REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I

§ 3. Pubblicità sulle strade e sui veicoli
(Art. 23 Codice della Strada)

Articolo 51 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

(Vedi art. 23 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 23 del Codice della Strada)

   1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
   2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
      a) 3 m dal limite della carreggiata;
      b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
      c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
      d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
      e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
      f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
      g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
      h) 250 m prima delle intersezioni;
      i) 100 m dopo le intersezioni;
      l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
   3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
      a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
      b) in corrispondenza delle intersezioni;
      c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
      d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
      e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
      f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
      g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
      h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
   4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:
      a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
      b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
      c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
      d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
   5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché, siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
   6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
   7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m2, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
   8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m2, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
   9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
      a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
      b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
   10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
   11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.
   12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
   13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
   14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.
   15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

 

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