79 dello stesso C.d.S., che sanzionano rispettivamente la mancanza o l'inefficienza, l'alterazione o il guasto dei dispositivi obbligatori di equipaggiamento dei veicoli, sanziona la mancanza o la non conformità di talune caratteristiche (riduzione del campo di visibilità causa apposizione di adesivi, oscuramento dei finestrini anteriori, ancoraggi delle cinture di sicurezza difformi da quelli conformi, barra antincuneamento posteriore non fissata correttamente o posizionata ad un'altezza superiore a 55 cm., etc.).
Vale la pena rammentare quanto indicato nella circolare del M.I.T. prot. n. 1680/M360 del 08.05.2002 (Applicazione di​ ​pellicole​ ​adesive sui vetri dei veicoli) secondo la quale "La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette​ ​pellicole​ ​quali entità tecniche indipendenti, ne' risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
 Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette​ ​pellicole​ ​nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
 Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
 Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio
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 ...
 Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette​ ​pellicole, dovrà essere verificato:
   1) che sulle​ ​pellicole​ ​sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle​ ​pellicole​ ​medesime;
   2) che dette​ ​pellicole​ ​siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le​ ​pellicole​ ​montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle​ ​pellicole.
 Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle​ ​pellicole​ ​in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i Iati.
 E' appena il caso di precisare che l'applicazione di​ ​pellicole​ ​adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada
".
 Per quanto sopra, quindi, sarebbe opportuno procedere come segue:
   • Sul parabrezza ed i vetri laterali anteriori non possono mai essere applicate pellicole autoadesive (art. 71, commi 1 e 6 del C.d.S.); solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione);
   • Sul lunotto ed i vetri laterali posteriori possono essere applicate pellicole autoadesive solo se presente idonea stampigliatura riportante l'omologazione o, in mancanza di questa, idonea documentazione del produttore (art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.); solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione)
   • Tutti i vetri oscurati e montati fin dall'origine possono essere installati, purché omologati (sempre che non siano stati oggetti di alcuna modifica o alterazione); se i vetri oscurati risultassero di tipo non approvato o non omologato, si applica la sanzione di cui all'art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.; solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 33230 del 29/11/2023
Circolazione Stradale - Artt. 71 e 78 del Codice della Strada - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione - Apposizione di pellicole oscuranti - L'applicazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali degli stessi, ed il proprietario che le applica è tenuto a sottoporre il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile al fine di verificare che esse non riducano nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente, cosicché esse possano essere omologate previo aggiornamento della carta di circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 11317 del 07/04/2022
Circolazione Stradale - Artt. 71 e 79 del Codice della Strada - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione - Vizi di costruzione - Responsabilità - La responsabilità da prodotto difettoso ha natura non già oggettiva bensì presunta, in quanto prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto, ed incombe al soggetto danneggiato dare la prova del collegamento causale, non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno; una volta fornita tale prova, incombe sul produttore fornire la c.d. prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 10628 del 24/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 71 e 75 del Codice della Strada - Dispositivo per la riduzione del particolato emesso dai veicoli - Provvedimento di diniego di conformità - L'adozione del provvedimento amministrativo relativo all'omologazione di un dispositivo antiparticolato gode sempre di una consentita, quanto dimostrabile, discrezionalità tecnica dei funzionari della Direzione Generale della Motorizzazione, considerato anche il loro atteggiamento collaborativo ed interlocutorio nei confronti del richiedente nonostante la carenza dell'impegno a programmare ed eseguire le prescritte prove di durabilità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 3695 del 07/02/2022
Circolazione Stradale - Art. 71 del Codice della Strada - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore - compravendita di veicolo - Garanzia legale del venditore - La responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto, cosicché incombe sull'acquirente la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul venditore la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico scientifiche.

 

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