Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 24291 del 1 luglio 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 24291 del 01/07/2025
Circolazione stradale - Art. 187 Codice della strada - Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Ragionevole sospetto di alterazione - Accompagnamento presso struttura sanitaria - Rifiuto degli accertamenti tossicologici - E' legittima la richiesta di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici quando sussistano concreti elementi idonei a fondare il ragionevole sospetto e non sia possibile effettuare il prelievo di mucosa orale per assenza del personale sanitario ausiliario, risultando così rispettata la scansione procedimentale prevista dalla legge.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 marzo 2025, la Corte di appello di Messina, ha confermato la sentenza emessa il 2 febbraio 2024 dal Tribunale della stessa città con la quale (Soggetto 1) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, il 15 gennaio 2022, controllato alla guida di un'auto, aveva rifiutato di sottoporsi agli accertamenti richiesti dalla polizia giudiziaria al fine di verificare l'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

Con la sentenza confermata in appello, (Soggetto 1) è stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2.000 di ammenda e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni tre.

2. L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello per mezzo del difensore di fiducia, munito di procura speciale, formulando tre motivi di doglianza.

2.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione dell'art. 187, comma 8, D.Lgs. n. 285/92 e vizi di motivazione. Osserva che a (Soggetto 1) fu chiesto di sottoporsi ad un prelievo presso un vicino ospedale in assenza di elementi idonei a far ritenere che egli si fosse posto alla guida in stato di alterazione psicofisica conseguente alla assunzione di stupefacenti, non essendo sufficiente a tal fine il rinvenimento di cinque grammi di marijuana nella felpa che l'imputato aveva indosso al momento del controllo e neppure il rinvenimento di uno spinello già confezionato sotto il tappetino del sedile lato passeggero.

Secondo la difesa, tali circostanze - e il fatto che gli operanti avessero percepito odore di marijuana - non sarebbero indici dell'assunzione di sostanze stupefacenti e del conseguente stato di alterazione, sicché gli operanti avrebbero dovuto eseguire accertamenti qualitativi non invasivi o prove attraverso apparecchi portatili ai sensi dell'art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 285/92.

In tesi difensiva, a ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, non furono compiuti i passaggi procedurali previsti dall'art. 187, comma 2 bis e comma 3, D.Lgs. n. 285/92: non furono eseguiti (nel rispetto della riservatezza e senza pregiudizio per l'integrità fisica) accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale e di fluido del cavo orale prelevati a cura del personale ausiliario delle forze di polizia e (Soggetto 1) fu invitato a recarsi in un vicino ospedale per l'esecuzione di un prelievo.

In sintesi, secondo la difesa, poiché la polizia giudiziaria non operò nel rispetto delle disposizioni di legge, il rifiuto non potrebbe essere ritenuto illegittimo.

La sentenza impugnata, inoltre, a fronte di analoghi rilievi formulati in grado di appello, non avrebbe fornito una esauriente motivazione delle ragioni per le quali, nel caso concreto, le dedotte violazioni di legge potrebbero essere escluse.

2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizi della motivazione con la quale tale causa di non punibilità è stata ritenuta inapplicabile. Per escludere la particolare tenuità del fatto, la sentenza impugnata ha sottolineato (pag. 3) che (Soggetto 1) deteneva cinque grammi di marijuana e la "strumentazione necessaria alla preparazione di uno spinello". La difesa sostiene che si tratta di una motivazione viziata, perché fondata sulla valorizzazione di un dato (la quantità di sostanza detenuta) del tutto estraneo al fatto tipico e sull'asserita esistenza di una circostanza (il possesso di strumenti atti al confezionamento di spinelli) che non emerge dal verbale di perquisizione e sequestro (il verbale è allegato al ricorso al fine di documentare il dedotto travisamento della prova).

2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce la mancanza della motivazione con riferimento alla quantificazione della pena e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale. Sottolinea che su questi punti sono stati formulati nell'atto di appello motivi specifici e la sentenza impugnata, pur avendone dato atto, non ha ritenuto di riformare la sentenza di primo grado né sul trattamento sanzionatorio né riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ma ha omesso di spiegare le ragioni di tale decisione.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata "in accoglimento del terzo motivo stante l'omessa pronuncia circa la concessione della sospensione condizionale della pena". Ha sostenuto, invece, la manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. Il terzo merita accoglimento nei termini che saranno di seguito specificati.

2. Come emerge dalle sentenze di merito e dagli atti allegati al ricorso, intorno alle 03:00 del 15 gennaio 2022, i carabinieri del NORM di (Omissis) eseguirono un controllo sull'autovettura condotta da (Soggetto 1) nella quale viaggiava, in qualità di passeggero, un altro giovane. Gli operanti percepirono odore di marijuana e, per questo, eseguirono una perquisizione personale e veicolare che condusse al rinvenimento di un involucro di cellophane contenente cinque grammi di marijuana e di uno spinello. La marijuana era custodita nella tasca della felpa che l'imputato aveva indosso, lo spinello era nascosto sotto il tappetino del sedile lato passeggero.

Gli operanti non eseguirono accertamenti "speditivi" ai sensi dell'art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 285/92, ma, in ragione del rinvenimento della sostanza e del percepito odore di marijuana, valutarono che vi fosse "ragionevole motivo" per ritenere che il conducente si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e gli chiesero di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici presso un ospedale vicino, richiesta alla quale (Soggetto 1) oppose un rifiuto.

3. L'art. 187 del Codice della strada sanziona penalmente chiunque si ponga alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 1). Nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (comma 2). Quando tali accertamenti forniscono esito positivo, ovvero "quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope", i conducenti, "nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale o di fluido del cavo orale" prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia secondo modalità specificamente previste (comma 2 bis). Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario, "ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo" (fermi restando gli elementi utili già acquisiti sulla base delle procedure previste dal comma 2), ai sensi dell'art. 187, comma 3, "gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale, ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti e psicotrope".

4. La difesa sostiene che, nel caso di specie, la procedura prevista dalla legge non sarebbe stata rispettata né quanto alla sussistenza di fondati motivi per sospettare che (Soggetto 1) si trovasse "sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope", né quanto alle iniziative successivamente adottate, ma il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Come si è detto (e come la lettera della legge rende evidente), l'ordine impartito al conducente di farsi accompagnare in ospedale e sottoporsi a prelievi è giustificato solo dal ragionevole sospetto dello stato di alterazione. Poiché tale ragionevole sospetto legittima l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti limitativi della libertà personale, nel valutarne la sussistenza è necessario particolare rigore. Come è stato opportunamente sottolineato infatti: "il diritto soggettivo, di chi sia sospettato di guidare in stato di intossicazione da stupefacente, di non sottoporsi ad alcun tipo di prova o accertamento soccombe in presenza del prevalente interesse alla pubblica incolumità, ma quando non si abbiano ragioni per sospettare un tale stato di alterazione, prevale invece la libertà individuale di opporsi ad una richiesta non motivata" (Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, T., Rv. 269394, pag. 3 della motivazione; nello stesso senso: Sez. 4, n. 23670 del 10/06/2022, M., non massimata).

L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale, nel caso di specie, v'era ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, non contrasta con questi principi di diritto. Come emerge dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, infatti, nel caso oggetto del presente ricorso, gli operanti ritennero che il conducente potesse trovarsi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non soltanto perché egli aveva indosso cinque grammi di marijuana, ma anche perché nell'auto da lui condotta vi era odore di marijuana e, sotto il tappetino del sedile lato passeggero, era occultato uno "spinello" già confezionato. Non è illogico, dunque, aver considerato l'iniziativa adottata dagli operanti come espressione di un sospetto "ragionevole", quale è quello richiesto dalla legge perché la polizia giudiziaria possa procedere a ulteriori controlli.

4.1. Per quanto riguarda il rispetto dell'iter procedurale previsto dall'art. 187 cod. strada si deve osservare che, in presenza di un sospetto ragionevole di alterazione conseguente all'uso di sostanze, ai sensi del comma 2 bis, gli operanti possono sottoporre il conducente a un prelievo di campioni di mucosa del cavo orale o di fluido del cavo orale, ma, nel caso di specie, non è controverso che al controllo non fosse presente personale sanitario ausiliario abilitato all'esecuzione del prelievo.

Se è vero, dunque, che la scansione procedurale indicata dai commi 2, 2 bis, 3 e 4 dell'art. 187 cod. strada è espressamente prevista dalla legge "con finalità di garanzia" e deve essere puntualmente rispettata perché l'art. 187, comma 8, D.Lgs. n. 285/92 possa trovare applicazione, "in ragione dei principi, che regolano la materia penale, di tassatività delle incriminazioni e di divieto di analogia in malam partem" (Sez. 4, n. 40680 del 01/10/2024, Grasso Trifogli, Rv. 287258, pag. 6 della motivazione, che cita Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Mingarelli, pag. 4, e Sez. 4, n. 30041 del 23/05/2024, Marchi, pag. 6); è pur vero che, nel caso oggetto del presente ricorso, non emergono violazioni di tale scansione procedurale.

5. Col secondo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata applicata la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.

Per escludere la particolare tenuità del fatto, la sentenza impugnata ha sottolineato che (Soggetto 1) deteneva la "strumentazione necessaria alla preparazione di uno spinello" (pag. 3 della sentenza impugnata) e si deve dare atto alla difesa che questo dato non emerge dai decreti di perquisizione e sequestro allegati all'atto di ricorso.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, tuttavia (e il dato non è controverso) che (Soggetto 1)era alla guida di un'auto nella quale vi era odore di marijuana, che egli aveva indosso cinque grammi di tale sostanza e che sotto il tappetino del sedile lato passeggero gli operanti rinvennero uno "spinello" confezionato.

Si deve osservare, allora, che la condotta tipica del reato di cui all'art. 187, comma 8, D.Lgs. n. 285/92 è rappresentata dal rifiuto opposto a una richiesta legittima degli organi di polizia; tale rifiuto è sanzionato perché funzionale a consentire l'accertamento dello stato di alterazione in presenza di ragionevoli motivi che inducano a sospettare l'uso di sostanze stupefacenti e, di conseguenza, è tanto più grave quanto più tale sospetto sia giustificato.

Se è vero, dunque, che la quantità della sostanza detenuta è un dato estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 187, comma 8, D.Lgs. n. 285/92; è pur vero che non sono irrilevanti nella valutazione della gravità di quel fatto le ragioni per le quali la polizia giudiziaria ha ritenuto che il conducente potesse trovarsi "sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti" e che, nel caso di specie (come la sentenza impugnata pone in luce), tale sospetto era fondato su circostanze concrete particolarmente suggestive e dunque idonee a connotare il rifiuto in termini di gravità.

6. Il terzo motivo è infondato nella parte in cui lamenta che la Corte di appello non abbia fornito risposta alle doglianze relative all'entità della pena inflitta che erano state formulate con l'atto di gravame.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo invece necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, M., Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, S., Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, D. P., Rv. 276288). Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha determinato la pena nella misura di mesi otto di arresto ed Euro 2.000 di ammenda inferiore alla pena media edittale così calcolata. Ha valutato, inoltre, che, in relazione alle circostanze concrete, il rifiuto opposto fosse grave e - come già chiarito - tale valutazione non può essere considerata incongrua né presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.

Se è vero, dunque che il tema non è stato trattato dalla Corte di appello, è pur vero che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nella motivazione della sentenza, il giudice d'appello non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito, qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, R., Rv. 254988; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, M., Rv. 254107; Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, P., Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, G., Rv. 241907).

7. Il terzo motivo è fondato, invece, nella parte in cui lamenta carenza di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che è stato escluso senza fornire di ciò chiara e puntuale motivazione non ostante la giovane età di (Soggetto 1) e la sua incensuratezza. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla questione relativa al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 25 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2025.

 

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