Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 15228 del 17 aprile 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 15228 del 17/04/2025
Circolazione Stradale - Art. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Indisponibilità della strumentazione necessaria - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti - Il conducente non coinvolto in incidente stradale invitato ad effettuare gli accertamenti sul posto anche attraverso l'ausilio di altra pattuglia dotata di precursore ed etilometro che esprime immediatamente il proprio rifiuto a sottoporsi ai test, incorre nel reato di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8 del C.d.S., rendendo così superfluo attivare la richiesta di far confluire sul posto l'auto dotata della strumentazione necessaria.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con la sentenza in epigrafe ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di (Omissis) del 12.1.2024 nei confronti di (Soggetto 1) alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 del D.Lgs. 285/92 perché alla guida del veicolo Renault (Omissis), tg (Omissis) di proprietà di (Soggetto 2), si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4, 5 art. 186 e comma 2, 2-bis, 3, 4 art. 187 CDS, pur evidenziando un forte alito vinoso, equilibrio precario, pupille dilatate e linguaggio sconnesso. In (Omissis) il 23.03.2021.

2. Ha presentato ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, (Soggetto 1) deducendo i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto risultano insussistenti gli elementi costitutivi del reato risultando evidente che al momento del controllo i Carabinieri non avessero a disposizione la strumentazione necessaria per la misurazione del tasso alcolemico e che dovevano acquisirla da altra pattuglia dei Carabinieri di (Omissis), con la conseguente violazione della procedura contemplata dall'art. 186 comma 7 CDS. Lamenta che la Corte di appello non ha tenuto presente la tesi difensiva secondo la quale il rifiuto riguardava solo l'invito a recarsi in ospedale.

2.2. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 187, comma 8, cod. stradale vizio di motivazione. Lamenta che nell'atto di appello era stato richiamato il verbale di contestazione di infrazioni del 23.03.2021 nel quale è indicato l'invito a sottoporsi ad accertamenti alcolemici mediante etilometro e ad accertamenti presso la struttura sanitaria finalizzati a stabilire l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Ribadisce, pertanto, che il rifiuto era collegato alla sottoposizione ad accertamenti clinici e non alla sottoposizione all'etilometro.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico in quanto il ricorrente intendeva sottoporsi agli accertamenti sul posto ma non in ospedale ove era stato invitato ad effettuarli e ciò per paura degli aghi e di contrarre il covid.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha omesso di valutare che la condotta dell'imputato non poteva arrecare concreto pericolo agli utenti della strada e che quando fu fermato dai Carabinieri ebbe un comportamento estremamente collaborativo.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa conversione in lavori di pubblica utilità ai sensi degli art. 186 comma 9 CDS e 187 comma 8-bis CDS anche in considerazione della dichiarazione di disponibilità dell'Associazione (Omissis), depositata con la memoria difensiva del 10.10.2024. La Corte territoriale ha ritenuto ostativo un precedente specifico peraltro lontano nel tempo, risalente al 2015, e non ha tenuto conto del comportamento collaborativo, adottando una motivazione apparente che richiama apoditticamente l'allarme sociale della condotta dell'imputato senza effettuare un giudizio di prognosi sfavorevole riguardante le prescrizioni derivanti dalla applicazione della pena sostitutiva.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del lavoro di pubblica utilità in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in considerazione della personalità dell'imputato padre di famiglia e lavoratore.

3. Il Procuratore generale in sede ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, G., Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ebbene, a prescindere dal profilo della eventuale distanza chilometrica del nosocomio, è utile chiarire che la fattispecie concreta oggetto di esame rientra nelle ipotesi per le quali è configurabile il reato di rifiuto contemplato dall'art. 186, comma 7, cod. strada. Ed invero, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 186 cod. strada, a cui fa riferimento il comma settimo del medesimo articolo, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (art. 186, comma 3, cod. strada). Ove i predetti accertamenti qualitativi di cui al comma 3 abbiano dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (art. 186, comma 4, cod. strada). Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate (art. 186, comma 5, cod. strada).

Nel caso in esame poiché l'imputato non era stato coinvolto in un incidente stradale risulta dalla ricostruzione del quadro probatorio, in particolare dalla testimonianza del carabiniere (Soggetto 3), fol 2 sentenza impugnata, che il ricorrente fu invitato ad effettuare gli accertamenti sul posto tramite la pattuglia di (Omissis) che aveva a bordo il precursore e l'etilometro e che il (Soggetto 1) dopo essere stato identificato espresse immediatamente il proprio rifiuto a sottoporsi ai test e proprio a seguito di ciò non fu attivata la richiesta di far confluire l'auto dotata della strumentazione necessaria.

2.1. Quanto al profilo di doglianza di cui al trattamento sanzionatorio i giudici del gravame del merito, hanno dato motivatamente conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando negativamente il comportamento tenuto dal (Soggetto 1) a fronte della pattuglia che intimò l'alt, dopo aver posto in essere una pericolosa condotta di guida con invasione dell'altra corsia, oltre che sulla base dei precedenti specifici.

Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, B. e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62-bis c.p. operata con il D.L. 23.5.2008 n. 202 convertito con modif. dalla l. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, G., Rv. 283489 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, P. ed altri, Rv. 260610 - 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, S., Rv. 270986 - 01).

2.2. Quanto alla sostituzione della sanzione penale con il lavoro di pubblica utilità di cui al quinto e al sesto motivo deve osservarsi che in astratto costituisce una previsione legale propria del reato per cui si procede (art. 186 del Codice della Strada); e che nel caso di specie non ricorrono esclusioni oggettive (come nel caso in cui all'accertamento di uno stato di ebbrezza alcolica si accompagni anche un sinistro stradale derivato da tale condizione), né esclusioni soggettive in quanto il (Soggetto 1) non si era ancora avvalso di tale istituto e non vi era alcuna opposizione all'applicazione, anzi ne aveva fatto espressa richiesta fin dalla prima istanza di applicazione della pena (art. 186 comma 9-bis C.d.S.). La esclusione operata dai giudici di merito nel caso in oggetto (v. anche fol 7 sentenza di primo grado) si fonda però su una motivazione coerente e logica di inadeguatezza in concreto in considerazione delle modalità della condotta e del precedente penale specifico che esclude di formulare una prognosi positiva sulla efficacia rieducativa della misura richiesta. La Corte di legittimità ha affermato il principio che la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis CDS è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. (così ex multis Sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015 dep. il 2016, S., Rv. 265799; Sez. 4, n. 16387 del 23/10/2014 dep. il 2015, C., Rv. 263385; Sez. 4, n. 15018 del 13/12/2013 dep. il 2014, C., Rv. 261560).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 9 aprile 2025

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2025.

 

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