Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 39136 del 18 ottobre 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 39136 del 18/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 172 e 186 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Incidenza della condotta colposa della vittima rispetto al grado di colpevolezza dell'agente - Nel reato di omicidio stradale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del conducente responsabile, la misura della diminuzione di pena del responsabile deve tenere conto dell'incidenza della condotta colposa della vittima, come l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, rispetto al grado di colpevolezza del conducente, ma non può escludere o interrompere il nesso di causa.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trieste, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente (Soggetto 1), con sentenza del 26/5/2022, pur riformando la sentenza di primo grado riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis c.p., comma 7 e rideterminando la pena inflitta in anni tre e mesi otto di reclusione, confermava in punto di affermazione di responsabilità la sentenza emessa in data 15/6/2020 dal GUP del Tribunale di Udine che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato in quanto riconosciutolo colpevole:

1) del delitto p. e p. dall'art. 589 bis c.p., comma 1, 3 ed u.c. e art. 590 bis c.p., perché, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e precisamente:

- per essersi messo alla guida dell'auto in stato di ebbrezza (186 CDS) essendo stato accertato un tasso alcolemico di 0,94 gr/l);

- per avere tenuto una velocità, comunque, oltre i limiti e non commisurata allo stato dei luoghi (art. 141 C.D.S.);

- per avere omesso di far sì che i passeggeri, ed in specie la passeggera seduta sul sedile anteriore (Soggetto 2), indossasse le cinture di sicurezza (172, comma 1 e ss.).

- nonché per imprudenza, negligenza e imperizia, anche dovuta ad un probabile colpo di sonno, in considerazione dell'assenza di tracce di frenata e riconducibile all'ora tarda in cui si è messo alla guida ed allo stato alcolemico;

cagionava:

- la morte di (Soggetto 2), persona trasportata sul sedile anteriore, avvenuta per lesioni cranioencefaliche - plurime fratture- e del rachide cervicale politrauma della strada;

- lesioni personali a (Soggetto 3), persona trasportata sul sedile posteriore, (nella specie: pneumotorace destro, contusioni polmonari, frattura anteriore mediale e laterale del seno mascellare sinistro, con interessamento della parete orbitaria, frattura della parete laterale del seno mascellare destro con infrazione ossea della parete laterale dell'orbita, multipli focolai contusivi polmonari ai lobo inferiore desiro, ampia lacerazione dei VII-V segmento epatico che si prolunga lungo il decorso della sovra epatica), reputate guaribili in oltre 40 giorni salvo complicazioni:

- lesioni personali a (Soggetto 4), persona trasportata sul sedile posteriore, (nella specie: frattura scomposta a più rime della faccia orbitale dell'osso mascellare di destra, presenza di emoseno a livello di pavimento e parete laterale del seno mascellare sinistro; frattura a più rime con minimo sfondamento delle cellette etmoidali sottostanti alla lamina papiracea a destra, fratture costali multiple di VI - VIII costa sinistra, frattura composta al terzo prossimale del corpo sternale, frattura composta della VII e VIII costa sinistra, contusioni polmonari bilaterali, lacerazione della milza con emoperitoneo), reputate guaribili in oltre 40 giorni salvo complicazioni;

Segnatamente, (Soggetto 1), percorrendo la (Omissis) alla progressiva chilometrica 23+660 in agro del comune di (Omissis) con direzione (Omissis) - (Omissis) alla guida dell'autovettura Renault Clio tg. (Omissis) di proprietà di A. Spa . - per la forte velocità stimabile all'incirca in 105 Km/H, perdeva il controllo del mezzo e fuoriusciva autonomamente dal lato destro dalla sede stradale, ad un velocità di c.d. volo aumentata a circa 125 Km/h proseguiva poi la corsa ad una velocità compresa tra 100 e 110 KM/H strisciando con il fondo sulla banchina erbosa in pendenza che ha fatto sobbalzare il veicolo ad una distanza in avanti di metri 17,50 e terminava la corsa contro il terrapieno di via (Omissis); ed a seguito di tale impatto la persona trasportata (Soggetto 2) urtava il capo, la regione temporale, con un punto di incontro localizzato tra il montante anteriore destro ed il cielo interno dell'auto e riportava le lesioni che l'hanno condotta a morte mentre le altre persone trasportate riportavano le lesioni sopra indicate.

Con l'aggravante di essersi posto alla guida e di avere guidato in stato di ebbrezza alcolica. Con l'aggravante di avere cagionato la morte di una persona unitamente a gravi lesioni personali ad altre due.

Già il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbito nel reato sub 1) la contravvenzione p. e p. dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, 2 bis e 2 sexies (Codice della Strada), originariamente contestato sub 2.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (Soggetto 1), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in punto di errata riduzione ex art. 589 bis c.p., comma 7, conseguente al riconosciuto concorso della vittima che non ebbe ad allacciare la propria cintura di sicurezza, riduzione che la Corte territoriale ha operato nella misura di un decimo, da cinque anni, a quattro anni e sei mesi, misura che appare incongrua in ragione dell'acclarata gravità della colpa della vittima, e dell'efficacia causale di tale omissione sull'evento, stante che tale riduzione è potenzialmente estensibile sino alla metà della pena base.

La Corte d'appello di Trieste, infatti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, avvalora la tesi difensiva per cui il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della vittima (Soggetto 2), abbia dato luogo ad una causalità cumulativa.

La sentenza d'appello - si osserva in ricorso - trae forti argomenti dalla pronuncia di questa Sez. 4 n. 32877/2020 e, analizzando la norma dell'art. 589 bis c.p., comma 7, ne evidenzia l'inquadramento in "quelle condotte esse stesse colpose, oppure anomale rispetto all'ordinario svolgersi degli eventi che possono quindi refluire sul grado di colpevolezza dell'agente" ma non esclude-e o interrompere il nesso di causa". Tuttavia - ci si duole - la sentenza impugnata qualifica apoditticamente ed erroneamente la condotta della vittima come di "minima incidenza" rispetto al grado di colpevolezza dell'agente e di conseguenza erra poi nell'applicare la norma applicando una riduzione di solo un decimo. Non viene infatti dato alcun rilievo alla modalità con cui la vittima (Soggetto 2) "non" allacciò la cintura di sicurezza: come ben acclarato in giudizio, costei non si limitò a non allacciarla (cioè a non indossarla), ma la passò comunque dietro la propria schiena, agganciandone i terminali, così impedendo l'attivazione del segnale luminoso sul cruscotto del veicolo, nonché l'emissione del tipico suono che avrebbe segnalato al guidatore il mancato utilizzo del presidio di sicurezza del passeggero (il veicolo era targato (Omissis), quindi recentissimo e senz'altro dotato di tali presidi visivi ed acustici) e che sarebbe perdurato sino a quando il passeggero l'avesse effettivamente allacciata.

Tale particolare condotta della (Soggetto 2), ad avviso del ricorrente, meritava considerazione al fine di stabilire il grado della colpa del conducente che non vigilò sul fatto che la (Soggetto 2) allacciasse la cintura, specularmente sul grado della colpa della vittima nel violare il proprio obbligo di allacciare la cintura, per poi accertare il grado di incidenza di tale condotta sulla causazione dell'evento morte e infine individuare quale debba essere la latitudine applicativa dell'invocata riduzione della pena inizialmente determinata. Anzitutto quanto all'obbligo che grava sul conducente di far indossare le cinture di sicurezza e di verificare, anche nel corso della marcia del veicolo, che i passeggeri le tengano indossate. Anche a tale fine -prosegue il ricorso- sono posti gli avvisi acustici e luminosi di cui sopra.

Secondo la tesi proposta in ricorso, una rigorosa applicazione della norma, che valorizzi l'istituto giuridico della colpa, impone di interrogarsi se possano esistere gradi di tale violazione. E allora tale obbligo può ben avere declinazioni diverse in ragione delle circostanze: si immagini di affiancarsi a un minore di età, che pur possa sedere nel sedile del passeggero, oppure a una persona minorata di mente, in tali ipotesi la cura del guidatore sarà massima, ed egli certo vigilerà severamente che la cintura venga allacciata e probabilmente la allaccerà egli stesso per il passeggero; se tuttavia si trasporta un adulto consapevole, nel momento in cui il guidatore ode il suono tipico dei terminali della cintura che viene allacciata, e nessun segnale di allerta nè visivo nè acustico suona, l'obbligo di "far indossare" può ritenersi assolto, o quantomeno il grado di colpa (del guidatore) conseguente al mancato uso dovrà essere valutato diversamente in ragione delle circostanze qui descritte.

Non va taciuto che il fatto che, di notte, scema la vigilanza visiva sul fatto dell'avvenuto allaccio, aumentando l'affidamento che il conducente fa su altri dati sensoriali, non direttamente visivi sulla cintura e sul fatto che sia correttamente allacciata sul corpo del passeggero: così egli presterà ascolto al suono che fa la cintura del passeggero quando si allaccia, e fruirà dei ritrovati tecnologici che fanno suonare un cicalino se la cintura resta, o viene, slacciata, nonché del segnale luminoso che a ciò si accompagna nella strumentazione di bordo. Ne deriva che, se possiamo reputare massimo il grado della colpa del conducente che di giorno non garantisca che venga allacciata la cintura del minore di età o del minorato di mente, e minimo nel caso del conducente che, di notte, avendo al proprio fianco un adulto consapevole, senta il suono della cintura che si allaccia e non senta attivarsi alcun segnale sonoro di allarme, ne’ veda il corrispettivo segnale luminoso nella strumentazione di bordo, ciò avvenendo perché il passeggero con un artificio indusse il guidatore a credere che tale cintura fosse allacciata.

Quanto sopra - prosegue il ricorso - va poi specularmente considerato riguardando non più l'obbligo del conducente di vegliare sulle cinture allacciate, bensì la natura della condotta della vittima.

La sentenza sopra citata considera "...quelle condotte esse stesse colpose..." e nell'ambito dell'istituto della colpa va considerata la condotta della (Soggetto 2), poiché se di condotta colposa si tratta ne va accertato il grado ed esso ha connotati in parte speculari a quello della colpa del guidatore di non aver vegliato sul rispetto dell'obbligo da costei violato. E, come menzionato nella sentenza qui impugnata, richiamando le risultanze peritali: "...le lesioni cranio encefaliche che avevano causato il decesso della (Soggetto 2)... erano certamente riconducibili al non aver indossato la cintura di sicurezza... si poteva quindi dubitare che un tale corteo lesivo si sarebbe potuto verificare anche in un soggetto correttamente ritenuto con la cintura di sicurezza...". La Corte territoriale è quindi consapevole di tali conclusioni tecniche, che non contesta e che sono comunque parte di quella perizia che viene avvalorata in sentenza, ma poi qualifica come minima l'incidenza della violazione della (Soggetto 2) nella causazione dell'evento mortale.

I tre argomenti sin qui esplicati bastano ad imporre - secondo la tesi sostenuta in ricorso - una completa riconsiderazione della misura della riduzione operata, poiché se massimo è il grado della colpa della vittima, e massima (se non assoluta) è l'incidenza di tale violazione sulla determinazione dell'evento, massima avrebbe dovuto essere altresì la riduzione conseguente all'esistenza di tale concorso di colpa, riducendo quindi la pena (già con tale prima riduzione art. 589 bis c.p., comma 7, salve le ulteriori valutazioni procedurali) da cinque anni a due anni e mezzo, cioè giusta la metà, cioè la massima riduzione possibile per il concorso della vittima.

Con un secondo motivo si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

L'illogicità della motivazione sarebbe evidente nelle parole della Corte territoriale, quando afferma che "pur valutati gli elementi dedotti dalla difesa (ma il comportamento processuale si è estrinsecato nella mera presenza alle udienze, nulla risulta in concreto in ordine all'affermata collaborazione con la Polizia giudiziaria e con le parti offese e le loro famiglie), resta la rilevante gravità del fatto, desunta dalle gravissime conseguenze dannose cagionate e dall'elevatissimo grado della colpa e, come rilevato dal GUP, dovendo la giovane età semmai imporre una maggiore cautela nella guida per difetto di esperienza, tanto più nel condurre un'autovettura non propria".

Tale motivazione sarebbe contraddetta dalle risultanze processuali, da cui risulta che si trattava di un veicolo che il conducente aveva in uso per motivi di lavoro (e non quindi l'auto prestata da un terzo in via del tutto occasionale e quindi, obiettivamente, sconosciuta quanto a potenza e tenuta di strada).

Ci si duole, inoltre, che nessuna motivazione la Corte territoriale abbia usato, altrimenti, per escludere la possibilità di concedere le attenuanti generiche, in quanto l'inciso "ma il comportamento processuale si è estrinsecato nella mera presenza alle udienze, nulla risulta in concreto ln ordine all'affermata collaborazione con la Polizia giudiziaria e con le parti offese e le loro famiglie" non è infatti stato di per se’ valorizzato al fine di argomentarne l'esclusione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 conv. dalla L. n. 176 del 2020, come prorogato ex D.L. n. 228 del 2021, art. 16 conv. con modif. dalla L. n. 15 del 2022), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. In data 21.9.2021 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte l'imputato a mezzo del proprio difensore Avv. D. Z. che, ribadita la doglianza per cui la Corte territoriale non avrebbe valutato la particolare circostanza che il passeggero abbia eluso il funzionamento del segnalatore di mancato allacciamento della cintura di sicurezza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, peraltro riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis c.p., comma 7 negata dal primo giudice, attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo proposto, con cui si censura la sproporzione tra l'incidenza del concorso colposo della vittima (per l'omesso utilizzo da parte della vittima, quale trasportata, della cintura di sicurezza, avendo fatto ricorso la stessa ricorrendo ad un escamotage per silenziarne i dispositivi sonori di allarme) e la riduzione per l'attenuante di cui all'art. 589-bis c.p., comma 7, deducendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare, in favore del ricorrente ed ai fini di una più ampia riduzione di pena, l'accertamento peritale nella parte in cui riconduce a tale omissione le lesioni cranico-encefaliche.

Ebbene, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, la Corte territoriale ha fornito, in punto di entità della riduzione, una motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, laddove ha rilevato la minima incidenza della condotta colposa della vittima rispetto al grado di colpevolezza dell'agente, sotto ogni profilo considerata: dall'omesso controllo del conducente sul rispetto dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, possibile sia prima della partenza ma anche in itinere, al rilevantissimo grado della colpa del (Soggetto 1), alla solo concorrente e neppure preponderante efficienza causale delle lesioni collegabile al non corretto uso del dispositivo di sicurezza.

In sentenza si richiamano adesivamente le valutazioni del GUP, che aveva dato atto in sentenza di come la Dott.ssa P. avesse refertato in danno della vittima non solo lesioni cranio-encefaliche e maxillofacciali indicative della motilità compatibile con il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, M2 anche gravi lesioni del tratto cervicale con recisione dèi tronchi nervosi, conseguente a un violento meccanismo tipo "colpo di frusta" che si sarebbero potute produrre anche in un soggetto correttamente ritenuto con la cintura di sicurezza (pagg. 13-14 della relazione di consulenza).

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, così come quelle in ordine all'entità della riduzione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, R., Rv. 229298).

3. L'art. 589 bis, c.p., al comma 7, che prevede una diminuzione di pena ("fino alla metà") nel caso in cui l'evento "non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole" (analogamente l'art. 590 bis, comma 7 in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime) va interpretata nel solco delineato dall'art. 41 c.p. e colloca esattamente il fattore esterno considerato, l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima, sul piano della gravità della condotta e fuori dall'ambito della responsabilità.

La norma, in altri termini, per quanto attiene al comportamento della persona offesa, fa riferimento a quelle condotte esse stesse colpose, oppure anomale rispetto all'ordinario svolgersi degli eventi, che possono quindi correttamente refluire sul grado di colpevolezza dell'agente ma non escludere o interrompere il nesso di causa.

Per i giudici triestini si può ulteriormente osservare che, sussistenti e incontestati i profili di colpa specifica e generica a carico dell'imputato, ad essi si è aggiunto quello di non aver imposto alla passeggera l'uso della cintura ed è pacifico che il grado della colpa vada misurato sulla base della condotta.

È peraltro principio consolidato quello per il quale il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura (ex plurimis, Sez. 4, n. 32877/2020, Rv. 280162 - 01), regola di comportamento pacificamente violata; e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura (vedasi 'anche la più risalente, ma ancora attuale Sez. 4, n. 9904/1996, Rv. 206266-01; Sez. 4, n. 9311 del 29/1/2003, Sulejmani, Rv. 224320).

4. Manifestamente infondato è anche il motivo in punto di diniego delle attenuanti generiche, di contro negate con corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. laddove la Corte triestina ha dato atto che, dato anche atto di una pena irrogata con riferimento al minimo edittale, pur valutati gli elementi dedotti dalla difesa (e tenuto conto che il comportamento processuale si è estrinsecato nella mera presenza alle udienze, nulla risulta in concreto in ordine all'affermata collaborazione con la Polizia Giudiziaria e con le parti offese e le loro famiglie), resta la rilevante gravità del fatto, desunta dalle gravissime conseguenze dannose cagionate e dall'elevatissimo grado della colpa e, come rilevato dal G.u.p., dovendo a giovane età semmai imporre una maggiore cautela nella guida per il difetto di esperienza, tanto più nel condurre un'autovettura non propria.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria, il 18 ottobre 2022.

 

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