OSSERVAZIONI
* Al fine di agevolare talune manovre (retromarcia), non è insolito accertare nella parte posteriore di autocarri, rimorchi o semirimorchi dei fari supplementari azionati manualmente dal conducente (attraverso un apposito interruttore posto nella cabina di guida) o automaticamente (quando entrano in funzione le luci di retromarcia) senza la prescritta approvazione. In entrambi i casi tale dispositivo supplementare non è ammesso.
* L'applicazione delle sanzioni contenute negli articoli 71, 72 e 79 del codice della strada devono seguire i seguenti principi: l'art. 71 del C.d.S. sanziona la mancata conformità dei dispositivi di equipaggiamento e delle caratteristiche costruttive e funzionali, tranne quelli richiamati dall'art. 72 del C.d.S. (ove trova applicazione la stessa norma). L'art. 79 del C.d.S., invece, sanziona l'efficienza dei dispositivi di cui all'art. 72 del C.d.S. o la loro mancata corretta installazione.
* L'applicazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali degli stessi, ed il proprietario che le applica è tenuto a sottoporre preventivamente il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile, prima di porre il veicolo in circolazione, al fine di verificare che esse non riducano nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente, cosicché esse possano essere omologate previo aggiornamento della carta di circolazione (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 33230 del 29/11/2023).
* L'art. 71 del C.d.S., diversamente degli artt. 72 e 79 dello stesso C.d.S., che sanzionano rispettivamente la mancanza o l'inefficienza, l'alterazione o il guasto dei dispositivi obbligatori di equipaggiamento dei veicoli, sanziona la mancanza o la non conformità di talune caratteristiche (riduzione del campo di visibilità causa apposizione di adesivi, oscuramento dei finestrini anteriori, ancoraggi delle cinture di sicurezza difformi da quelli conformi, barra antincuneamento posteriore non fissata correttamente o posizionata ad un'altezza superiore a 55 cm., etc.).
* Vale la pena rammentare quanto indicato nella circolare del M.I.T. prot. n. 1680/M360 del 08.05.2002 (Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli) secondo la quale "La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, ne' risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.
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Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i Iati.
E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada".
Per quanto sopra, quindi, sarebbe opportuno procedere come segue:
• Sul parabrezza ed i vetri laterali anteriori non possono mai essere applicate pellicole autoadesive (art. 71, commi 1 e 6 del C.d.S.); solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione);
• Sul lunotto ed i vetri laterali posteriori possono essere applicate pellicole autoadesive solo se presente idonea stampigliatura riportante l'omologazione o, in mancanza di questa, idonea documentazione del produttore (art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.); solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione)
• Tutti i vetri oscurati e montati fin dall'origine possono essere installati, purché omologati (sempre che non siano stati oggetti di alcuna modifica o alterazione); se i vetri oscurati risultassero di tipo non approvato o non omologato, si applica la sanzione di cui all'art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.; solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione).
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