Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 32877 del 24 novembre 2020
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32877 del 24/11/2020
Circolazione Stradale - Artt. 172 e 186 del Codice della Strada e 589 bis del c.p. - Omicidio stradale - Colpa da imprudenza negligenza e imperizia e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero deceduto - Il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, che il proprio passeggero faccia uso della cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'inizio della marcia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in epigrafe il Gup del Tribunale di Brindisi ha dichiarato all'esito di giudizio abbreviato la responsabilità di Q. G. per il reato di cui all'art. 589 bis c.p., comma 1, condannandolo alla pena di anni due di reclusione, dopo aver riconosciuto le attenuanti di cui all'art. 589 bis, comma 7 e all'art. 62 bis c.p..
1.1 L'imputazione riguarda l'aver cagionato, per colpa da imprudenza negligenza e imperizia e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 141 e 142, art. 186, comma 2, lett. b e c), la morte di M. M.. In particolare, secondo la contestazione, l'imputato, si poneva alla guida della Mini Cooper tg (OMISSIS) in stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di alcolici (0.88), in orario notturno, giunto in prossimità di un'intersezione affrontava la curva destrorsa alla velocità di 56 Kmh e comunque superiore al limite previsto e non adeguata alla situazione dei luoghi, perdeva il controllo impattava contro il guardrail posto sulla corsia di marcia opposta e poi urtava sulla barriera posta all'inizio del cavalcavia così che ribaltandosi sbalzava fuori del finestrino il passeggero M. privo di cinture di sicurezza. Fatto commesso in (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione per saltum il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali secondo i seguenti profili di censura:
I) Il decesso del trasporto non è imputabile alla condotta del Q. cui non si può addebitare di non aver preteso che il passeggero indossasse la cintura di sicurezza; nessun obbligo impone al conducente di far indossare la cintura di ritenzione ai trasportato. Manca nel caso di specie il nesso di causa in quanto il mancato uso delle cinture da parte del soggetto trasportato è causa efficiente, autonoma ed esclude il nesso eziologico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1.In particolare, la ricostruzione del giudice di merito è logica e plausibile e ha evidenziato specifici profili di colpa generica e specifica a carico dell'imputato che hanno avuto determinante incidenza causale nel verificarsi dell'evento (Cfr. Sez. 4 -, n. 13587 del 26/02/2019 Ud. (dep. 28/03/2019) Rv. 275873 01). L'incidente si è verificato, infatti, in ora notturna a causa dell'eccessiva velocità tenuta dall'imputato nell'accedere alla rampa del raccordo con la SP 79 tanto che sbandava, anche in considerazione di altri fattori quali l'usura degli pneumatici, il pietrisco al centro della strada, le condizioni di alterazione psicofisica, che non gli consentivano di adottare una guida più attenta e prudente così da ridurre la velocità al momento della perdita di aderenza in fase di percorrenza della curva; in seguito all'urto con il guardrail posto all'inizio del cavalcavia, nella corsia di marcia opposta, subiva un movimento ribaltante che causava la fuoriuscita parziale del corpo del M. che non era ancorato con le cinture di sicurezza e di cui il conducente non aveva imposto l'uso. Il GUP ha evidenziato, quindi, i profili di colpa specifica e generica a carico del conducente che non ha adeguato la velocità ai limiti di percorrenza di una curva destorsa e non ha imposto al passeggero l'uso della cintura. Nella specie deve ritenersi configurabile la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela e di comune prudenza e attenzione tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio.
1.2. Il GUP ha considerato il conducente responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero (cfr sul punto anche Sez. civ. 3, ordinanza n. 2531 del 2019) sulla base del principio secondo cui il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza; questa Corte ha già affermato, infatti, (Sez. 4, n. 9904 del 27/09/1996 Ud. (dep. 20/11/1996) Rv. 206266 - Sez. 4, n. 9311 del 29/01/2003 Ud. (dep. 28/02/2003) Rv. 224320 - 01) che il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura.
1.3. Correttamente poi il Gup ha riconosciuto in relazione al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del M., l'applicazione dell'art. 589 bis c.p., comma 7 che prevede una diminuzione di pena ("fino alla metà") nel caso in cui l'evento "non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole" (analogamente dell'art. 590 bis, il comma 7 in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime). Tale previsione normativa è nel solco delineato dall'art. 41 c.p. e colloca esattamente il fattore esterno considerato, l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima, sul piano della gravità della condotta e fuori dall'ambito della responsabilità. La norma, in altri termini, per quanto attiene al comportamento della persona offesa, fa riferimento a quelle condotte esse stesse colpose, oppure anomale rispetto all'ordinario svolgersi degli eventi, che possono quindi correttamente refluire sul grado di colpevolezza dell'agente ma non escludere o interrompere il nesso di causa.
2. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020.
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