Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 6130 del 3 marzo 2026

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000006130.U/2026 del 03/03/2026

 

OGGETTO: Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.

(Indirizzi omessi)

 

   Per opportuna conoscenza, si rappresenta che sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026, è stato pubblicato il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 (1).

   Per gli aspetti di specifico interesse per gli organi di controllo, si segnala che l’art. 10, comma 4, del provvedimento in argomento ha modificato l’art. 5, comma 3, del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73 (2) in tema di circolazione di prova dei veicoli. Quest’ultima norma aveva introdotto una limitazione di esercizio dell’autorizzazione prevedendo che suoi veicoli muniti di targa prova possono prendere posto al massimo due persone, delle quali il conducente può essere chiunque, e il passeggero può essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o addetto avente un rapporto di collaborazione funzionale con lo stesso (3).

   L’odierna novella ha escluso l’applicazione della predetta limitazione per la circolazione di prova eseguita con autorizzazioni concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti (4).

   Nella circostanza, si segnala che lo stesso art. 10 del decreto legge 19/2026, con il comma 3, ha modificato l’art. 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (5), prevedendo che i dispositivi atti all’analisi e all’inibizione delle frequenze possono essere utilizzati oltre che dagli Uffici del  Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche agli Uffici della Motorizzazione civile delle regioni (6) e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

 

*****

 

   Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente

 

 

(1) In vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(2) Convertito con legge 18 luglio 2025, n. 105.
(3) Sull’argomento sono state fornite indicazioni operative con circolare n. 300/STRAD/1/0000023593.U/2025 dell’8 agosto 2025.
(4) Rendendo, di fatto, possibile, in tali circostanze, il trasporto di più di due passeggeri.
(5) Con il quale è stata introdotta la possibilità per il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di utilizzare i dispositivi atti all’analisi e all’inibizione delle frequenze, al fine di prevenire l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmissione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza informatica, assicurando il regolare svolgimento degli esami medesimi.
(6) A statuto speciale.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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