CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 169 CdS
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

(Vedi art. 169 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 371 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
   2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
   3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
   4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
   5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
   6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
   7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.
   8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
   9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.
   10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.

 

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OSSERVAZIONI

* Al conducente che circola alla guida del veicolo senza avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida a causa di una ingessatura, non si contesta la violazione contenuta nel disposto dell'art. 169, commi 1 e 10 del C.d.S. (norma generale), ma quella contenuta nel disposto dell'art. 115 commi 1 e 3 del C.d.S. (norma speciale) in quanto non idoneo per la mancanza di requisiti fisici. Detta violazione comporta, se commessa con veicoli a motore, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
* Il conducente che circola alla guida del veicolo senza avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida a causa della sistemazione del carico trasportato, non si contesta la violazione contenuta nel disposto dell'art. 169, commi 1 e 10 del C.d.S. (norma generale), ma quella contenuta nel disposto dell'art. 164, commi 1 e 8 del C.d.S. (norma speciale). Detta violazione comporta, se commessa con veicoli a motore, ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
* Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli non può superare quello indicato nella carta di circolazione (avuto riguardo sia per i sedili anteriori che per quello posteriore), anche se fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose era consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che con loro fosse presente almeno un passeggero di almeno 16 anni.
* In riferimento alle ipotesi di violazioni contenute nel vigente codice della strada e relative al superamento dei limiti di massa dei veicoli destinati al trasporto di persone, per le quali l’art. 169 deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 167, si ritiene che quelle contenute nell'art. 167 del C.d.S. si applicano ai veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione (con l'applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione in quanto espressamente previsto dal citato art. 167), mentre per le violazioni contenute nell'art. 169 si applicano ai veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione (senza l'applicazione della tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione in quanto non espressamente previsto nel citato art. 169 C.d.S.), come illustrato nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6622/21/102/18/1 del 06.07.2021 (Richiesta urgente per la sicurezza stradale. Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione degli artt. 167 e 169 del codice della strada).
* In riferimento alle ipotesi di superamento dei limiti di massa dei veicoli destinati al trasporto di persone, l’art. 169 del C.d.S. (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore), che disciplina il numero delle persone trasportabili sui veicoli, nonché il carico complessivo massimo (nel primo caso non è prevista alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli, mentre nel secondo caso la norma si riferisce ai soli veicoli destinati al trasporto di persone) deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 167 dello stesso C.d.S. (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), che disciplina le masse dei veicoli senza fare alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli stessi (Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6622/21/102/18/1 del 06.07.2021 - Richiesta urgente per la sicurezza stradale. Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione degli artt. 167 e 169 del codice della strada).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23144 del 14/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157, 169 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni provocate a terzi dal passeggero di veicolo - Sospensione della patente di guida - Inapplicabilità - Al passeggero trasportato sul veicolo che apre incautamente lo sportello per scendere dallo stesso, procurando lesioni gravi o gravissime a terzi, non gli può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida poiché per la sua qualità di terzo trasportato non è prescritto un determinato titolo abilitativo.

 

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