PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CONDUZIONE DOPO L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Codice scheda: ME-STUPEFACENTI-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 23 settembre 2026

In sintesi: il conducente di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica che guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope può rispondere del reato previsto dall'art. 187, comma 1, del Codice della strada. A seguito della Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi assunzione pregressa o una positività riferibile a un consumo remoto: occorre accertare che la guida sia avvenuta entro un intervallo temporale nel quale, secondo criteri scientifici e in relazione a qualità e quantità della sostanza, questa fosse ancora idonea a produrre effetti sull'equilibrio psicofisico, influire negativamente sulla capacità di guida e creare un pericolo per la sicurezza della circolazione. Se il monopattino appartiene all'autore, si procede al sequestro ai fini della confisca; non sono ammessi il pagamento in misura ridotta né la riduzione del 30 per cento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma incriminatrice: art. 187, comma 1, del Codice della strada.

Aggravanti speciali: art. 187, commi 1-bis e 1-quater, del Codice della strada, rispettivamente per l'incidente provocato e per il fatto commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Disciplina applicabile ai monopattini: art. 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e applicazione residuale delle disposizioni del Codice della strada compatibili con le caratteristiche del mezzo e con la disciplina speciale.

Accertamenti: art. 187, commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5, del Codice della strada e art. 380 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Interpretazione costituzionalmente necessaria: Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026.

Sequestro e confisca: art. 187, comma 1, e art. 224-ter del Codice della strada.

Disciplina processuale: art. 220 del Codice della strada e disposizioni del codice di procedura penale.

Categorie speciali: art. 186-bis, comma 1, del Codice della strada, richiamato dall'art. 187, comma 1.

PRECETTO

È vietato condurre un veicolo dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope quando la guida avvenga in un momento nel quale sia ragionevole ritenere, sulla base di criteri scientifici, che la sostanza sia ancora idonea a produrre effetti sull'equilibrio psicofisico del conducente tali da incidere negativamente sulla capacità di guida e da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione.

La formulazione introdotta dalla legge n. 177/2024 non richiede più, quale elemento testuale autonomo, la prova clinica di uno stato di alterazione psicofisica. La Corte costituzionale ha tuttavia escluso che basti la mera successione cronologica tra una qualsiasi assunzione e la guida: la rilevanza penale deve essere circoscritta attraverso l'attualità scientificamente apprezzabile della possibile efficacia della sostanza rispetto al momento della conduzione.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • identità, età e posizione del conducente rispetto alle categorie dell'art. 186-bis, comma 1, del Codice della strada;
  • eventuale possesso di patente di guida o di autorizzazione a esercitarsi alla guida;
  • circostanze concrete che hanno determinato il controllo e l'eventuale ragionevole motivo di ritenere il conducente sotto l'effetto della sostanza;
  • esito degli accertamenti qualitativi preliminari e caratteristiche dello strumento utilizzato;
  • matrice biologica prelevata, orario e modalità del prelievo, catena di custodia e laboratorio certificato incaricato;
  • sostanza o principio attivo individuato, concentrazione riscontrata, tempi intercorsi tra guida e prelievo e significato tossicologico-forense del risultato;
  • idoneità, secondo criteri scientifici riferiti al caso concreto, della sostanza ancora presente a produrre effetti sull'equilibrio psicofisico e a incidere sulla capacità di guida;
  • eventuali sintomi, condotta di guida, dichiarazioni e ulteriori elementi utili, senza attribuire loro da soli un significato tossicologico non dimostrato;
  • eventuale incidente stradale e nesso tra la condotta del conducente e la sua produzione;
  • orario del fatto, con specifica verifica dell'intervallo compreso tra le ore 22 e le ore 7;
  • proprietà del monopattino ed eventuale appartenenza integrale a persona estranea al reato;
  • numero del contrassegno identificativo, se presente, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche del mezzo.

Autore del reato: conducente del monopattino che realizza la condotta descritta dall'art. 187, comma 1. La fattispecie è configurabile anche se per quel mezzo non è richiesta la patente.

Natura dell'illecito: contravvenzione penale. Devono essere svolti gli adempimenti di polizia giudiziaria; non è sufficiente un verbale di contestazione amministrativa.

Esclusioni: non sono sufficienti, isolatamente considerati, l'ammissione di un uso remoto, la mera presenza di metaboliti privi di significato rispetto all'attualità degli effetti, la positività di una matrice capace di documentare soltanto un'assunzione risalente oppure sintomi aspecifici non collegati mediante elementi scientifici alla sostanza individuata.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

In qualità di conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili], circolava in [luogo] alle ore [ora], dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. A seguito di [esito positivo dell'accertamento qualitativo/ragionevoli motivi concretamente descritti/incidente e cure mediche], veniva sottoposto agli accertamenti previsti dall'art. 187, commi [indicare], del Codice della strada. Gli accertamenti tossicologici analitici eseguiti su [fluido del cavo orale/sangue/altra matrice prevista], prelevato alle ore [ora], evidenziavano [sostanza/principio attivo e risultato analitico]. In relazione alla qualità e quantità della sostanza, ai tempi del prelievo e agli ulteriori elementi acquisiti [specificare], il risultato era indicativo di una possibile perdurante efficacia della sostanza sull'equilibrio psicofisico del conducente, idonea a influire negativamente sulla capacità di guida e a creare un pericolo per la sicurezza della circolazione, così integrando il reato previsto dall'art. 187, comma 1.

Formula integrativa per il fatto commesso tra le ore 22 e le ore 7: il fatto veniva accertato alle ore [ora], ricadenti nell'intervallo temporale previsto dall'art. 187, comma 1-quater, del Codice della strada.

Formula integrativa in caso di incidente provocato: il conducente provocava l'incidente stradale verificatosi in [luogo] alle ore [ora], secondo la seguente dinamica e condotta causalmente rilevante: [descrivere analiticamente rilievi, condotta, violazioni e nesso con l'evento], ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 187, comma 1-bis, del Codice della strada.

Formula relativa alla proprietà e al sequestro: il monopattino risultava appartenere al conducente sulla base di [dichiarazioni, documentazione d'acquisto, disponibilità qualificata e ulteriori elementi]. Si procedeva pertanto al sequestro del mezzo ai fini della confisca, ai sensi degli artt. 187, comma 1, e 224-ter del Codice della strada, redigendo separato verbale.

Formula alternativa per mezzo di terzo estraneo: il monopattino risultava appartenere integralmente a [generalità complete], persona estranea al reato, come comprovato da [elementi acquisiti]; non si procedeva al sequestro finalizzato alla confisca e il mezzo veniva [affidato/trasportato/custodito, specificando le modalità].

Codici Pro.Sa.: 3200 per la fattispecie generale; 4077 quando ricorra una delle categorie indicate dall'art. 186-bis, comma 1. Entrambi sono codici generali riferiti all'art. 187, comma 1, e devono essere verificati nel gestionale in uso per la specifica applicazione al monopattino elettrico.

REGIME SANZIONATORIO

Natura della violazione reato contravvenzionale
Pena pecuniaria ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00
Pena detentiva arresto da sei mesi a un anno
Pagamento in misura ridotta non ammesso
Riduzione del 30% entro cinque giorni non applicabile
Fatto commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà ai sensi dell'art. 187, comma 1-quater
Conducente appartenente alle categorie dell'art. 186-bis, comma 1 le sanzioni indicate nel primo e nel secondo periodo dell'art. 187, comma 1, sono aumentate da un terzo alla metà; devono essere verificati età, anzianità della patente e categoria professionale effettivamente rilevante
Incidente stradale provocato le pene sono raddoppiate: ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00 e arresto da un anno a due anni; il lavoro di pubblica utilità dell'art. 187, comma 8-bis, è escluso
Autorità giudiziaria competente Tribunale in composizione monocratica, ferme le regole speciali sulla competenza per i minorenni
Sospensione o revoca della patente previste dalla disciplina generale dell'art. 187; secondo la giurisprudenza di legittimità, non si applicano quando il reato è commesso alla guida di un monopattino conforme, per il quale non è richiesta la patente, ferma la distinta disciplina dei commi 6-bis e 6-ter
Conducente privo di patente si applicano i divieti di conseguimento previsti dall'art. 187, comma 6-ter; per il conducente minore di ventuno anni opera la disciplina speciale del comma 6-bis
Decurtazione di punti non prevista in relazione alla conduzione del monopattino, che non richiede patente
Sequestro del monopattino si procede ai fini della confisca quando il mezzo appartiene all'autore del reato, secondo l'art. 224-ter del Codice della strada
Confisca è disposta con la condanna o con l'applicazione della pena su richiesta, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato; può essere revocata dopo lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità
Lavoro di pubblica utilità può sostituire le pene ai sensi dell'art. 187, comma 8-bis, fuori dal caso di incidente previsto dal comma 1-bis e per non più di una volta

 

ACCERTAMENTO E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • documentare gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino;
  • identificare compiutamente il conducente, verificarne età, patente o autorizzazione a esercitarsi e descrivere il mezzo;
  • descrivere i presupposti concreti dell'accertamento e l'eventuale esito delle prove qualitative preliminari;
  • osservare le procedure vigenti per il prelievo del fluido del cavo orale o degli altri campioni biologici consentiti;
  • documentare orari, modalità del prelievo, identificazione dei campioni, sigilli, conservazione, trasporto, consegna e catena di custodia;
  • acquisire la certificazione o il rapporto analitico completo, non limitandosi alla generica indicazione di positività;
  • verificare che il risultato sia riferibile a un intervallo temporale compatibile con la possibile perdurante efficacia della sostanza rispetto alla guida;
  • descrivere la condotta di guida e gli eventuali sintomi, conservandone il valore di elementi complementari e senza sostituirli all'accertamento scientifico richiesto;
  • in caso di incidente, ricostruire la dinamica e indicare gli elementi dai quali risulti che il conducente lo abbia provocato;
  • impedire al conducente di proseguire la guida e affidare o trasportare il mezzo secondo le modalità consentite, dando atto delle operazioni compiute;
  • verificare la proprietà del monopattino e, quando appartenga all'autore, procedere al sequestro ai fini della confisca;
  • procedere agli adempimenti di polizia giudiziaria, compresa l'identificazione, l'elezione o dichiarazione di domicilio, la nomina del difensore e la comunicazione della notizia di reato.

Accertamenti qualitativi preliminari: hanno funzione di selezione e forniscono elementi per motivare l'accesso agli accertamenti tossicologici analitici. Il loro esito positivo non costituisce, da solo, prova definitiva del reato.

Accertamento analitico: quando il test preliminare è positivo o esiste altrimenti un ragionevole motivo di ritenere il conducente sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze, gli organi indicati dall'art. 187 possono procedere all'accertamento tossicologico analitico sul fluido del cavo orale. L'analisi deve essere compiuta da un laboratorio certificato secondo i metodi tossicologico-forensi previsti.

Accompagnamento presso una struttura sanitaria: nei casi del comma 2-bis, quando non sia possibile effettuare il prelievo del fluido orale o il conducente lo rifiuti, opera la procedura del comma 3. Il rifiuto degli accertamenti costituisce una fattispecie autonoma, oggetto della distinta scheda successiva.

Conducente coinvolto in incidente e sottoposto a cure: gli accertamenti possono essere richiesti alla struttura sanitaria ai sensi del comma 4. Devono essere documentati il coinvolgimento nel sinistro, la sottoposizione alle cure e la richiesta formulata dall'organo di polizia.

Matrice biologica e attualità: la sola positività non va trattata come automatica prova di reato. Il risultato deve consentire una valutazione scientifica circa la prossimità temporale dell'assunzione e la possibile perdurante capacità della sostanza, per qualità e quantità, di incidere sulla guida. Una matrice che documenti soltanto un consumo remoto non soddisfa tale esigenza.

Avviso della facoltà di assistenza difensiva: prima degli accertamenti compiuti quale atto urgente e indifferibile di polizia giudiziaria devono essere osservati gli avvisi previsti dal codice di procedura penale, senza obbligo di attendere l'arrivo del difensore. L'avviso impartito e l'eventuale dichiarazione del conducente devono essere documentati.

Prosecuzione della marcia: il conducente sottoposto agli accertamenti non deve essere lasciato proseguire alla guida quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 187. Il monopattino va affidato a persona idonea o trasportato e custodito, con indicazione delle modalità e delle spese poste a carico dell'interessato.

Patente posseduta ma non necessaria: la Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 34352/2023 ha affermato, con riferimento a un velocipede, che i reati degli artt. 186 e 187 possono sussistere, ma la sospensione della patente non può essere applicata quando il mezzo condotto non richieda quel titolo. Il principio è pertinente al monopattino equiparato ai velocipedi. Resta distinta la disciplina, introdotta nel 2024, dei divieti di conseguimento per chi non sia titolare di patente.

Conducente minore di ventuno anni: se non è già titolare di patente, non può conseguirla, neppure per conversione di patente estera, prima del compimento del ventiquattresimo anno, ai sensi dell'art. 187, comma 6-bis. Se ha compiuto quattordici anni ma non diciotto, trattandosi di reato, operano inoltre le regole penali e processuali minorili e non il meccanismo dell'art. 2 della legge n. 689/1981.

Conducente privo di patente di età pari o superiore a ventuno anni: il comma 6-ter prevede, in luogo della sospensione cautelare, il divieto di conseguire la patente per un periodo da uno a due anni e disciplina le conseguenze sostitutive delle sanzioni di sospensione o revoca. Tali effetti devono essere segnalati all'autorità competente e non confusi con la decurtazione di punti.

Incidente provocato: non basta la mera presenza del conducente in un sinistro. Il raddoppio delle pene presuppone che l'incidente sia stato provocato dal conducente; la dinamica, la condotta colposa e il nesso causale devono essere descritti e sostenuti dai rilievi acquisiti.

Concorso con altre violazioni: devono essere autonomamente valutate e documentate le ulteriori condotte accertate, quali guida in stato di ebbrezza, mancanza del casco, trasporto di passeggeri, uso di dispositivi elettronici, circolazione in ambito non consentito o difetti dei requisiti del mezzo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Comunicazione della notizia di reato: gli atti devono essere trasmessi senza ritardo alla Procura della Repubblica competente, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e dell'art. 220 del Codice della strada.

Trasmissione degli esiti: la certificazione o il referto positivo deve essere trasmesso alle autorità indicate dall'art. 187 per i provvedimenti di rispettiva competenza, distinguendo gli effetti sul procedimento penale dalle misure cautelari o medico-legali riguardanti l'eventuale patente posseduta.

Trasmissione del verbale di sequestro: copia del verbale deve essere trasmessa, unitamente al rapporto e tramite il comando o ufficio di appartenenza, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione entro dieci giorni, secondo l'art. 224-ter, comma 1, del Codice della strada.

Pagamento: non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 del del Codice della strada; le pene sono determinate dall'autorità giudiziaria.

Ricorsi amministrativi: non sono applicabili il ricorso al Prefetto e l'opposizione al Giudice di pace previsti per le sanzioni amministrative pecuniarie. Avverso il sequestro è ammessa l'opposizione prevista dall'art. 224-ter, comma 5, del Codice della strada; le contestazioni relative al reato sono esercitate nel procedimento penale.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Riforma del 2024 e interpretazione della Corte costituzionale. La legge n. 177/2024 ha eliminato dal testo dei commi 1 e 1-bis il riferimento allo stato di alterazione psicofisica. La Corte costituzionale, sentenza n. 10/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità nei sensi indicati in motivazione, imponendo una lettura restrittiva: la guida deve collocarsi entro un lasso temporale nel quale sia ragionevole presumere una perdurante idoneità della sostanza a incidere negativamente sulla capacità di guida e a creare un pericolo significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.

2. Positività e prova del reato. Il dato analitico deve essere interpretato alla luce della matrice utilizzata, della sostanza, della concentrazione, dei tempi e delle conoscenze scientifiche. Non è corretto trasformare qualsiasi traccia biologica in prova automatica della fattispecie; occorre documentare perché il risultato sia significativo rispetto alla guida concretamente accertata.

3. Applicabilità al monopattino. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 34352/2023 ha ritenuto configurabile l'art. 187 nella conduzione di un velocipede. Poiché il monopattino conforme è equiparato ai velocipedi per quanto non diversamente previsto, l'assenza dell'obbligo di patente non esclude il reato.

4. Patente e divieto di conseguirla. La medesima pronuncia ha escluso la sospensione della patente non necessaria alla conduzione del mezzo. Dopo la riforma, tuttavia, i commi 6-bis e 6-ter regolano espressamente chi non sia titolare di patente, prevedendo divieti di conseguimento che devono essere separatamente considerati. Il semplice possesso di una patente per altri veicoli non legittima invece l'automatica applicazione della sospensione per la conduzione del monopattino.

5. Sequestro e confisca. La confisca riguarda il veicolo con il quale è stato commesso il reato e opera anche per il monopattino appartenente all'autore. L'appartenenza integrale a persona estranea esclude la misura. Poiché il monopattino è normalmente un bene mobile non registrato, devono essere raccolti gli elementi disponibili sulla proprietà e sulla posizione del terzo.

6. Incidente e lavoro di pubblica utilità. Se il conducente provoca un incidente, le pene sono raddoppiate e la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità prevista dal comma 8-bis non è consentita. La mera partecipazione al sinistro non equivale però alla sua causazione.

7. Codici Pro.Sa. I codici 3200 e 4077 risultano associati, nel prontuario generale, rispettivamente alla fattispecie ordinaria dell'art. 187, comma 1, e a quella riguardante un conducente appartenente alle categorie dell'art. 186-bis, comma 1. Non è stata accertata una distinta codifica ufficiale specificamente riservata al monopattino: l'associazione deve essere verificata nel gestionale effettivamente utilizzato.

8. Collegamenti con gli approfondimenti. Per la natura giuridica del monopattino e l'applicazione delle norme riferite ai veicoli si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, paragrafo 4.4, e Titolo V, paragrafo 7.9. Per la disciplina speciale e il rapporto con le norme residuali del Codice si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, paragrafo 7.15. Per l'applicazione dell'art. 187 al monopattino e l'inapplicabilità della sospensione della patente non necessaria si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo VI, paragrafi 8.17-8.18; per sequestro e confisca, al Titolo IV, paragrafi 6.11-6.12; per la descrizione del fatto, al Titolo IX, paragrafi 11.24-11.25.

9. Fonti utilizzate per il controllo redazionale. Testo vigente dell'art. 187 del Codice della strada, dell'art. 186-bis del Codice della strada, dell'art. 224-ter del Codice della strada, dell'art. 380 del Regolamento e giurisprudenza richiamata. Le formulazioni sono autonome e devono essere verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 23 settembre 2026: prima redazione della scheda, coordinata con la legge n. 177/2024 e con la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, i protocolli e le direttive sugli accertamenti tossicologico-forensi, l'idoneità scientifica della matrice e del risultato rispetto al momento della guida, la proprietà del mezzo e l'eventuale estraneità del terzo, nonché tutte le circostanze concretamente accertate. Le pene indicate si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata e sono applicate dall'autorità giudiziaria. I codici Pro.Sa. devono essere verificati nel gestionale in uso. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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