Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 16266 del 5 giugno 2026
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Prot.: 300/STRAD/1/0000016266.U/2026 del 05/06/2026
OGGETTO: Legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione con modificazioni del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.
(Indirizzi omessi)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026, è stata pubblicata la legge 20 aprile 2026, n. 50 (1) che ha convertito con modificazioni il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19
Per gli aspetti di specifico interesse per l’attività di controllo su strada, si segnalano le seguenti disposizioni.
Collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse
L’art. 5, comma 2, del decreto legge 19/2026 ha introdotto una nuova disciplina per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade (2). La norma prevede la possibilità di installare mezzi pubblicitari (3) lungo le strade o in vista di esse anche sul suolo privato, subordinandola alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove l’installazione deve essere operata, secondo le procedure delineate dalla legge 241/1990 (4).
Come noto, la materia è regolata dall’art. 23 cds che subordina la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse ad autorizzazione. In mancanza di una disposizione che coordini la nuova procedura con le disposizioni del citato art. 23, si ritiene che queste ultime debbano essere lette alla luce dell’art. 5, comma 2, del decreto legge 19/2026, in virtù del criterio della successione delle leggi nel tempo (5). Pertanto, laddove l’art. 23 cds prevede l’autorizzazione, la stessa deve essere letta come SCIA, ad eccezione della pubblicità in aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico per le quali resta necessaria l’autorizzazione.
La nuova procedura, tuttavia, riguarda solo i mezzi pubblicitari collocati a partire dal 20 febbraio 2026 (6). Quelli collocati precedentemente rimangono sottoposti alla previgente disciplina amministrativa, rimanendo valida ed efficace, fino alla scadenza, l’autorizzazione ottenuta (7).
La novella, oltre a vietare la collocazione dei mezzi pubblicitari nelle isole di traffico delle intersezioni canalizzate (8), condiziona l’attività al rispetto dei requisiti di cui all’art. 23, comma 1, del codice della strada (9), nonché al rispetto dei requisiti e criteri del regolamento di esecuzione del cds (10) e di quelli previsti dai regolamenti comunali o dall’ente proprietario della strada (11).
Inoltre, resta sempre fermo il divieto assoluto previsto dall’art. 23, commi 4-bis e 7 cds, di qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche, nonché di qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.
Pertanto, in presenza di un mezzo pubblicitario collocato dal 20 febbraio 2026, in assenza dei requisiti o dei criteri suindicati, si dovrà procedere con la contestazione dell’art. 23, comma 11, cds.
Qualora, invece, il mezzo pubblicitario sia collocato nel pieno rispetto dei predetti requisiti e criteri, presso il comune, o l’ente proprietario della strada qualora sia diverso dal comune, si dovrà verificare:
1. l’avvenuta presentazione della SCIA;
2. l’eventuale presenza di un provvedimento di divieto di collocazione (12);
3. l’eventuale presenza di un provvedimento contenente prescrizioni per la collocazione.
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni dell’art. 23 cds, atteso che la SCIA consiste in un procedimento amministrativo che sostituisce l’autorizzazione (13), occorre fare alcuni distinguo:
1. qualora, al momento del controllo, la SCIA risulti presentata da meno di sessanta giorni (14), l’attività di accertamento dovrà essere rivolta alla verifica di eventuali violazioni dei divieti assoluti o dei requisiti e dei criteri precedentemente citati;
2. in caso di collocazione senza aver presentato la SCIA ricorre la violazione di cui all’art. 23, comma 11, cds;
3. in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ricorre la violazione di cui all’art. 23, comma 11, cds. Tuttavia, qualora tale provvedimento contenga anche la diffida alla rimozione del mezzo pubblicitario entro dieci giorni ai sensi dell’art. 23, comma 13-bis, occorre attendere la scadenza del predetto termine e, in caso, di inottemperanza, procedere con l’applicazione della procedura prevista dal comma 13-bis del medesimo art. 23;
4. in caso di mancata ottemperanza alle eventuali prescrizioni dettate dal comune o dall’ente proprietario per la collocazione del mezzo pubblicitario, ricorre la violazione di cui all’art. 23, comma 12, cds.
Circolazione di prova dei veicoli
La legge di conversione ha modificato l’art. 5, comma 3, del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73 in tema di circolazione di prova dei veicoli (15). Con detta norma era stata introdotta una limitazione di esercizio dell’autorizzazione, prevedendo che sui veicoli muniti di targa prova possono prendere posto al massimo due persone, delle quali il conducente può essere chiunque, e il passeggero può essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o addetto avente un rapporto di collaborazione funzionale con lo stesso (16).
L’art. 10, comma 4 del decreto legge 19/2026 (17) aveva escluso l’applicazione della predetta limitazione per la circolazione di prova eseguita con autorizzazioni concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti (18).
La novella contenuta nella legge di conversione in oggetto, oltre ad aver aggiunto le università e gli enti di ricerca tra i soggetti nei confronti dei quali è esclusa l’applicazione della predetta limitazione, ha altresì eliminato la prima parte dell’art. 5, comma 3 del decreto legge 73/2025 che prevedeva l’aggiornamento del DPR 229/2023 (19), al fine di determinare il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili (20). Pertanto, il numero di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili è ora condizionato soltanto dal numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione.
Lavori su strada connessi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga
La legge di conversione ha modificato l’art. 13, comma 1, del decreto legge 19/2026, introducendo il comma 7-bis all’art. 49 del codice delle comunicazioni elettroniche (21). La novella introduce una procedura particolare per l’avvio dei lavori per la posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga che comportano scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri, per i quali sia necessaria la chiusura parziale o totale della carreggiata.
In tali casi, in deroga all’art. 7, comma 4, cds (22) e all’art. 18, comma 3, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (23), i provvedimenti di regolazione della circolazione stradale devono essere adottati dall’ente proprietario della strada entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’operatore di rete. I lavori possono essere iniziati solo dopo che sia decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di regolazione della circolazione, anche in assenza di provvedimento.
*****
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
Firmato digitalmente
(1) In vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(2) La legge 50/2026 ha apportato modifiche all’art. 5, comma 2 del decreto legge 19/2026 solo di carattere formale che non hanno modificato il contenuto della norma.
(3) La norma in esame fa generico riferimento ai “mezzi pubblicitari”, nei quali, pertanto, devono essere ricomprese tutte le tipologie elencate nell’art. 23, comma 1 del codice della strada (insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose).
(4) Secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 2 della legge 241/1990, la collocazione dei mezzi pubblicitari può avvenire dalla data di presentazione della SCIA.
(5) In presenza di due norme giuridiche contrastanti che disciplinano la stessa fattispecie, può essere adottato il criterio cronologico secondo il quale la norma successiva prevale su quella precedente.
(6) Data di entrata in vigore del decreto legge 19/2026.
(7) L’art. 53, comma 6 del Regolamento di esecuzione del cds, prevede che le autorizzazioni hanno validità triennale e che sono rinnovabili. Tuttavia, in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 5, comma 2, del decreto legge 19/2026, alla scadenza dell’autorizzazione non potrà essere richiesto il rinnovo ma dovrà necessariamente essere presentata la SCIA secondo le nuove procedure.
(8) Come previsto anche dall’art. 23, comma 1, ultimo periodo del codice della strada, e la cui mancanza deve essere sanzionata ai sensi del comma 11 dello stesso art. 23 cds.
(9) L’art. 23, comma 1, cds, vieta la collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. La norma vieta, altresì, la collocazione di cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
(10) Relativi alle dimensioni (art. 48); alle caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (art. 49); alle caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi (art. 50); all’ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza (art. 51); all’ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (art. 52); agli obblighi del soggetto che ha installato i mezzi pubblicitari (art. 54).
(11) Per i quali è necessario verificarne di volta in volta l’esistenza e le relative prescrizioni.
(12) L’art. 19, comma 2, della legge 241/1990, prevede che il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
(13) Come previsto dall’art. 19, comma 1, della legge 241/1990,
(14) Termine entro cui l’amministrazione competente può adottare eventuali provvedimenti di diniego.
(15) Ad opera dell’art. 10, comma 4, del decreto legge 19/2026.
(16) Sull’argomento sono state fornite indicazioni operative con circolare n. 300/STRAD/1/0000023593.U/2025 dell’8 agosto 2025.
(17) Sull’argomento sono state fornite indicazioni operative con circolare n. 300/STRAD/1/0000006130.U/2026 del 3 marzo 2026.
(18) Rendendo, di fatto, possibile, in tali circostanze, il trasporto di più di due passeggeri.
(19) Che, nel modificare il DPR 474/2001, ha introdotto, tra le altre cose, il comma 1-bis dell’art. 1, che disciplina il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili al singolo titolare. Sul tema è stata diramata la circolare n. 30/STRAD/1/0000015826.U/2024 del 22 maggio 2024.
(20) Tenendo conto della necessità di bilanciare le esigenze operative del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro.
(21) Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
(22) In materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
(23) In materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.