Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Documento inserito il 3 agosto 2026
2026_08_03 Rifiuto degli accertamenti tossicologici dopo la riforma dell'art. 187 C.d.S.: quando il "no" diventa reato e quando, invece, costituisce esercizio di un diritto.
Dai "ragionevoli indizi" al prelievo di liquidi biologici: la nuova disciplina degli accertamenti antidroga, i limiti dell'attività di polizia e l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione (2022-2026).
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano; Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca normativa e giurisprudenziale.
1. Nota degli Autori
2. Introduzione
Dalla ricerca dello stato di alterazione alla verifica del rifiuto: come la riforma dell'art. 187 C.d.S. ha modificato l'intero sistema degli accertamenti.
3. PARTE I
La riforma dell'art. 187 del Codice della strada: un nuovo modello di accertamento tra sicurezza della circolazione e garanzie della persona.
Dalla ricerca dello stato di alterazione alla verifica dell'assunzione di sostanze: il significato della riforma del 2024.
Dopo avere delineato il nuovo quadro normativo, sarà necessario comprendere perché la riforma del 2024 non abbia semplicemente modificato una disposizione del Codice della strada, ma abbia profondamente trasformato la struttura stessa dell'accertamento della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, incidendo sul significato dei "ragionevoli indizi", sul ruolo del prelievo di liquidi biologici e sul rapporto tra disciplina legislativa e primi orientamenti della Corte di Cassazione.
3.1 Una riforma che modifica la struttura dell'accertamento.
3.2 Dal concetto di alterazione alla verifica dell'assunzione.
3.3 Il nuovo procedimento previsto dall'art. 187 C.d.S..
3.4 Sicurezza della circolazione e tutela della libertà personale.
3.5 Il ruolo della giurisprudenza dopo la riforma.
4. PARTE II
La nuova architettura dell'art. 187 del Codice della strada: il rifiuto degli accertamenti dopo la riforma.
Dal semplice controllo su strada ad un procedimento articolato: quando nasce realmente l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti.
Delineato il nuovo quadro normativo, sarà ora necessario soffermarsi sul primo vero snodo interpretativo della riforma: il significato dei "ragionevoli indizi" richiesti dall'art. 187 del Codice della strada, la loro funzione quale presupposto di legittimità dell'intero procedimento di accertamento e il modo in cui la Corte di Cassazione, attraverso l'esame di casi concreti, sta progressivamente definendo i limiti dei poteri della polizia stradale e le condizioni alle quali il rifiuto degli accertamenti tossicologici assume effettiva rilevanza penale.
4.1 Il procedimento previsto dall'art. 187: una sequenza di atti rigidamente disciplinata.
4.2 Dal sospetto agli accertamenti: la gradualità imposta dalla legge.
4.3 La procedura come garanzia anche per l'autorità procedente.
4.4 Il caso deciso dalla Cassazione: quando la procedura diventa decisiva (Cass. pen., Sez. IV, n. 30041 del 2024).
5. PARTE III
Il prelievo biologico dopo la riforma dell'art. 187 C.d.S..
Chiarito che il rifiuto assume rilevanza penale soltanto quando l'intera procedura prevista dall'art. 187 del Codice della strada sia stata correttamente attivata, occorre affrontare uno dei profili più delicati introdotti dalla riforma: quando gli organi di polizia possono legittimamente richiedere il prelievo di liquidi biologici e quando, invece, devono arrestarsi agli accertamenti meno invasivi. Sarà proprio su questo terreno che verranno analizzate le fondamentali pronunce della Corte di cassazione nn. 24291 del 2025 e 25527 del 2026, destinate a delineare i confini applicativi del nuovo sistema dei controlli antidroga.
5.1 Quando il rifiuto integra il reato e quando costituisce esercizio di un diritto.
5.2 Il principio di gradualità degli accertamenti: la scelta del mezzo meno invasivo.
5.3 Il caso deciso dalla Cassazione: l'assenza del personale sanitario rende legittimo il ricorso al prelievo biologico (Cass. pen., Sez. IV, n. 24291 del 2025).
5.4 Osservazioni: la procedura può adattarsi alle circostanze, ma non può prescindere dalle garanzie previste dalla legge.
6. PARTE IV
Quando il rifiuto costituisce reato e quando, invece, rappresenta l'esercizio di un diritto.
Il principio di legalità della procedura come confine tra poteri della polizia e libertà del conducente
Se la sentenza n. 24291 del 2025 chiarisce quando il ricorso al prelievo biologico possa ritenersi legittimo, resta ancora da comprendere quali siano le conseguenze del rifiuto opposto dal conducente e se sia necessario che quest'ultimo venga materialmente accompagnato presso una struttura sanitaria oppure se il reato si perfezioni già nel momento in cui manifesta la propria volontà di non sottoporsi agli accertamenti. Proprio tale questione sarà affrontata dalla fondamentale sentenza della Corte di cassazione, Sezione IV, n. 25527 dell'8 luglio 2026, destinata a segnare un ulteriore e decisivo passaggio nell'interpretazione del nuovo art. 187 del Codice della strada.
6.1 Il caso deciso dalla Cassazione: il rifiuto di recarsi in ospedale senza una preventiva richiesta di accertamento.
6.2 L'evoluzione successiva: perché la sentenza del 2025 non smentisce quella del 2024.
6.3 La conferma del 2026: il rifiuto rileva anche prima dell'accompagnamento materiale.
6.4 Libertà personale e sicurezza della circolazione: un equilibrio che la Cassazione continua a presidiare.
7. PARTE V
Il rifiuto non è soltanto un "no": dal rifiuto espresso alle condotte elusive. Quando il comportamento del conducente impedisce l'accertamento previsto dall'art. 187 C.d.S..
Delineati i confini entro i quali il rifiuto assume rilevanza penale, resta da affrontare un ulteriore profilo di particolare interesse pratico: quando il comportamento del conducente, pur non traducendosi in un esplicito "no", può essere ugualmente qualificato come rifiuto? La giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente esteso la nozione di rifiuto sino a ricomprendervi anche condotte elusive, atteggiamenti dilatori e comportamenti apparentemente collaborativi ma, nella sostanza, finalizzati ad impedire l'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 187 del Codice della strada.
7.1 Quando il rifiuto si perfeziona ancora prima dell'inizio materiale degli accertamenti.
7.2 Le condotte elusive: quando il comportamento vale quanto un rifiuto espresso.
7.3 Una regola pratica per gli operatori.
8. PARTE VI
L'accertamento tossicologico tra esigenze investigative e tutela della libertà personale: i limiti dell'azione della polizia giudiziaria dopo la riforma dell'art. 187 C.d.S.
L'ampliamento degli strumenti di controllo non ha eliminato le garanzie poste a tutela della persona, ma ha imposto un equilibrio ancora più rigoroso tra efficacia dell'accertamento, rispetto della procedura e salvaguardia dei diritti fondamentali.
Dopo avere ricostruito la nozione di rifiuto penalmente rilevante e i criteri elaborati dalla giurisprudenza per distinguerlo dal legittimo esercizio dei diritti del conducente, l'ultima parte dell'approfondimento analizzerà le ricadute processuali delle violazioni procedurali, i rapporti tra accertamenti sanitari e attività investigativa, le questioni probatorie ancora aperte e le prospettive interpretative che la giurisprudenza sarà chiamata ad affrontare nell'applicazione della nuova disciplina dell'art. 187 C.d.S..
8.1 La riforma dell'art. 187 C.d.S. non ha trasformato il conducente in un soggetto privo di garanzie.
8.2 Il caso deciso dalla Cassazione: il secondo prelievo ematico richiesto esclusivamente per finalità investigative (Cass. pen., Sez. IV, n. 4151 del 1° febbraio 2023).
8.3 La libertà personale quale limite all'attività di accertamento: le indicazioni delle sentenze n. 23670 del 2022 e n. 12197 del 2017.
8.4 L'equilibrio costruito dalla giurisprudenza: né formalismi difensivi né espansione incontrollata dei poteri di accertamento.
8.5 Osservazioni: la riforma amplia gli strumenti di controllo, ma rafforza anche il principio di legalità procedimentale.
9. PARTE VII
La libertà personale del conducente e i limiti dei poteri di accertamento: il delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie costituzionali.
L'accertamento tossicologico non attribuisce alla polizia un potere coercitivo generalizzato: la Cassazione individua il punto di equilibrio tra l'effettività dei controlli previsti dall'art. 187 C.d.S. e la tutela della libertà personale garantita dall'art. 13 Cost..
Nell'ultima Parte dell'approfondimento saranno esaminate le conseguenze processuali e sanzionatorie del rifiuto degli accertamenti tossicologici, soffermandosi sugli orientamenti della Corte di cassazione in materia di particolare tenuità del fatto, lavoro di pubblica utilità, effetti dei precedenti specifici e criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, così da offrire una visione completa degli sviluppi più recenti della giurisprudenza in materia.
9.1 Il caso deciso dalla Cassazione: l'accompagnamento presso la struttura sanitaria non equivale ad una misura coercitiva della libertà personale.
9.2 Il caso deciso dalla Cassazione: quando manca il presupposto normativo il rifiuto perde rilevanza penale.
9.3 Il caso deciso dalla Cassazione: la libertà personale costituisce il limite invalicabile dell'attività investigativa.
9.4 Osservazioni: il rispetto della procedura rappresenta la migliore tutela tanto per il conducente quanto per gli operatori.
10. CONCLUSIONI
Le conclusioni: il nuovo equilibrio tra esigenze investigative, garanzie individuali e sicurezza della circolazione dopo la riforma dell'art. 187 C.d.S.
L'ultima parte dell'approfondimento ricomporrà in un quadro unitario tutti i principi elaborati dalla Corte di cassazione, evidenziando quali regole possano ormai considerarsi consolidate nell'applicazione dell'art. 187 del Codice della strada dopo la riforma e quali questioni, invece, siano ancora destinate ad alimentare il futuro dibattito interpretativo. Ritengo che quest'ultima parte possa assumere la forma di una vera sintesi ragionata, nella quale la cronologia delle pronunce lasci spazio ad una visione d'insieme capace di offrire al lettore non soltanto risposte ai singoli problemi, ma anche una chiave di lettura complessiva dell'intero sistema.
1. Nota degli Autori
L'accertamento della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti rappresenta, da sempre, uno degli ambiti più complessi del diritto della circolazione stradale, poiché impone di conciliare due esigenze entrambe di rilievo costituzionale: da un lato la tutela della sicurezza collettiva, che richiede controlli efficaci nei confronti di conducenti potenzialmente alterati; dall'altro la salvaguardia della libertà personale, della dignità della persona e delle garanzie che devono presidiare ogni attività di accertamento incidente sulla sfera fisica dell'individuo.
L'entrata in vigore della riforma dell'art. 187 del Codice della strada ha profondamente modificato il sistema degli accertamenti tossicologici, sostituendo un modello che, per molti anni, aveva dato luogo a rilevanti contrasti interpretativi con una disciplina più articolata, nella quale assumono rilievo i "ragionevoli indizi" di alterazione, la successione degli accertamenti preliminari, il ricorso ai prelievi biologici e il ruolo delle strutture sanitarie.
Come spesso accade, tuttavia, il dato normativo non è stato sufficiente, da solo, a risolvere tutte le questioni applicative. Proprio le prime decisioni della Corte di Cassazione successive alla riforma hanno evidenziato come le nuove disposizioni richiedano un'attenta attività interpretativa, soprattutto con riferimento ai limiti dei poteri della polizia stradale, alle condizioni di legittimità della richiesta di accertamento, alla configurabilità del reato di rifiuto e ai casi nei quali il diniego del conducente costituisca, invece, esercizio di una posizione giuridicamente tutelata.
L'obiettivo del presente approfondimento non è, pertanto, quello di offrire una mera rassegna cronologica delle pronunce intervenute, bensì di ricostruire sistematicamente il nuovo modello delineato dall'art. 187 del Codice della strada, analizzando il rapporto tra disciplina normativa e interpretazione giurisprudenziale e seguendo l'evoluzione dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione sino alle più recenti decisioni del 2026.
Per agevolare la lettura, ogni principio di diritto sarà accompagnato da una sintetica esposizione del caso concreto deciso dalla Corte, così da consentire al lettore di cogliere il collegamento tra la vicenda fattuale e la soluzione giuridica adottata, comprendendo come le regole affermate dalla giurisprudenza trovino concreta applicazione nell'attività quotidiana degli organi di polizia, degli operatori del diritto e dell'autorità giudiziaria.
Il presente contributo ha esclusivamente finalità di cronaca giurisprudenziale e normativa e si propone di offrire una ricostruzione sistematica dell'evoluzione interpretativa dell'art. 187 del Codice della strada alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
2. Introduzione
Dalla ricerca dello stato di alterazione alla verifica del rifiuto: come la riforma dell'art. 187 C.d.S. ha modificato l'intero sistema degli accertamenti.
Per molti anni la disciplina della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti prevista dall'art. 187 del Codice della strada è rimasta sostanzialmente immutata, tanto da consentire alla Corte di Cassazione di elaborare un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sui presupposti degli accertamenti, sulle modalità della loro esecuzione e, soprattutto, sui limiti entro i quali il rifiuto del conducente potesse assumere rilevanza penale.
La legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha tuttavia inciso profondamente su tale impianto, modificando non soltanto il presupposto sostanziale dell'illecito, ma anche l'intera sequenza procedimentale attraverso la quale la polizia stradale è chiamata ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti nell'organismo del conducente.
La riforma, infatti, ha progressivamente spostato l'attenzione dall'accertamento dello stato di alterazione psicofisica alla verifica della positività biologica derivante dall'assunzione di sostanze, introducendo nuove modalità operative, nuovi presupposti per gli accertamenti preliminari e nuovi problemi interpretativi destinati inevitabilmente a riflettersi anche sul delitto di rifiuto previsto dal comma 8 dell'art. 187 del Codice della strada.
Proprio per tale ragione la giurisprudenza formatasi prima della riforma non può essere considerata semplicemente superata. Al contrario, numerose decisioni continuano a conservare piena attualità, perché riguardano principi che il legislatore non ha modificato, quali la natura del rifiuto come autonoma fattispecie incriminatrice, la necessità che la richiesta degli accertamenti provenga nell'ambito di un procedimento legittimamente instaurato, il rapporto tra libertà personale e poteri della polizia giudiziaria, la distinzione tra rifiuto penalmente rilevante e legittimo esercizio di un diritto, nonché i limiti entro i quali gli accertamenti possono incidere sull'integrità fisica della persona.
Accanto a tali principi, tuttavia, stanno emergendo nuovi orientamenti destinati a incidere profondamente sulla prassi operativa. Le prime pronunce successive alla riforma - tra le quali assumono particolare rilievo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV, n. 24291 del 2025 e, soprattutto, la recentissima sentenza n. 25527 del 2026 - stanno progressivamente delineando il significato dei nuovi "ragionevoli indizi", il rapporto tra prelievo salivare e prelievo di liquidi biologici, i casi nei quali è consentito accompagnare il conducente presso una struttura sanitaria e quelli nei quali, invece, il rifiuto non integra alcuna fattispecie penalmente rilevante.
Si tratta di un'evoluzione interpretativa particolarmente significativa, poiché coinvolge direttamente il delicato equilibrio tra due esigenze entrambe di rilievo costituzionale: da un lato, la tutela della sicurezza della circolazione stradale, perseguita attraverso strumenti di prevenzione sempre più efficaci; dall'altro, la salvaguardia della libertà personale e dell'integrità fisica del cittadino, che non possono subire compressioni se non nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge.
L'analisi della giurisprudenza più recente dimostra, infatti, come il reato di rifiuto non costituisca una clausola generale destinata a sanzionare qualsiasi comportamento non collaborativo del conducente, ma rappresenti una fattispecie rigorosamente tipizzata, la cui configurabilità dipende dal puntuale rispetto della sequenza procedimentale delineata dall'art. 187 del Codice della strada e dalle norme regolamentari di attuazione. Ne consegue che ogni deviazione dal modello legale può incidere non soltanto sulla validità dell'accertamento, ma anche sulla stessa esistenza del reato.
Muovendo da tali premesse, il presente approfondimento ricostruirà sistematicamente l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, mettendo a confronto il sistema precedente alla riforma con quello oggi vigente, analizzando i principali arresti della Corte di Cassazione e illustrando, attraverso i casi concretamente decisi, quali siano oggi i limiti dei poteri della polizia stradale, i diritti del conducente e le condizioni necessarie affinché il rifiuto degli accertamenti tossicologici possa integrare la fattispecie prevista dall'art. 187, comma 8, del Codice della strada.
3. PARTE I
La riforma dell'art. 187 del Codice della strada: un nuovo modello di accertamento tra sicurezza della circolazione e garanzie della persona.
Dalla ricerca dello stato di alterazione alla verifica dell'assunzione di sostanze: il significato della riforma del 2024.
Dopo avere delineato il nuovo quadro normativo, sarà necessario comprendere perché la riforma del 2024 non abbia semplicemente modificato una disposizione del Codice della strada, ma abbia profondamente trasformato la struttura stessa dell'accertamento della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, incidendo sul significato dei "ragionevoli indizi", sul ruolo del prelievo di liquidi biologici e sul rapporto tra disciplina legislativa e primi orientamenti della Corte di Cassazione.
3.1 Una riforma che modifica la struttura dell'accertamento.
La legge 25 novembre 2024, n. 177 ha inciso profondamente sull'art. 187 del Codice della strada, introducendo una delle più rilevanti modifiche degli ultimi decenni nella disciplina della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti. Se il dibattito pubblico si è prevalentemente soffermato sulla soppressione del riferimento allo "stato di alterazione psico-fisica", una lettura sistematica della novella consente di coglierne una portata ben più ampia, poiché il legislatore non si è limitato a ridefinire il presupposto sostanziale dell'illecito, ma ha ridisegnato l'intero procedimento destinato agli accertamenti su strada.
La riforma, infatti, non può essere interpretata come una mera modifica lessicale dell'art. 187 del Codice della strada; essa introduce un differente modello investigativo, nel quale mutano il ruolo degli operatori di polizia, le modalità degli accertamenti preliminari, il ricorso ai prelievi biologici e, conseguentemente, i presupposti stessi del reato di rifiuto previsto dal comma 8.
È proprio questa trasformazione dell'impianto normativo a rendere necessario un riesame complessivo della giurisprudenza di legittimità. Le sentenze pronunciate prima della riforma, infatti, non risultano automaticamente superate, poiché molte di esse continuano a disciplinare principi di carattere generale che il legislatore non ha modificato, mentre le decisioni successive sono chiamate a interpretare istituti profondamente innovati. Ne deriva un quadro giurisprudenziale particolarmente articolato, nel quale occorre distinguere ciò che appartiene ormai alla disciplina previgente da quanto, invece, continua a costituire patrimonio interpretativo pienamente utilizzabile anche nel nuovo sistema.
3.2 Dal concetto di alterazione alla verifica dell'assunzione.
Per comprendere la reale portata della riforma è opportuno ricordare quale fosse l'impostazione dell'art. 187 del Codice della strada prima dell'intervento legislativo del 2024.
Nel sistema previgente il legislatore puniva la guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La mera presenza della sostanza nell'organismo non era, dunque, sufficiente a fondare la responsabilità penale, essendo necessario dimostrare il rapporto causale tra l'assunzione e l'effettiva alterazione delle capacità psicofisiche del conducente al momento della guida.
Su tale presupposto si era sviluppata un'elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata, secondo la quale l'accertamento richiedeva una valutazione complessiva fondata su una pluralità di elementi convergenti, costituiti dai sintomi esteriori osservati dagli operanti, dagli esiti degli accertamenti clinici e tossicologici, nonché dalla loro riferibilità temporale al momento della condotta di guida.
La legge n. 177 del 2024 ha invece modificato sensibilmente questa impostazione, valorizzando la dimostrazione dell'avvenuta assunzione della sostanza attraverso accertamenti biologici eseguiti secondo una procedura rigorosamente disciplinata. Il legislatore ha così inteso rafforzare l'efficacia preventiva della norma, ma, nel contempo, ha imposto una scansione procedimentale molto più articolata, destinata inevitabilmente ad incidere anche sulla disciplina del rifiuto degli accertamenti.
3.3 Il nuovo procedimento previsto dall'art. 187 C.d.S..
Uno degli aspetti maggiormente innovativi della riforma consiste proprio nell'aver costruito un procedimento progressivo, nel quale ciascuna fase costituisce il presupposto della successiva.
L'intervento degli operatori di polizia non può infatti svilupparsi secondo modalità discrezionali o casuali, ma deve rispettare una sequenza normativa ben definita, che prende avvio dalla presenza di elementi obiettivi idonei a fondare un ragionevole sospetto di assunzione di sostanze stupefacenti e prosegue, secondo le modalità previste dalla legge, attraverso gli accertamenti preliminari, gli eventuali controlli di conferma e, quando ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 187 del Codice della strada, mediante il ricorso ai prelievi di liquidi biologici.
La nuova disciplina attribuisce dunque una funzione centrale al procedimento, ponendo in secondo piano la mera disponibilità tecnica degli strumenti di accertamento. Ciò significa che la validità dell'intera attività investigativa non dipende soltanto dall'affidabilità scientifica del prelievo biologico o delle analisi di laboratorio, ma soprattutto dalla corretta osservanza della sequenza procedimentale stabilita dal legislatore.
Questa impostazione rappresenta una delle chiavi di lettura fondamentali dell'intero sistema, poiché consente di comprendere perché la Corte di Cassazione abbia progressivamente spostato l'attenzione dalla sola attendibilità del risultato analitico alla verifica della legittimità dell'intero procedimento che conduce alla sua acquisizione.
3.4 Sicurezza della circolazione e tutela della libertà personale.
L'evoluzione normativa dell'art. 187 del Codice della strada evidenzia come il legislatore abbia perseguito il difficile obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione senza alterare il delicato equilibrio tra esigenze investigative e diritti fondamentali della persona.
L'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti nell'organismo del conducente, infatti, coinvolge inevitabilmente valori costituzionalmente protetti, quali la libertà personale, l'inviolabilità della persona e l'integrità fisica, imponendo che ogni forma di limitazione trovi fondamento in una previsione normativa espressa e sia esercitata entro i rigorosi limiti stabiliti dalla legge.
Non è casuale che numerose pronunce della Corte di Cassazione - anteriori e successive alla riforma - abbiano affrontato proprio il tema del rapporto tra poteri della polizia giudiziaria e diritti del conducente, precisando che l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione non può tradursi nell'attribuzione di poteri coercitivi diversi da quelli tassativamente previsti dall'ordinamento.
È proprio all'interno di tale equilibrio che trova collocazione il reato di rifiuto previsto dall'art. 187, comma 8, del Codice della strada, il quale non sanziona genericamente qualsiasi comportamento non collaborativo del conducente, ma esclusivamente il diniego opposto nell'ambito di una procedura legittimamente instaurata e conforme ai presupposti previsti dalla legge.
3.5 Il ruolo della giurisprudenza dopo la riforma.
Le modifiche introdotte nel 2024 hanno inevitabilmente affidato alla Corte di Cassazione il compito di definire i confini applicativi della nuova disciplina, chiarendo il significato delle disposizioni legislative attraverso l'interpretazione dei casi concreti sottoposti al suo esame.
Le prime decisioni intervenute dopo la riforma dimostrano come la Suprema Corte non stia costruendo un orientamento completamente nuovo, bensì stia progressivamente adattando i principi già elaborati nel vigore della precedente disciplina alla diversa struttura dell'attuale art. 187 del Codice della strada, distinguendo accuratamente ciò che continua a conservare validità sistematica da ciò che, invece, risulta incompatibile con il nuovo assetto normativo.
In questa prospettiva assumono particolare rilievo le sentenze n. 30041 del 2024, n. 24291 del 2025 e n. 25527 del 2026, le quali rappresentano, sotto profili differenti, le principali tappe dell'evoluzione interpretativa successiva alla riforma e costituiscono il punto di riferimento attorno al quale si svilupperà gran parte dell'analisi contenuta nelle pagine che seguono.
4. PARTE II
La nuova architettura dell'art. 187 del Codice della strada: il rifiuto degli accertamenti dopo la riforma.
Dal semplice controllo su strada ad un procedimento articolato: quando nasce realmente l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti.
Delineato il nuovo quadro normativo, sarà ora necessario soffermarsi sul primo vero snodo interpretativo della riforma: il significato dei "ragionevoli indizi" richiesti dall'art. 187 del Codice della strada, la loro funzione quale presupposto di legittimità dell'intero procedimento di accertamento e il modo in cui la Corte di Cassazione, attraverso l'esame di casi concreti, sta progressivamente definendo i limiti dei poteri della polizia stradale e le condizioni alle quali il rifiuto degli accertamenti tossicologici assume effettiva rilevanza penale.
La riforma dell'art. 187 del Codice della strada rappresenta, probabilmente, uno degli interventi più incisivi operati dal legislatore negli ultimi anni in materia di sicurezza della circolazione. Se, infatti, l'attenzione mediatica si è concentrata soprattutto sull'abbandono del tradizionale riferimento allo "stato di alterazione psico-fisica", il vero cambiamento sistematico è rappresentato dalla completa ridefinizione delle modalità attraverso le quali gli organi di polizia possono procedere agli accertamenti e, conseguentemente, dall'individuazione dei casi nei quali il rifiuto del conducente assume rilevanza penale.
Prima della riforma, la disciplina risultava già complessa, ma era costruita attorno ad una logica relativamente lineare: la presenza di elementi sintomatici induceva gli operatori ad eseguire gli accertamenti previsti dalla legge e l'eventuale rifiuto integrava il reato di cui all'art. 187, comma 8, del Codice della strada. Il nuovo testo normativo, invece, ha introdotto una sequenza procedimentale assai più articolata, nella quale ogni fase costituisce il presupposto di quella successiva e nella quale ciascun accertamento è subordinato alla ricorrenza di specifiche condizioni di legge.
Ne deriva che il rifiuto non può più essere considerato come un fatto isolato, ma deve essere collocato all'interno dell'intero procedimento di controllo, poiché soltanto verificando la legittimità dell'operato della polizia è possibile stabilire se il diniego opposto dal conducente integri effettivamente la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 187 del Codice della strada.
Proprio questo è il filo conduttore che emerge dalle più recenti pronunce della Corte di cassazione, le quali, pur riferendosi a vicende differenti, sembrano tutte muovere da un medesimo principio: il reato di rifiuto non tutela il semplice interesse dell'autorità ad acquisire prove, bensì il corretto svolgimento del procedimento di accertamento disciplinato dalla legge. Da ciò consegue che, quando la procedura non viene rispettata, anche il rifiuto perde la propria rilevanza penale.
4.1 Il procedimento previsto dall'art. 187: una sequenza di atti rigidamente disciplinata.
Una delle novità più significative introdotte dalla riforma consiste nell'avere trasformato l'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti in un procedimento composto da una pluralità di fasi tra loro strettamente collegate, ciascuna delle quali trova la propria legittimazione nella precedente.
L'intervento dell'organo di polizia non può, infatti, iniziare indiscriminatamente con la richiesta di sottoporsi ad un prelievo biologico, poiché la legge impone una progressione logica e tecnica che deve essere rigorosamente rispettata.
Il primo momento è rappresentato dalla presenza di ragionevoli indizi dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Non si tratta di una mera formula di stile, ma di un presupposto sostanziale che delimita il potere di intervento della polizia stradale, impedendo che accertamenti invasivi vengano richiesti in modo indiscriminato.
La nozione di "ragionevoli indizi", tuttavia, non coincide con quella di prova né con quella di certezza dell'assunzione. Essa individua una situazione nella quale gli elementi obiettivamente percepiti dagli operatori - comportamento del conducente, linguaggio, coordinazione motoria, condizioni delle pupille, modalità di guida, circostanze del controllo - consentono di formulare un sospetto qualificato, idoneo a giustificare il successivo sviluppo dell'attività investigativa.
Proprio perché il legislatore ha scelto questa espressione, l'accertamento non può fondarsi su intuizioni soggettive o su mere impressioni degli operanti, ma richiede un insieme di elementi concretamente descrivibili e successivamente verificabili anche dal giudice.
4.2 Dal sospetto agli accertamenti: la gradualità imposta dalla legge.
Accertata la presenza dei ragionevoli indizi, il procedimento prosegue secondo una logica di progressiva invasività.
Il legislatore mostra infatti una precisa preferenza per gli accertamenti meno invasivi, riservando il ricorso ai prelievi biologici alle sole ipotesi nelle quali gli strumenti ordinari non risultino concretamente praticabili.
Questa scelta normativa non appare casuale.
Essa realizza un punto di equilibrio tra due interessi di pari rango costituzionale: da un lato, l'esigenza pubblica di reprimere efficacemente la guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti; dall'altro, la tutela della libertà personale e dell'integrità fisica del conducente, che non possono essere sacrificate oltre quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità di sicurezza stradale.
Il procedimento delineato dall'art. 187 riflette, pertanto, il principio di proporzionalità che permea l'intera materia degli accertamenti sanitari coattivi, imponendo che si ricorra al prelievo biologico soltanto quando non sia concretamente possibile procedere con modalità meno invasive.
È proprio su questo delicato equilibrio che si innestano le più recenti decisioni della Corte di cassazione, le quali hanno progressivamente chiarito quando il ricorso ai prelievi biologici sia realmente consentito e quando, invece, l'inosservanza della sequenza procedimentale renda illegittima la richiesta rivolta al conducente.
4.3 La procedura come garanzia anche per l'autorità procedente.
La riforma, letta superficialmente, potrebbe far pensare ad un ampliamento dei poteri attribuiti agli organi di polizia. In realtà, una lettura sistematica conduce ad una conclusione più articolata.
È certamente vero che il nuovo art. 187 amplia gli strumenti investigativi disponibili, ma nello stesso tempo sottopone il loro utilizzo a condizioni assai più rigorose rispetto al passato, trasformando la procedura in una vera e propria garanzia anche per gli stessi operatori.
Infatti, il rispetto della sequenza prevista dalla legge non tutela soltanto il conducente, ma protegge anche l'attività di polizia dal rischio che l'intero accertamento venga successivamente dichiarato illegittimo nel processo penale.
In altri termini, la corretta osservanza del procedimento diventa il presupposto indispensabile affinché il rifiuto possa assumere rilevanza penale e affinché gli eventuali risultati degli accertamenti biologici possano essere pienamente utilizzati nel giudizio.
Questa impostazione emerge con particolare chiarezza dalla giurisprudenza più recente della Corte di cassazione, che ha progressivamente abbandonato letture meramente formalistiche della norma per privilegiare una verifica sostanziale della correttezza dell'intera attività di accertamento.
4.4 Il caso deciso dalla Cassazione: quando la procedura diventa decisiva (Cass. pen., Sez. IV, n. 30041 del 2024).
La centralità della scansione procedimentale emerge in maniera esemplare dalla vicenda esaminata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 30041 del 23 luglio 2024.
Nel caso concreto, il conducente era stato invitato dagli agenti a recarsi presso una struttura sanitaria per sottoporsi ad accertamenti tossicologici; al suo rifiuto era seguita la contestazione del reato previsto dall'art. 187, comma 8, del Codice della strada. Nel corso del giudizio, tuttavia, emerse che non ricorrevano i presupposti normativamente richiesti per imporre tale trasferimento e che la struttura sanitaria non era stata previamente investita della richiesta di eseguire gli accertamenti previsti dalla legge.
La Corte di cassazione ha colto l'occasione per affermare un principio destinato ad assumere particolare rilievo anche dopo la riforma dell'art. 187: il reato di rifiuto può configurarsi esclusivamente quando il diniego sia opposto nell'ambito di una procedura conforme alla legge. Qualora, invece, l'invito rivolto al conducente non trovi fondamento nei presupposti normativi richiesti dall'ordinamento, il rifiuto costituisce esercizio di una facoltà legittima e non può essere trasformato in fonte di responsabilità penale.
La pronuncia assume così un significato che va ben oltre il singolo caso deciso. Essa ricorda che il reato di rifiuto non può essere utilizzato per colmare eventuali irregolarità dell'attività amministrativa, poiché è la stessa legalità della procedura a costituire il presupposto indefettibile della sanzione penale.
5. PARTE III
Il prelievo biologico dopo la riforma dell'art. 187 C.d.S..
Chiarito che il rifiuto assume rilevanza penale soltanto quando l'intera procedura prevista dall'art. 187 del Codice della strada sia stata correttamente attivata, occorre affrontare uno dei profili più delicati introdotti dalla riforma: quando gli organi di polizia possono legittimamente richiedere il prelievo di liquidi biologici e quando, invece, devono arrestarsi agli accertamenti meno invasivi. Sarà proprio su questo terreno che verranno analizzate le fondamentali pronunce della Corte di cassazione nn. 24291 del 2025 e 25527 del 2026, destinate a delineare i confini applicativi del nuovo sistema dei controlli antidroga.
5.1 Quando il rifiuto integra il reato e quando costituisce esercizio di un diritto.
La modifica dell'art. 187 del Codice della strada ha inevitabilmente spostato il baricentro dell'intera disciplina degli accertamenti antidroga. Se, infatti, nel sistema previgente gran parte del dibattito giurisprudenziale ruotava attorno alla dimostrazione dello stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, il nuovo assetto normativo pone al centro dell'attenzione il procedimento di accertamento e, in particolare, le condizioni che rendono legittimo il ricorso ai prelievi biologici.
La scelta del legislatore non è casuale. L'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti nell'organismo costituisce infatti un'attività che, pur essendo finalizzata alla tutela della sicurezza della circolazione stradale, incide inevitabilmente sulla sfera personale del conducente e può comportare l'esecuzione di attività sanitarie che coinvolgono direttamente il corpo della persona. Da ciò deriva la necessità che il potere attribuito agli organi di polizia trovi il proprio fondamento in una disciplina rigorosa, rispettosa del principio di legalità e dei valori costituzionali posti a presidio della libertà personale.
Non è un caso che proprio le più recenti pronunce della Corte di cassazione abbiano progressivamente abbandonato una lettura meramente repressiva della disciplina per valorizzarne, invece, la dimensione procedimentale. L'interrogativo che emerge dalle decisioni del 2024, del 2025 e del 2026 non è più semplicemente se il conducente possa rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti, bensì se la richiesta formulata dall'autorità sia stata avanzata nel rispetto della scansione prevista dalla legge e, conseguentemente, se il rifiuto opposto possa essere considerato l'inosservanza di un obbligo giuridico oppure l'esercizio di una facoltà riconosciuta dall'ordinamento.
Questa diversa prospettiva interpretativa costituisce probabilmente la principale novità del diritto vivente formatosi dopo la riforma dell'art. 187 del Codice della strada.
5.2 Il principio di gradualità degli accertamenti: la scelta del mezzo meno invasivo.
Uno degli aspetti maggiormente innovativi della nuova disciplina consiste nell'avere recepito, sia pure indirettamente, un principio da tempo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di accertamenti incidenti sulla persona: ogniqualvolta l'ordinamento consenta di raggiungere il medesimo risultato attraverso modalità differenti, deve essere privilegiata quella meno invasiva della sfera individuale.
Il nuovo art. 187 del Codice della strada appare chiaramente ispirato a questa logica.
L'accertamento dell'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti non può infatti trasformarsi in un indiscriminato ricorso ai prelievi ematici o ad altri accertamenti biologici, poiché tali attività implicano un'interferenza con l'integrità fisica della persona che l'ordinamento ammette soltanto quando ricorrano precisi presupposti di legge e quando non risultino concretamente praticabili modalità investigative meno invasive.
In questa prospettiva assume particolare rilievo il prelievo di mucosa orale, destinato a costituire, nell'intenzione del legislatore, lo strumento ordinario di verifica preliminare. Il ricorso ai successivi prelievi di liquidi biologici non rappresenta, pertanto, una modalità alternativa liberamente rimessa alla scelta dell'organo di polizia, ma costituisce una soluzione destinata ad operare soltanto quando la procedura ordinaria non possa essere concretamente eseguita.
Il principio di gradualità diviene così il criterio interpretativo attraverso il quale devono essere lette tutte le disposizioni dell'art. 187, impedendo che strumenti caratterizzati da una maggiore invasività vengano utilizzati in via ordinaria anziché residuale.
Una simile impostazione risponde ad un'esigenza di equilibrio che permea l'intera materia dei controlli sulla persona. La tutela della sicurezza stradale, per quanto costituisca un interesse pubblico di primaria importanza, non autorizza infatti una compressione indiscriminata della libertà individuale, ma richiede che ogni limitazione trovi giustificazione nella stretta necessità dell'accertamento e nella concreta impossibilità di ricorrere a strumenti meno invasivi.
5.3 Il caso deciso dalla Cassazione: l'assenza del personale sanitario rende legittimo il ricorso al prelievo biologico (Cass. pen., Sez. IV, n. 24291 del 2025).
L'applicazione concreta di tali principi trova una significativa conferma nella sentenza della Corte di cassazione, Sezione IV, n. 24291 del 25 giugno 2025, destinata a rappresentare uno dei primi arresti interpretativi del nuovo art. 187 del Codice della strada.
La vicenda trae origine da un controllo stradale nel corso del quale gli operatori rilevavano nel conducente una pluralità di elementi sintomatici compatibili con una recente assunzione di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti preliminari inducevano pertanto gli agenti ad attivare la procedura prevista dall'art. 187, ma l'assenza del personale sanitario necessario ad effettuare il prelievo della mucosa orale rendeva impossibile eseguire l'accertamento ordinariamente previsto dalla legge.
Di fronte a tale situazione, gli operanti invitavano il conducente a sottoporsi al prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria. L'interessato opponeva tuttavia un netto rifiuto, sostenendo, nel successivo giudizio, che la richiesta formulata dalla polizia fosse priva di fondamento normativo e che, conseguentemente, il suo comportamento non potesse integrare il reato previsto dall'art. 187, comma 8, del Codice della strada.
La Corte di cassazione ha respinto tale ricostruzione, affermando un principio di particolare importanza sistematica.
Secondo i giudici di legittimità, la procedura delineata dal legislatore non impone un rigido automatismo nella successione degli accertamenti, ma deve essere interpretata secondo criteri di ragionevolezza e di effettività. Pertanto, qualora il prelievo della mucosa orale non possa essere concretamente eseguito per cause oggettive - come, appunto, la mancanza del personale sanitario richiesto dalla normativa - gli organi di polizia sono legittimati a richiedere direttamente il prelievo dei liquidi biologici, purché ricorrano i ragionevoli indizi dell'assunzione di sostanze stupefacenti e risultino rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge.
La decisione assume particolare rilievo perché evita che mere difficoltà organizzative possano paralizzare l'efficacia dell'attività di controllo, senza tuttavia sacrificare le garanzie riconosciute al conducente. La Corte, infatti, non introduce alcuna deroga generalizzata alla procedura delineata dall'art. 187, ma riconosce semplicemente che l'impossibilità materiale di eseguire il primo accertamento consente il ricorso al successivo livello di verifica, mantenendo inalterata la struttura progressiva del procedimento.
5.4 Osservazioni: la procedura può adattarsi alle circostanze, ma non può prescindere dalle garanzie previste dalla legge.
Le tre decisioni della Corte di cassazione del 2024, del 2025 e del 2026 consentono di ricavare un principio di particolare rilievo sistematico, destinato probabilmente ad orientare la futura applicazione dell'art. 187 del Codice della strada nella versione riformata.
La disciplina degli accertamenti tossicologici, infatti, non può essere interpretata né in senso rigidamente formalistico né, all'opposto, come se attribuisse agli organi di polizia un potere sostanzialmente libero di scegliere, di volta in volta, qualsiasi modalità di controllo. L'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità si colloca in una posizione intermedia, nella quale la procedura conserva una necessaria elasticità operativa, ma tale elasticità resta sempre confinata entro i limiti fissati dalla legge.
È proprio questo il filo conduttore che accomuna le tre pronunce.
La sentenza n. 30041 del 2024 ricorda che il reato di rifiuto è configurabile esclusivamente quando l'invito dell'autorità sia formulato nell'ambito di un procedimento legittimamente instaurato e conforme alle modalità previste dall'art. 187 del Codice della strada; in mancanza di tali presupposti, il diniego del conducente non assume rilevanza penale, poiché non è consentito trasformare un accertamento svolto contra legem in fonte di responsabilità.
La successiva sentenza n. 24291 del 2025, invece, chiarisce che il rispetto della legalità procedimentale non significa immobilismo. Quando ricorrono i ragionevoli indizi di alterazione psico-fisica e l'accertamento mediante saliva non sia concretamente praticabile, l'organo di polizia può legittimamente richiedere il prelievo di liquidi biologici, purché tale scelta rappresenti l'applicazione della sequenza normativa e non una sua arbitraria sostituzione. In altri termini, la legge consente un adattamento delle modalità operative alle concrete condizioni del caso, ma pretende che tale adattamento trovi sempre fondamento nelle disposizioni legislative e non nella mera opportunità investigativa.
La sentenza n. 25527 del 2026 porta questo principio ad un ulteriore livello di elaborazione, evidenziando come la riforma dell'art. 187 del Codice della strada abbia ampliato gli strumenti di accertamento senza modificare la natura garantista del procedimento. L'introduzione del prelievo di liquidi biologici quale modalità ordinaria di verifica non elimina, infatti, il dovere di verificare la concreta sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, né autorizza l'utilizzo indiscriminato del metodo più invasivo. Anche nel nuovo assetto normativo permane la necessità che ogni scelta dell'organo accertatore sia sorretta da specifiche ragioni tecniche e sia coerente con la progressione procedimentale delineata dal legislatore.
In questa prospettiva emerge con chiarezza come la giurisprudenza non abbia affatto trasformato il procedimento di accertamento in una successione di adempimenti puramente formali, destinati ad ostacolare l'efficacia dei controlli, ma neppure abbia sacrificato le garanzie individuali sull'altare delle esigenze investigative. La Corte di cassazione, al contrario, sembra perseguire un punto di equilibrio nel quale l'effettività dell'azione di contrasto alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti convive con il rigoroso rispetto della legalità dell'azione amministrativa e processuale.
È proprio questa ricerca di equilibrio a rappresentare il tratto più significativo dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla riforma dell'art. 187 del Codice della strada La disciplina degli accertamenti tossicologici appare oggi certamente più flessibile rispetto al passato sotto il profilo delle modalità tecniche utilizzabili, ma rimane altrettanto rigorosa nel pretendere che ogni richiesta rivolta al conducente trovi un preciso fondamento normativo. Ne deriva che il rifiuto assume rilevanza penale soltanto quando l'accertamento richiesto costituisca l'esercizio di un potere attribuito dalla legge, mentre continua ad essere penalmente irrilevante il diniego opposto ad una richiesta formulata al di fuori del procedimento legalmente previsto.
6. PARTE IV
Quando il rifiuto costituisce reato e quando, invece, rappresenta l'esercizio di un diritto.
Il principio di legalità della procedura come confine tra poteri della polizia e libertà del conducente.
Se la sentenza n. 24291 del 2025 chiarisce quando il ricorso al prelievo biologico possa ritenersi legittimo, resta ancora da comprendere quali siano le conseguenze del rifiuto opposto dal conducente e se sia necessario che quest'ultimo venga materialmente accompagnato presso una struttura sanitaria oppure se il reato si perfezioni già nel momento in cui manifesta la propria volontà di non sottoporsi agli accertamenti. Proprio tale questione sarà affrontata dalla fondamentale sentenza della Corte di cassazione, Sezione IV, n. 25527 dell'8 luglio 2026, destinata a segnare un ulteriore e decisivo passaggio nell'interpretazione del nuovo art. 187 del Codice della strada.
Se la riforma dell'art. 187 del Codice della strada ha ampliato gli strumenti a disposizione della polizia giudiziaria per accertare la guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, essa non ha però inciso su un principio destinato a rimanere immutato, e cioè che il reato di rifiuto previsto dal comma 8 può configurarsi esclusivamente quando l'invito rivolto al conducente si inserisca all'interno di una procedura conforme alla legge. La punibilità, infatti, non deriva dal semplice diniego opposto al pubblico ufficiale, bensì dal rifiuto di sottoporsi ad un accertamento che l'ordinamento autorizza espressamente ad eseguire secondo modalità rigorosamente predeterminate.
È proprio su questo terreno che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente costruito un sistema di garanzie destinato a bilanciare due esigenze solo apparentemente contrapposte: da un lato l'effettività dei controlli antidroga, interesse che assume una rilevanza primaria nella tutela della sicurezza della circolazione; dall'altro la salvaguardia della libertà personale del conducente, la quale non può essere compressa al di fuori dei casi e dei modi previsti dalla legge.
Ne consegue che il rifiuto non costituisce un illecito "di mera disobbedienza", ma integra una fattispecie penale tipica, la cui esistenza presuppone la piena legittimità dell'atto richiesto dalla polizia giudiziaria. In assenza di tale presupposto viene meno uno degli elementi costitutivi del reato, con la conseguenza che il comportamento oppositivo del conducente rimane penalmente irrilevante.
6.1 Il caso deciso dalla Cassazione: il rifiuto di recarsi in ospedale senza una preventiva richiesta di accertamento.
Un'importante applicazione di tale principio si rinviene nella sentenza della Corte di cassazione, Sezione IV, n. 30041 del 23 luglio 2024, destinata ad assumere un ruolo centrale nell'interpretazione del nuovo art. 187 del Codice della strada.
La vicenda prende origine dal controllo di un automobilista nei confronti del quale gli operanti avevano ritenuto opportuno prospettare l'effettuazione di accertamenti sanitari. Il conducente aveva però rifiutato di recarsi presso la struttura ospedaliera, venendo quindi chiamato a rispondere del reato previsto dall'art. 187, comma 8.
La Suprema Corte, esaminando attentamente la sequenza procedimentale, osserva tuttavia come la polizia giudiziaria non avesse previamente richiesto alla struttura sanitaria l'esecuzione degli accertamenti previsti dalla legge, né ricorressero i presupposti normativi che avrebbero consentito l'accompagnamento del soggetto presso il nosocomio.
In altri termini, mancava proprio il procedimento legale cui il rifiuto avrebbe dovuto riferirsi.
Per questa ragione la Cassazione afferma un principio destinato ad avere notevoli riflessi applicativi: integra il reato soltanto il rifiuto opposto nell'ambito delle procedure tassativamente previste dall'art. 187 del Codice della strada, mentre il semplice diniego di recarsi presso una struttura sanitaria, in assenza dei necessari presupposti normativi, non assume alcuna rilevanza penale.
La decisione assume particolare importanza perché sposta l'attenzione dall'atteggiamento del conducente alla correttezza dell'operato degli agenti, ricordando come, nel diritto penale, non sia sufficiente accertare l'esistenza di un rifiuto, ma occorra preliminarmente verificare che la richiesta formulata dall'autorità fosse essa stessa conforme al modello delineato dalla legge.
6.2 L'evoluzione successiva: perché la sentenza del 2025 non smentisce quella del 2024.
Ad una lettura superficiale potrebbe apparire che la successiva sentenza n. 24291 del 25 giugno 2025 abbia completamente modificato l'orientamento espresso l'anno precedente.
In realtà, un'analisi coordinata delle due pronunce conduce ad una conclusione diametralmente opposta.
Nel procedimento deciso nel 2025 gli operanti avevano infatti rilevato concreti indici sintomatici di alterazione, avevano verificato l'impossibilità di effettuare il prelievo della mucosa orale per l'assenza del personale sanitario ausiliario richiesto dalla normativa e, solo a quel punto, avevano richiesto al conducente di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria.
L'intera sequenza prevista dalla legge risultava quindi rispettata.
Il rifiuto, in tale contesto, non rappresentava più l'opposizione ad una richiesta generica o impropria, ma il diniego opposto ad un accertamento perfettamente conforme alla procedura prevista dall'art. 187 del Codice della strada.
La Cassazione ha pertanto ritenuto integrato il reato, affermando che, quando la procedura è stata correttamente instaurata e l'impossibilità di effettuare il prelievo salivare dipende da ragioni oggettive, la richiesta di sottoporsi al prelievo biologico costituisce il naturale sviluppo dell'accertamento e il rifiuto assume piena rilevanza penale.
Non vi è dunque alcun contrasto tra le due decisioni.
La prima delimita i presupposti della procedura; la seconda ne disciplina il corretto sviluppo.
6.3 La conferma del 2026: il rifiuto rileva anche prima dell'accompagnamento materiale.
Il percorso interpretativo trova ulteriore consolidamento nella sentenza n. 25527 dell'8 luglio 2026.
Anche in quel caso il conducente, dopo che gli operanti avevano accertato la presenza di ragionevoli indizi di alterazione ed avevano disposto il trasferimento presso una struttura sanitaria per l'effettuazione degli accertamenti biologici previsti dalla legge, manifestava immediatamente la propria indisponibilità a sottoporvisi.
La difesa sosteneva che il reato non potesse configurarsi, non essendo ancora intervenuto il materiale accompagnamento presso il nosocomio né essendo stato formalmente richiesto il prelievo sanitario.
La Corte respinge tale ricostruzione osservando come il momento consumativo del reato non coincida con il luogo fisico nel quale l'accertamento dovrebbe essere eseguito, ma con la manifestazione inequivoca della volontà di sottrarsi all'intera procedura legalmente avviata.
Quando il procedimento previsto dall'art. 187 è stato correttamente instaurato e il conducente comunica chiaramente di non voler collaborare, il successivo accompagnamento diverrebbe una formalità priva di utilità pratica, essendo già definitivamente emersa la volontà oppositiva.
Il principio assume particolare rilievo operativo, poiché evita che la configurabilità del reato possa dipendere da elementi meramente materiali o logistici, valorizzando invece la sostanza del comportamento tenuto dal conducente.
6.4 Libertà personale e sicurezza della circolazione: un equilibrio che la Cassazione continua a presidiare.
L'intera evoluzione giurisprudenziale dimostra come la Corte di cassazione non abbia progressivamente ampliato i poteri della polizia giudiziaria in modo indiscriminato, ma abbia costantemente ricercato un punto di equilibrio tra l'effettività dei controlli e la tutela della libertà personale, garantita dall'art. 13 della Costituzione.
Le sentenze n. 12197 del 2017 e n. 23670 del 2022, pur affrontando profili differenti, si collocano nella medesima prospettiva sistematica, ricordando come gli accertamenti invasivi sul corpo della persona possano trovare giustificazione soltanto quando siano espressamente consentiti dalla legge e vengano eseguiti nel rigoroso rispetto delle forme previste dall'ordinamento.
L'art. 187 del Codice della strada costituisce, pertanto, una disciplina speciale che realizza un delicato bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti: da un lato la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità collettiva; dall'altro il diritto del conducente a non subire limitazioni della propria libertà personale al di fuori dei casi espressamente previsti.
È proprio questa duplice esigenza che consente di comprendere il significato complessivo della recente giurisprudenza di legittimità. La Cassazione non afferma semplicemente quando il rifiuto debba essere punito, ma individua il principio secondo cui il reato può configurarsi soltanto all'interno di una procedura integralmente conforme al modello normativo. Quando tale procedimento è rispettato, il rifiuto assume piena rilevanza penale; quando invece l'organo accertatore si discosta dalla scansione prevista dalla legge, il diniego del conducente costituisce l'esercizio di una facoltà che l'ordinamento continua a riconoscere e a tutelare.
7. PARTE V
Il rifiuto non è soltanto un "no": dal rifiuto espresso alle condotte elusive. Quando il comportamento del conducente impedisce l'accertamento previsto dall'art. 187 C.d.S..
Delineati i confini entro i quali il rifiuto assume rilevanza penale, resta da affrontare un ulteriore profilo di particolare interesse pratico: quando il comportamento del conducente, pur non traducendosi in un esplicito "no", può essere ugualmente qualificato come rifiuto? La giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente esteso la nozione di rifiuto sino a ricomprendervi anche condotte elusive, atteggiamenti dilatori e comportamenti apparentemente collaborativi ma, nella sostanza, finalizzati ad impedire l'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 187 del Codice della strada.
Se la riforma dell'art. 187 del Codice della strada ha modificato profondamente le modalità attraverso le quali può essere accertata la guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, altrettanto significativo è il percorso interpretativo seguito dalla giurisprudenza nel definire quali comportamenti del conducente siano idonei ad integrare il reato di rifiuto previsto dal comma 8 della medesima disposizione.
L'esperienza operativa dimostra, infatti, come il rifiuto raramente si manifesti attraverso una dichiarazione esplicita e categorica del tipo «non intendo sottopormi agli accertamenti». Molto più frequentemente gli operatori di polizia si trovano di fronte a comportamenti sfumati, caratterizzati da apparente disponibilità, ripensamenti, richieste dilatorie, contestazioni sulla procedura o atteggiamenti che, pur senza esprimere un diniego formale, finiscono concretamente per impedire lo svolgimento degli accertamenti.
Proprio questa casistica, estremamente ricorrente nell'attività di controllo su strada, ha indotto la Corte di cassazione ad elaborare, nel corso degli anni, una serie di principi che consentono oggi di distinguere il comportamento penalmente rilevante dal legittimo esercizio dei diritti riconosciuti al conducente, evitando sia che il reato venga esteso oltre i limiti fissati dal legislatore sia che atteggiamenti volutamente elusivi possano vanificare l'efficacia dell'intero sistema dei controlli.
L'elemento centrale che accomuna tutte le decisioni della Suprema Corte è costituito dall'esigenza di verificare se la condotta dell'interessato riveli, in maniera oggettivamente percepibile, una volontà inequivoca di sottrarsi all'accertamento richiesto secondo le modalità previste dalla legge. È questa volontà, e non la forma con cui viene manifestata, a rappresentare il nucleo della fattispecie incriminatrice.
7.1 Quando il rifiuto si perfeziona ancora prima dell'inizio materiale degli accertamenti.
Una delle questioni che più frequentemente si pone nella pratica riguarda il momento in cui il reato possa dirsi perfezionato.
Non è raro, infatti, che il conducente, non appena gli venga comunicata l'intenzione degli operanti di procedere agli accertamenti previsti dagli artt. 186 e 187 del Codice della strada, dichiari immediatamente di non volersi sottoporre ad alcun controllo, senza attendere l'arrivo dell'etilometro, del precursore ovvero del personale sanitario eventualmente necessario per l'esecuzione del prelievo biologico.
In situazioni di questo tipo può sorgere il dubbio se gli operatori siano comunque tenuti a predisporre l'intera procedura prevista dalla legge oppure se il reato possa considerarsi già consumato.
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15228 del 17 aprile 2025, destinata ad assumere particolare rilievo nell'attività quotidiana delle pattuglie.
Il caso deciso dalla Cassazione
Durante un controllo stradale gli agenti fermavano un conducente che manifestava sintomi compatibili sia con l'assunzione di alcool sia con quella di sostanze stupefacenti. La pattuglia intervenuta non disponeva, nell'immediatezza, dell'etilometro e del precursore necessari per procedere agli accertamenti sul posto e prospettava pertanto l'intervento di altra pattuglia dotata della necessaria strumentazione.
Il conducente, tuttavia, interrompeva sul nascere ogni ulteriore attività dichiarando espressamente che non avrebbe comunque eseguito alcun accertamento.
La difesa sosteneva che, in mancanza della materiale disponibilità della strumentazione, gli agenti avrebbero dovuto comunque far intervenire l'altra pattuglia e reiterare formalmente l'invito prima di poter contestare il reato.
La Corte di cassazione ha escluso tale ricostruzione, osservando come il diritto penale non imponga agli operanti il compimento di attività manifestamente inutili. Se il conducente manifesta immediatamente ed in modo inequivocabile la propria volontà di non sottoporsi ai controlli, il reato previsto dagli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del Codice della strada risulta già perfezionato, poiché l'ulteriore prosecuzione della procedura non sarebbe idonea a modificare una decisione ormai chiaramente espressa.
Il principio affermato dalla Corte assume particolare importanza anche sotto il profilo pratico, in quanto evita che il perfezionamento del reato venga subordinato a mere circostanze organizzative, quali la disponibilità immediata della strumentazione o i tempi necessari all'arrivo di altra pattuglia, elementi che nulla hanno a che vedere con la volontà manifestata dal conducente.
La decisione, tuttavia, non autorizza interpretazioni estensive della fattispecie. Essa presuppone infatti che il diniego sia assolutamente chiaro, inequivocabile e non suscettibile di differenti letture. Solo in presenza di tale presupposto gli ulteriori adempimenti procedurali divengono superflui; qualora, invece, il comportamento del conducente presenti margini di ambiguità o lasci intendere una possibile disponibilità ad eseguire gli accertamenti, gli operatori dovranno proseguire regolarmente nella procedura prevista dalla legge.
7.2 Le condotte elusive: quando il comportamento vale quanto un rifiuto espresso.
Se il rifiuto esplicito rappresenta l'ipotesi più semplice da qualificare, ben più articolata risulta la valutazione dei comportamenti soltanto apparentemente collaborativi.
L'esperienza quotidiana dimostra come il conducente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da un espresso diniego, tenti frequentemente di sottrarsi agli accertamenti attraverso atteggiamenti che, almeno in apparenza, sembrano incompatibili con la configurazione del reato. Si pensi a chi differisca continuamente l'inizio delle operazioni invocando motivi pretestuosi, a chi alterni dichiarazioni di disponibilità e successivi ripensamenti, a chi interrompa ripetutamente l'attività richiesta dagli operanti oppure adotti modalità di esecuzione volutamente incompatibili con il corretto svolgimento dell'esame.
In simili ipotesi il problema non consiste tanto nell'accertare la presenza di una dichiarazione di rifiuto, quanto piuttosto nel comprendere se il comportamento complessivamente tenuto dal conducente sia effettivamente diretto a collaborare oppure costituisca soltanto uno strumento attraverso il quale impedire, ritardare o rendere impossibile il compimento dell'accertamento previsto dalla legge.
Sebbene la giurisprudenza più significativa sia maturata con riferimento all'art. 186 del Codice della strada, i principi elaborati dalla Corte presentano carattere generale e risultano pienamente applicabili anche all'art. 187.
Le sentenze n. 3202 del 2020, n. 13730 del 2022 e n. 11527 del 2022 hanno infatti chiarito che integra il reato di rifiuto non soltanto il diniego espresso, ma anche qualsiasi comportamento che renda oggettivamente impossibile la corretta esecuzione dell'accertamento, purché emerga con chiarezza la volontà dell'interessato di sottrarsi al controllo.
Emblematica è la vicenda esaminata dalla Cassazione nella quale il conducente, anziché espirare come richiesto durante l'alcoltest, aspirava ripetutamente all'interno del boccaglio, impedendo così il completamento della misurazione. Formalmente egli non aveva mai dichiarato di rifiutare l'esame; sostanzialmente, però, aveva posto in essere una condotta incompatibile con la sua esecuzione, rendendo impossibile ottenere il risultato richiesto.
La Corte ha ritenuto irrilevante la forma apparentemente collaborativa del comportamento, osservando che ciò che assume rilievo non è la formula utilizzata dal conducente, bensì l'effetto concretamente prodotto sulla procedura di accertamento. Se il comportamento è oggettivamente diretto ad impedirne lo svolgimento, esso realizza la medesima offesa all'interesse tutelato dalla norma e deve quindi ricevere identico trattamento sanzionatorio.
Il principio conserva piena attualità anche nella disciplina degli accertamenti tossicologici. L'introduzione del prelievo di saliva e, nei casi consentiti, del prelievo di liquidi biologici, non modifica infatti la struttura della fattispecie incriminatrice, la quale continua ad essere incentrata sulla volontà del conducente di sottrarsi all'attività di controllo prevista dalla legge. Ne consegue che anche nell'ambito del nuovo art. 187 il giudice sarà chiamato a valutare il comportamento complessivamente tenuto dall'interessato, verificando se esso esprima una reale disponibilità alla collaborazione oppure rappresenti soltanto una modalità indiretta per impedire il corretto svolgimento degli accertamenti.
7.3 Una regola pratica per gli operatori.
Dall'esame coordinato delle più recenti pronunce della Corte di cassazione emerge una regola interpretativa che appare destinata ad orientare, nei prossimi anni, tanto l'attività della polizia giudiziaria quanto le successive valutazioni dell'autorità giudiziaria.
Il reato previsto dall'art. 187, comma 8, del Codice della strada non punisce il semplice atteggiamento di scarsa collaborazione del conducente, né trasforma automaticamente qualsiasi comportamento non perfettamente cooperativo in un illecito penale. Ciò che l'ordinamento sanziona è la manifestazione, espressa oppure desumibile da comportamenti concludenti, di una volontà inequivoca diretta ad impedire l'esecuzione di un accertamento richiesto nel pieno rispetto della procedura stabilita dalla legge.
Da tale principio discende una duplice conseguenza pratica. Da un lato, gli operatori sono chiamati a documentare con particolare accuratezza le modalità attraverso le quali il rifiuto si è manifestato, evitando qualificazioni affrettate di comportamenti che potrebbero trovare diversa spiegazione. Dall'altro, il conducente non può confidare che atteggiamenti soltanto apparentemente collaborativi, ma concretamente incompatibili con il regolare svolgimento degli accertamenti, siano idonei ad escludere la configurabilità del reato.
È proprio in questo equilibrio tra garanzie individuali ed effettività dei controlli che si coglie la linea interpretativa oggi seguita dalla Corte di cassazione: la procedura deve essere rigorosamente rispettata dagli operanti, ma, una volta che essa sia stata legittimamente attivata, non può essere neutralizzata attraverso comportamenti dilatori, ambigui o soltanto formalmente collaborativi, i quali, nella loro sostanza, esprimano l'univoca volontà di impedire l'accertamento previsto dall'art. 187 del Codice della strada.
8. PARTE VI
L'accertamento tossicologico tra esigenze investigative e tutela della libertà personale: i limiti dell'azione della polizia giudiziaria dopo la riforma dell'art. 187 C.d.S.
L'ampliamento degli strumenti di controllo non ha eliminato le garanzie poste a tutela della persona, ma ha imposto un equilibrio ancora più rigoroso tra efficacia dell'accertamento, rispetto della procedura e salvaguardia dei diritti fondamentali.
Dopo avere ricostruito la nozione di rifiuto penalmente rilevante e i criteri elaborati dalla giurisprudenza per distinguerlo dal legittimo esercizio dei diritti del conducente, l'ultima parte dell'approfondimento analizzerà le ricadute processuali delle violazioni procedurali, i rapporti tra accertamenti sanitari e attività investigativa, le questioni probatorie ancora aperte e le prospettive interpretative che la giurisprudenza sarà chiamata ad affrontare nell'applicazione della nuova disciplina dell'art. 187 C.d.S..
L'evoluzione normativa dell'art. 187 del Codice della strada, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal legislatore, potrebbe indurre ad una lettura superficiale secondo cui l'interesse pubblico alla repressione della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti avrebbe ormai assunto carattere assoluto, legittimando qualsiasi modalità di accertamento purché finalizzata ad accertare l'eventuale alterazione del conducente. Una simile conclusione, tuttavia, non trova alcun riscontro né nella disciplina legislativa né, soprattutto, nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione.
Le numerose pronunce intervenute negli ultimi anni mostrano infatti un quadro assai più articolato, nel quale il rafforzamento degli strumenti investigativi non è mai stato interpretato come un arretramento delle garanzie individuali. Al contrario, proprio l'ampliamento delle possibilità di accertamento ha imposto una più rigorosa delimitazione dei poteri esercitabili dalla polizia giudiziaria, affinché l'effettività dei controlli continui a svilupparsi entro il perimetro tracciato dalla Costituzione e dalle norme processuali.
Ne deriva un principio di fondo destinato ad attraversare l'intera materia: il conducente non dispone di un generico diritto a sottrarsi agli accertamenti previsti dall'art. 187 del Codice della strada, ma, allo stesso tempo, gli organi di polizia non possono pretendere prestazioni personali diverse da quelle consentite dalla legge né introdurre, attraverso prassi operative, modalità di accertamento non contemplate dal sistema normativo. Il reato di rifiuto continua pertanto a presupporre, oggi come prima della riforma, la piena legittimità della richiesta formulata dagli operanti.
8.1 La riforma dell'art. 187 C.d.S. non ha trasformato il conducente in un soggetto privo di garanzie.
Uno degli aspetti più significativi dell'evoluzione giurisprudenziale consiste nell'avere chiarito che la riforma dell'art. 187 del Codice della strada non ha modificato l'equilibrio costituzionale tra interesse pubblico all'accertamento dei reati e tutela della libertà personale.
È certamente vero che il legislatore ha ampliato gli strumenti utilizzabili per accertare la presenza di sostanze stupefacenti, introducendo una procedura più flessibile rispetto al passato e consentendo, ricorrendone i presupposti, il ricorso ai prelievi di liquidi biologici anche al di fuori delle sole ipotesi originariamente previste. Tale ampliamento, tuttavia, non attribuisce agli organi di polizia un potere generale di imporre qualsiasi accertamento sanitario ritengano opportuno.
L'art. 13 della Costituzione continua infatti a rappresentare il limite invalicabile entro cui devono collocarsi tutte le attività incidenti sulla libertà personale, mentre l'art. 32 Cost. tutela l'integrità fisica della persona anche quando essa sia sottoposta ad indagini penali. Ne consegue che ogni prelievo biologico, ogni accompagnamento presso strutture sanitarie ed ogni limitazione della libertà di autodeterminazione devono trovare una precisa base normativa e rispettare rigorosamente le condizioni stabilite dalla legge.
La Cassazione, pur valorizzando l'esigenza di evitare che comportamenti meramente ostruzionistici compromettano l'efficacia dei controlli, ha costantemente escluso che la disciplina dell'art. 187 possa essere interpretata in senso estensivo quando siano in gioco diritti fondamentali della persona. Il principio di legalità, infatti, non tutela soltanto il cittadino rispetto alla sanzione penale, ma disciplina anche le modalità attraverso le quali lo Stato può acquisire la prova del reato.
8.2 Il caso deciso dalla Cassazione: il secondo prelievo ematico richiesto esclusivamente per finalità investigative (Cass. pen., Sez. IV, n. 4151 del 1° febbraio 2023).
Tra le decisioni che meglio esprimono tale equilibrio merita particolare attenzione la sentenza n. 4151 del 2023, destinata a rappresentare uno dei principali punti di riferimento della materia.
Il caso trae origine da un incidente stradale nel quale il conducente, rimasto coinvolto nel sinistro, era stato trasportato presso una struttura ospedaliera per ricevere le necessarie cure mediche. Come normalmente avviene in tali situazioni, i sanitari avevano già eseguito un prelievo ematico esclusivamente per finalità diagnostiche e terapeutiche, indipendentemente da qualsiasi esigenza investigativa.
Successivamente la polizia giudiziaria aveva richiesto all'interessato di sottoporsi ad un ulteriore prelievo di sangue, questa volta esclusivamente finalizzato all'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti. Il conducente si era opposto, venendo ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 187, comma 8, del Codice della strada.
La Corte di cassazione ha però escluso la configurabilità del reato, osservando come la richiesta di un secondo prelievo costituisse un'inutile duplicazione di un accertamento già concretamente possibile attraverso il campione biologico legittimamente acquisito dai sanitari durante l'attività di cura.
La pronuncia assume particolare rilievo perché sposta l'attenzione dal semplice dato materiale del rifiuto alla legittimità della richiesta formulata dalla polizia giudiziaria. Il rifiuto, infatti, non costituisce mai una fattispecie astrattamente autonoma rispetto all'attività richiesta: esso diviene penalmente rilevante soltanto quando il conducente si opponga ad un accertamento che l'ordinamento consente effettivamente di eseguire nelle concrete modalità prospettate dagli operanti.
Diversamente, quando l'accertamento richiesto risulti superfluo, inutilmente invasivo oppure non necessario in presenza di altri strumenti probatori già disponibili, il rifiuto non rappresenta una condotta antigiuridica, ma costituisce esercizio di una facoltà riconosciuta dall'ordinamento.
La decisione del 2023 non riduce, dunque, l'efficacia dei controlli antidroga, ma ricorda che il perseguimento dell'interesse pubblico non può mai tradursi nella compressione ingiustificata dell'integrità fisica della persona.
8.3 La libertà personale quale limite all'attività di accertamento: le indicazioni delle sentenze n. 23670 del 2022 e n. 12197 del 2017.
La medesima impostazione emerge anche da altre importanti decisioni che, pur affrontando questioni differenti, convergono nell'affermare un principio comune: le attività di controllo disciplinate dagli artt. 186 e 187 del Codice della strada non possono mai essere interpretate come un generale potere di coercizione fisica nei confronti del conducente.
Le sentenze n. 12197 del 2017 e n. 23670 del 2022 pongono in evidenza come l'accompagnamento presso una struttura sanitaria, la permanenza del soggetto all'interno della stessa e l'esecuzione di accertamenti biologici incidano direttamente sulla libertà personale, con la conseguenza che tali attività possono essere legittimamente svolte soltanto nei casi e con le modalità tassativamente previste dalla legge.
L'importanza di tali pronunce risiede nell'avere chiarito che il principio di tassatività non riguarda esclusivamente la descrizione della fattispecie incriminatrice, ma investe anche l'intero procedimento di acquisizione della prova. Se l'ordinamento individua specifiche condizioni per procedere ad un determinato accertamento, tali condizioni non possono essere ampliate attraverso interpretazioni analogiche né mediante prassi operative, poiché verrebbe meno proprio quella riserva di legge che costituisce presidio della libertà personale.
È significativo osservare come questo orientamento trovi perfetta continuità con la successiva sentenza n. 30041 del 2024, nella quale la Corte ha ribadito che il rifiuto penalmente rilevante può configurarsi esclusivamente nell'ambito delle procedure tassativamente disciplinate dall'art. 187 del Codice della strada. La responsabilità penale, pertanto, non dipende dalla mera opposizione del conducente, bensì dalla conformità dell'intera attività richiesta alle prescrizioni normative.
8.4 L'equilibrio costruito dalla giurisprudenza: né formalismi difensivi né espansione incontrollata dei poteri di accertamento.
L'analisi complessiva delle pronunce intervenute dal 2022 al 2026 consente di cogliere un elemento che, considerata isolatamente ciascuna decisione, potrebbe sfuggire.
La Corte di cassazione non si limita infatti a decidere singole controversie, ma costruisce progressivamente un sistema interpretativo coerente nel quale convivono due esigenze solo apparentemente contrapposte.
Da un lato, viene progressivamente impedito che il conducente possa utilizzare comportamenti dilatori, richieste pretestuose o artifici procedimentali per sottrarsi agli accertamenti previsti dalla legge. Le sentenze n. 15228 del 2025, n. 13295 del 2026 e n. 25527 del 2026 dimostrano chiaramente come il semplice diniego opposto ad una richiesta legittima integri immediatamente il reato, senza che la polizia giudiziaria sia tenuta ad esperire attività inutili o meramente formali.
Dall'altro lato, le decisioni n. 22627 del 2022, n. 4151 del 2023 e n. 30041 del 2024 ricordano con altrettanta fermezza che il reato di rifiuto non può mai trasformarsi nello strumento attraverso cui sanare richieste investigative formulate al di fuori delle condizioni previste dalla legge.
È proprio questa duplice direttrice interpretativa a rappresentare il risultato più significativo della recente evoluzione giurisprudenziale. L'effettività dell'accertamento viene rafforzata, ma soltanto quando l'attività della polizia giudiziaria si svolga nel pieno rispetto del procedimento normativamente previsto; specularmente, le garanzie individuali rimangono integre, ma non possono essere invocate per paralizzare controlli pienamente conformi alla disciplina dell'art. 187 del Codice della strada.
8.5 Osservazioni: la riforma amplia gli strumenti di controllo, ma rafforza anche il principio di legalità procedimentale.
La ricostruzione operata dalla Corte di cassazione consente, in definitiva, di attribuire alla riforma dell'art. 187 del Codice della strada un significato assai più complesso rispetto a quello che potrebbe emergere da una lettura esclusivamente letterale della disposizione.
L'intervento legislativo non ha attribuito un generico ampliamento dei poteri coercitivi della polizia giudiziaria, ma ha introdotto un sistema di accertamento tecnicamente più flessibile, destinato a fronteggiare le difficoltà operative che caratterizzano l'individuazione dell'alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Tale maggiore elasticità, tuttavia, non ha attenuato il principio di legalità, bensì ne ha accentuato la centralità.
Quanto più numerose sono le modalità attraverso cui l'accertamento può essere eseguito, tanto più rigorosa deve risultare la verifica della loro corretta applicazione nel caso concreto. Ne consegue che l'operatore di polizia è oggi chiamato ad un'attività valutativa più complessa rispetto al passato, mentre il giudice è tenuto ad un controllo ancora più penetrante sulla legittimità dell'intera sequenza procedimentale.
La giurisprudenza più recente sembra dunque avere individuato un punto di equilibrio destinato a costituire il futuro assetto interpretativo della materia: nessuna tolleranza verso chi si sottrae consapevolmente ad accertamenti pienamente legittimi, ma nessuna compressione dei diritti fondamentali quando l'attività richiesta oltrepassi i limiti fissati dall'ordinamento. È proprio questa sintesi tra effettività dei controlli e rigoroso rispetto della legalità procedimentale a rappresentare, probabilmente, il contributo più significativo offerto dalla Corte di cassazione nell'interpretazione della nuova disciplina dell'art. 187 del Codice della strada.
9. PARTE VII
La libertà personale del conducente e i limiti dei poteri di accertamento: il delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie costituzionali.
L'accertamento tossicologico non attribuisce alla polizia un potere coercitivo generalizzato: la Cassazione individua il punto di equilibrio tra l'effettività dei controlli previsti dall'art. 187 C.d.S. e la tutela della libertà personale garantita dall'art. 13 Cost..
Nell'ultima Parte dell'approfondimento saranno esaminate le conseguenze processuali e sanzionatorie del rifiuto degli accertamenti tossicologici, soffermandosi sugli orientamenti della Corte di cassazione in materia di particolare tenuità del fatto, lavoro di pubblica utilità, effetti dei precedenti specifici e criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, così da offrire una visione completa degli sviluppi più recenti della giurisprudenza in materia.
Se le precedenti pronunce della Corte di cassazione hanno progressivamente chiarito quando il rifiuto degli accertamenti tossicologici integri il reato previsto dall'art. 187, comma 8, del Codice della strada e quali siano le corrette modalità di esecuzione degli accertamenti biologici, rimane un'ulteriore questione di particolare rilievo, destinata ad incidere direttamente sull'attività quotidiana degli organi di polizia stradale: fino a che punto gli operatori possono spingersi nello svolgimento degli accertamenti senza comprimere illegittimamente la libertà personale del conducente?
La domanda assume oggi un'importanza ancora maggiore rispetto al passato. La riforma dell'art. 187 del Codice della strada, infatti, ha ampliato le possibilità operative degli accertamenti tossicologici, ma non ha inciso sul quadro costituzionale entro il quale tali attività devono necessariamente collocarsi. L'efficacia dell'azione di prevenzione e repressione della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti non può, infatti, prescindere dal rispetto dell'art. 13 della Costituzione, il quale impone che ogni limitazione della libertà personale trovi uno specifico fondamento normativo e sia esercitata nei limiti rigorosamente stabiliti dalla legge.
È proprio su questo terreno che la Corte di cassazione ha costruito, nel corso degli anni, un equilibrio particolarmente significativo. Da un lato ha riconosciuto la necessità di assicurare l'effettività degli accertamenti previsti dall'art. 187 del Codice della strada; dall'altro ha costantemente escluso che tale esigenza possa trasformarsi nell'attribuzione agli organi di polizia di poteri coercitivi non espressamente previsti dall'ordinamento.
Le sentenze che seguono dimostrano come questi due valori - sicurezza della circolazione e tutela della libertà personale - non siano affatto incompatibili, ma costituiscano i due poli entro i quali deve svilupparsi l'intera attività di accertamento.
9.1 Il caso deciso dalla Cassazione: l'accompagnamento presso la struttura sanitaria non equivale ad una misura coercitiva della libertà personale.
Uno dei principali riferimenti giurisprudenziali in materia è rappresentato dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezione IV, n. 23670 del 10 giugno 2022.
La vicenda prendeva origine dal controllo di un conducente nei cui confronti gli operanti avevano ritenuto necessario procedere agli accertamenti tossicologici presso una struttura sanitaria, accompagnandolo al nosocomio per l'esecuzione degli esami previsti dall'art. 187 del Codice della strada. Nel ricorso si sosteneva che tale accompagnamento costituisse una vera e propria limitazione della libertà personale, posta in essere senza le garanzie richieste dall'art. 13 della Costituzione, con conseguente illegittimità dell'intera procedura.
La Corte di cassazione ha escluso tale ricostruzione, chiarendo che l'accompagnamento funzionale all'esecuzione degli accertamenti sanitari previsti dal Codice della strada non è assimilabile né ad un arresto né ad un fermo di polizia giudiziaria, purché rimanga strettamente finalizzato all'esecuzione delle attività di accertamento e non si traduca in una compressione della libertà personale diversa o più intensa rispetto a quella strettamente necessaria.
Il principio affermato dalla Suprema Corte assume un'importanza che va ben oltre il caso concreto, poiché chiarisce quale sia la natura giuridica dell'attività svolta dagli operanti. L'accompagnamento presso la struttura sanitaria non rappresenta un autonomo provvedimento limitativo della libertà personale, ma costituisce il naturale sviluppo della procedura prevista dall'art. 187 quando gli accertamenti debbano essere eseguiti in ambiente sanitario. Ciò significa che gli operatori possono legittimamente accompagnare il conducente ogniqualvolta tale attività sia indispensabile per consentire l'esecuzione degli accertamenti previsti dalla legge, senza che ciò determini, di per sé, una violazione dell'art. 13 della Costituzione.
Al tempo stesso, però, la decisione contiene un limite altrettanto importante sotto il profilo operativo. La Corte non attribuisce agli organi di polizia un generale potere di trattenere il conducente o di limitarne liberamente gli spostamenti, ma riconosce esclusivamente la possibilità di porre in essere quanto strettamente necessario all'esecuzione della procedura prevista dalla legge. Ne consegue che ogni protrazione ingiustificata dell'accompagnamento, ogni limitazione ulteriore della libertà personale o qualsiasi forma di coercizione eccedente le esigenze dell'accertamento finirebbero per collocarsi al di fuori del perimetro tracciato dall'ordinamento, esponendo l'attività investigativa a possibili censure processuali. Per gli operatori di polizia stradale il principio è, dunque, estremamente chiaro: la procedura è tanto più solida quanto più essa rimane rigorosamente ancorata ai limiti fissati dalla legge.
9.2 Il caso deciso dalla Cassazione: quando manca il presupposto normativo il rifiuto perde rilevanza penale.
Un secondo tassello fondamentale è rappresentato dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezione IV, n. 30041 del 23 luglio 2024, destinata a segnare uno dei punti di riferimento della giurisprudenza successiva.
Nel caso esaminato, il conducente aveva rifiutato di recarsi presso una struttura sanitaria per sottoporsi agli accertamenti richiesti dagli operanti. La questione sottoposta alla Corte non riguardava tanto il comportamento del conducente quanto la correttezza della procedura seguita dalla polizia stradale prima della formulazione di tale richiesta.
La Cassazione ha evidenziato come il reato previsto dall'art. 187, comma 8, del Codice della strada possa configurarsi esclusivamente quando il rifiuto intervenga nell'ambito di una procedura legittimamente instaurata e conforme ai presupposti tassativamente previsti dalla legge. Qualora tali presupposti manchino, il diniego opposto dal conducente non assume rilevanza penale.
La portata pratica della decisione è di particolare rilievo, perché sposta l'attenzione dal comportamento del conducente alla correttezza dell'intera attività amministrativa svolta dagli operanti. Non è infatti sufficiente che il conducente pronunci un rifiuto, essendo necessario verificare preliminarmente se la richiesta formulata nei suoi confronti trovi effettivamente fondamento nella disciplina dell'art. 187 del Codice della strada. In altre parole, il "no" del conducente diviene penalmente rilevante soltanto quando costituisce il rifiuto di un accertamento che l'ordinamento legittimamente pretende; se, invece, la richiesta è formulata al di fuori delle condizioni previste dalla legge, il diniego rappresenta il legittimo esercizio di una facoltà riconosciuta al cittadino.
Per gli operatori questa decisione costituisce un richiamo di straordinaria importanza pratica. La contestazione del reato di rifiuto non può mai prescindere da una preventiva verifica della correttezza della procedura adottata. È proprio il rigoroso rispetto della sequenza procedimentale delineata dal legislatore che consente all'accertamento di mantenere la propria validità e di resistere alle successive contestazioni difensive. La solidità dell'accusa nasce, dunque, molto prima del rifiuto: nasce dalla correttezza dell'attività svolta dagli operanti.
9.3 Il caso deciso dalla Cassazione: la libertà personale costituisce il limite invalicabile dell'attività investigativa.
Una prospettiva ancora più ampia emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12197 dell'11 gennaio 2017, la quale, pur collocandosi in un diverso contesto fattuale, ha affermato principi destinati a conservare piena attualità anche dopo la riforma dell'art. 187 del Codice della strada.
La Suprema Corte ha ricordato che gli accertamenti incidenti sulla persona del conducente devono sempre essere interpretati alla luce dell'art. 13 della Costituzione e che nessuna esigenza investigativa, per quanto rilevante, può giustificare l'attribuzione agli organi di polizia di poteri coercitivi non previsti dalla legge.
La pronuncia richiama un principio di legalità che costituisce il fondamento dell'intera materia. L'attività investigativa non può svilupparsi sulla base di interpretazioni estensive dei poteri attribuiti agli operanti, ma deve trovare puntuale riscontro nelle disposizioni normative che disciplinano i singoli accertamenti.
Anche questa decisione offre un'importante indicazione pratica. Il corretto operato degli organi di polizia non si misura soltanto attraverso l'efficacia del controllo, ma anche mediante il rigoroso rispetto delle garanzie costituzionali che accompagnano ogni attività incidente sulla persona. Proprio tale equilibrio consente di evitare che l'accertamento, pur sorretto da condivisibili esigenze investigative, venga successivamente dichiarato illegittimo per avere oltrepassato i limiti posti dall'ordinamento. La tutela della libertà personale, quindi, non rappresenta un ostacolo all'efficacia dei controlli, ma costituisce il presupposto indispensabile affinché i risultati dell'attività investigativa possano conservare piena validità processuale.
9.4 L'esame coordinato delle pronunce del 2017, del 2022 e del 2024, lette unitamente alle più recenti decisioni del 2025 e del 2026, consente di cogliere un'evoluzione giurisprudenziale caratterizzata da una notevole coerenza sistematica.
La Corte di cassazione ha progressivamente ampliato gli strumenti interpretativi attraverso i quali rendere effettivi gli accertamenti previsti dall'art. 187 del Codice della strada, riconoscendo agli organi di polizia la possibilità di adattare le modalità operative alle concrete circostanze del caso. Tale elasticità, tuttavia, non si è mai tradotta nell'attribuzione di poteri coercitivi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
Ne deriva una regola di particolare importanza per tutti coloro che operano quotidianamente sulla strada: quanto più rigorosamente viene rispettata la procedura prevista dall'art. 187 del Codice della strada, tanto più solida risulterà la successiva contestazione del reato di rifiuto. Al contrario, ogni deviazione dalla scansione normativa rischia di compromettere non soltanto la validità dell'accertamento, ma anche la possibilità stessa di sostenere efficacemente l'accusa nel successivo giudizio.
È proprio questo il punto di equilibrio individuato dalla giurisprudenza di legittimità. La sicurezza della circolazione richiede controlli efficaci; la Costituzione impone che tali controlli siano svolti nel pieno rispetto della libertà personale. L'una esigenza non esclude l'altra: al contrario, è il rigoroso rispetto della procedura a consentire che entrambe trovino contemporanea attuazione.
10. CONCLUSIONI
Le conclusioni: il nuovo equilibrio tra esigenze investigative, garanzie individuali e sicurezza della circolazione dopo la riforma dell'art. 187 C.d.S.
L'ultima parte dell'approfondimento ricomporrà in un quadro unitario tutti i principi elaborati dalla Corte di cassazione, evidenziando quali regole possano ormai considerarsi consolidate nell'applicazione dell'art. 187 del Codice della strada dopo la riforma e quali questioni, invece, siano ancora destinate ad alimentare il futuro dibattito interpretativo. Ritengo che quest'ultima parte possa assumere la forma di una vera sintesi ragionata, nella quale la cronologia delle pronunce lasci spazio ad una visione d'insieme capace di offrire al lettore non soltanto risposte ai singoli problemi, ma anche una chiave di lettura complessiva dell'intero sistema.
L'evoluzione normativa dell'art. 187 del Codice della strada e, soprattutto, il percorso interpretativo sviluppato dalla Corte di cassazione negli ultimi anni consentono oggi di delineare un quadro assai più definito rispetto al passato, nel quale il reato di rifiuto degli accertamenti tossicologici trova una collocazione sistematica che supera molte delle incertezze applicative emerse nella disciplina previgente. Se, infatti, prima della riforma il dibattito si concentrava prevalentemente sulla possibilità di equiparare il rifiuto agli accertamenti concernenti le sostanze stupefacenti a quello previsto dall'art. 186 del Codice della strada per la guida in stato di ebbrezza alcolica, la nuova formulazione legislativa ha imposto una diversa prospettiva, nella quale assumono rilievo non soltanto la volontà del conducente di sottrarsi ai controlli, ma anche la correttezza dell'intero procedimento attraverso il quale tali controlli vengono richiesti ed eseguiti.
Proprio questo rappresenta, probabilmente, il tratto più significativo della recente elaborazione giurisprudenziale. La Corte di cassazione non ha affatto ridimensionato il disvalore penale del rifiuto, né ha attenuato le esigenze di prevenzione e repressione della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti; al contrario, ha riaffermato con particolare fermezza che il rifiuto continua a costituire un'autonoma fattispecie incriminatrice, posta a presidio dell'effettività dei controlli e, in definitiva, della sicurezza della circolazione stradale. Ciò che è mutato è, invece, il presupposto sul quale tale responsabilità può fondarsi: non ogni diniego è penalmente rilevante, ma esclusivamente quello opposto ad un accertamento richiesto nel rigoroso rispetto delle condizioni previste dall'art. 187 del Codice della strada e delle relative disposizioni regolamentari.
Sotto questo profilo, le sentenze della Corte di cassazione succedutesi tra il 2024 ed il 2026 assumono il valore di autentiche tappe evolutive di un medesimo percorso interpretativo. La sentenza n. 30041 del 2024 ha posto un primo, fondamentale argine, affermando che il rifiuto può integrare il reato soltanto quando l'invito rivolto al conducente costituisca espressione di un potere effettivamente attribuito dalla legge agli organi di polizia, con la conseguenza che il diniego opposto ad una richiesta formulata al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento rimane giuridicamente irrilevante. La sentenza n. 24291 del 2025 ha poi evidenziato come la nuova disciplina abbia introdotto una procedura flessibile ma non arbitraria, nella quale gli operatori possono adattare le modalità dell'accertamento alle concrete condizioni operative, purché ricorrano i ragionevoli indizi di alterazione e siano rispettati i presupposti stabiliti dalla legge. Infine, la recente sentenza n. 25527 del 2026 ha ulteriormente consolidato tale indirizzo, chiarendo che il sistema delineato dal legislatore non attribuisce agli organi di polizia una libertà indiscriminata nella scelta delle modalità di accertamento, bensì una discrezionalità tecnica destinata ad operare esclusivamente entro il perimetro tracciato dalla norma, la quale continua a rappresentare il limite invalicabile di ogni attività investigativa.
È proprio questa progressione giurisprudenziale a consentire di cogliere uno degli aspetti più significativi della riforma. L'efficacia dei controlli antidroga non viene perseguita comprimendo le garanzie individuali, ma attraverso una più precisa definizione delle condizioni che rendono legittimo l'esercizio dei poteri di accertamento attribuiti alla polizia stradale. Ne deriva che la tutela della libertà personale del conducente e la salvaguardia della sicurezza collettiva non costituiscono interessi tra loro contrapposti, bensì valori destinati a convivere all'interno di un sistema che pretende, da un lato, l'effettività dei controlli e, dall'altro, la rigorosa osservanza delle regole che ne disciplinano l'esercizio.
Sotto il profilo operativo, questo principio assume una rilevanza che trascende il singolo procedimento penale. Gli appartenenti alle Forze di polizia sono chiamati a svolgere un'attività che richiede una costante capacità di valutazione della situazione concreta, dovendo individuare la procedura di accertamento concretamente praticabile alla luce delle condizioni del controllo, delle risorse disponibili e degli elementi sintomatici rilevati. Tuttavia, proprio la complessità di tale attività rende indispensabile una conoscenza approfondita dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, poiché ogni scelta operativa è destinata a riflettersi direttamente sulla successiva tenuta dell'accertamento in sede processuale. Parallelamente, l'avvocato chiamato a verificare la legittimità del procedimento non potrà limitarsi a constatare l'esistenza di un rifiuto, ma dovrà ricostruire l'intera sequenza degli atti compiuti dagli operanti, verificando se ciascun passaggio trovi effettivo fondamento nelle disposizioni dell'art. 187 del Codice della strada; allo stesso modo, il giudice sarà chiamato ad accertare non soltanto l'elemento soggettivo della condotta contestata, ma anche la piena conformità della procedura al modello legale delineato dal legislatore.
Sotto questo profilo, la giurisprudenza più recente sembra aver definitivamente abbandonato sia l'approccio eccessivamente formalistico, che rischiava di compromettere l'efficacia dei controlli per ragioni meramente procedurali, sia una visione opposta, eccessivamente orientata alle esigenze investigative, che avrebbe finito per attribuire agli organi di polizia poteri non espressamente previsti dalla legge. Il punto di equilibrio individuato dalla Corte di cassazione appare, invece, fondato su un principio di legalità sostanziale, secondo il quale la legittimità dell'accertamento e la responsabilità penale del conducente costituiscono aspetti inscindibilmente collegati: quanto più rigorosa è l'osservanza della procedura prevista dall'ordinamento, tanto più piena sarà la tutela della sicurezza della circolazione e tanto più solida risulterà la risposta sanzionatoria nei confronti di chi scelga consapevolmente di sottrarsi agli accertamenti.
L'impressione che si ricava dall'esame coordinato delle più recenti pronunce è, pertanto, quella di un sistema ormai avviato verso una significativa stabilizzazione interpretativa. Le numerose questioni sorte all'indomani della riforma dell'art. 187 del Codice della strada hanno progressivamente trovato risposta attraverso decisioni che, pur affrontando casi concreti differenti, risultano accomunate da una medesima impostazione metodologica: la centralità del procedimento legale quale imprescindibile parametro di valutazione della condotta del conducente e della legittimità dell'azione amministrativa e investigativa.
In definitiva, il vero insegnamento che emerge dall'intero percorso giurisprudenziale esaminato non consiste nell'avere ampliato o ristretto l'ambito applicativo del reato di rifiuto degli accertamenti tossicologici, bensì nell'avere chiarito che la tutela della sicurezza stradale non può essere disgiunta dal rigoroso rispetto delle regole poste dall'ordinamento a presidio della libertà personale e della legalità dell'azione amministrativa. È proprio questo equilibrio, pazientemente costruito dal legislatore e progressivamente definito dalla Corte di cassazione, a rappresentare oggi il principale punto di riferimento per tutti gli operatori del diritto chiamati, ciascuno secondo il proprio ruolo, ad applicare quotidianamente l'art. 187 del Codice della strada. In tale prospettiva, il rifiuto penalmente rilevante non coincide con qualsiasi manifestazione di dissenso del conducente, ma esclusivamente con quella opposta ad un accertamento richiesto nel pieno rispetto della disciplina legislativa, poiché soltanto in presenza di una procedura legittimamente instaurata il diniego assume quel disvalore giuridico che il legislatore ha inteso sanzionare quale strumento di tutela della collettività e della sicurezza della circolazione stradale.
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Dal controllo su strada agli accertamenti ospedalieri: come la Corte di cassazione ha definito limiti, garanzie e conseguenze del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dall'art. 186 del Codice della strada.
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano; Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca normativa e giurisprudenziale.
Documento inserito il 03/08/2026
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