Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 15826 del 22 maggio 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000015826.U/2024 del 22/05/2024

 

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229 – Modifiche al regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli di cui al dPR n. 474/2001.

(Indirizzi omessi)

 

   Si trasmette la circolare della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 12666 del 2 maggio 2024 (all. 1) con la quale, a seguito della pubblicazione del DPR 21 dicembre 2023, n. 229, recante modifiche al DPR 24 novembre 2001, n. 474, in materia di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, vengono ridefinite le istruzioni operative necessarie per la concreta applicazione delle nuove disposizioni.

   Il DPR 21 dicembre 2023, n. 229, oltre ad apportare rilevanti modifiche alla regolamentazione della circolazione di prova dei veicoli, ha introdotto ulteriori misure di semplificazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni alla circolazione di prova che devono essere gestiti esclusivamente in modalità telematica, secondo le modalità stabilite dalla predetta Direzione generale per la motorizzazione.

   In sintesi, le novità riguardano:

  • l’introduzione di un numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ad ogni titolare;
  • la conferma della possibilità che l’autorizzazione sia rilasciata anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
  • l’obbligo per il richiedente di comprovare, al momento del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, l'effettivo esercizio dell'attività e il numero di dipendenti occupati e di collaboratori con contratto di agenzia;
  • l’introduzione di un termine massimo per il rinnovo (sei mesi dalla scadenza);
  • la previsione della non cedibilità dell’autorizzazione che è personale;
  • l’espressa previsione della validità dell’autorizzazione limitata al territorio nazionale, salvo accordi di reciprocità con altri Stati;
  • l’espressa previsione della revocabilità dell’autorizzazione da parte dell’UMC al venire meno dei presupposti che ne hanno determinato il rilascio;
  • la restrizione del novero dei soggetti che possono utilizzare l’autorizzazione per la circolazione di prova;
  • le modalità di alloggiamento della targa su un veicolo già immatricolato.

   Nel rinviare alla circolare allegata per le disposizioni di dettaglio relative alla titolarità dell’autorizzazione, alle procedure di rilascio, rinnovo, aggiornamento e revoca della stessa, nonché alle caratteristiche della relativa targa, in questa sede si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione su alcuni peculiari aspetti relativi all’utilizzo dell’autorizzazione per la circolazione di prova

 

Esigenze che legittimano l’uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova e soggetti che possono ottenerla

   La circolazione di prova e l’uso della relativa targa è consentita esclusivamente per uno degli scopi indicati dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021, cioè per esigenze connesse a:

  • prove tecniche, sperimentali o costruttive;
  • dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Per tali esigenze, l’autorizzazione può essere rilasciata ai soggetti indicati nel DPR 474/2001, cioè a:

a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri (1), nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

b) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

c) fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d) esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

 

Ambito di utilizzazione dell’autorizzazione alla circolazione di prova

   L’autorizzazione consente la circolazione di prova di tutte le categorie di veicoli. A tal fine, è irrilevante l’eventuale indicazione presente sull’autorizzazione relativa alla categoria per la quale è stata rilasciata, perché tale attestazione ha finalità esclusivamente fiscale e non interferisce con l’impiego sulla strada dell’autorizzazione medesima.

   L’art. 1, comma 3, del decreto-legge 121/2021 ha chiarito che l’autorizzazione per la circolazione di prova può essere utilizzata sia su veicoli non immatricolati sia su quelli già immatricolati, anche in deroga agli obblighi di revisione di cui all’art. 80 cds. L'obbligo di copertura assicurativa è assolto da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, anche se il veicolo è munito di carta o certificato di circolazione.

   L’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, fatto salvo l’uso sul territorio dello Stato con il quale sussiste un accordo con l’Italia (2).

   L’autorizzazione per la circolazione di prova non può essere utilizzata:

  • sui veicoli immatricolati all’estero, ad eccezione dei casi in cui, sussista un accordo di reciprocità con altro Stato. In merito a tale ipotesi, nel considerare superati precedenti pareri e orientamenti contrari, si precisa che la targa prova rilasciata da uno Stato non può essere utilizzata sui veicoli immatricolati in altro Stato (3). Pertanto, la targa prova rilasciata in Italia può essere utilizzata solo su veicoli immatricolati in Italia e i veicoli esteri possono circolare sul territorio nazionale solo con la targa prova rilasciata dalla competente Autorità di quello Stato.
  • sui veicoli radiati per esportazione che possono raggiungere i valichi di frontiera solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 cds.

Tuttavia, è stata condivisa con la Direzione Generale per la Motorizzazione l’opportunità di consentire l’uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova ai commercianti di veicoli sui mezzi radiati per esportazione, per raggiungere il luogo in cui staziona la bisarca del vettore incaricato del trasporto all’estero (4).
In tali casi, riconducibili comunque ad ipotesi di vendita dei veicoli, l’uso  dell’autorizzazione alla circolazione di prova (5) può essere consentito per brevi tragitti, circoscritti al solo territorio comunale ove ha sede l’operatore commerciale, e a condizione che a bordo del veicolo condotto su strada per il raggiungimento della bisarca, sia presente la lettera di vettura - CMR (6), timbrata dall’impresa di autotrasporto, al fine di comprovare l’effettiva sussistenza di un contratto di trasporto e, quindi, la legittimità della circolazione di prova medesima. In assenza dei predetti presupposti la circolazione di prova deve considerarsi irregolare.

   Possono, inoltre, far uso della targa prova italiana i veicoli già immatricolati all’estero che sono stati nazionalizzati anche in regime di cd. minivoltura (7).

 

Personalità dell’autorizzazione

   In merito al carattere personale dell’autorizzazione, previsto dall’art. 1, comma 4, del DPR 474/2001, si richiamano le indicazioni contenute nell’allegata circolare della DG Motorizzazione, secondo cui la titolarità dell’autorizzazione e della relativa targa, nel caso di imprese, è in capo alla persona giuridica che esercita una delle attività elencate nel comma 1 del medesimo art. 1 e non alla persona fisica che la rappresenta agendo in nome e per conto della stessa. Per tale ragione, in caso di cessione o di affitto di ramo di azienda, le autorizzazioni alla circolazione di prova devono essere rilasciate in capo al cessionario o all’affittuario in ragione del numero dei dipendenti del ramo di azienda ceduto o affittato, procedendo contestualmente alla revoca delle corrispondenti autorizzazioni possedute dal dante causa (cedente o locatore).

 

Soggetti che devono essere presenti a bordo del veicolo durante la circolazione di prova

   Ai fini della legittimità della circolazione di prova, oltre alla sussistenza in concreto di una delle finalità per cui è stata rilasciata l’autorizzazione, è altresì necessario che a bordo del veicolo ci sia almeno uno dei seguenti soggetti:

  • il rappresentante dell’impresa titolare dell’autorizzazione (8);
  • il dipendente o l’agente dell'impresa titolare di autorizzazione;
  • il dipendente di società controllata o collegata all'impresa titolare dell'autorizzazione di prova, ai sensi dell'art. 2359 cc., il quale abbia un rapporto di collaborazione con il titolare dell’autorizzazione stessa.

   I soggetti diversi dal rappresentante dell’impresa titolare devono essere muniti di apposita delega nominativa sottoscritta da quest’ultimo (9), che può essere utilizzata senza limitazioni temporali o di percorso.

   Diversamente dalla precedente formulazione, il nuovo art. 1, comma 4, del DPR 474/2001, prevede che il rapporto di collaborazione necessario per l’uso legittimo della circolazione di prova sia per così dire “qualificato”, cioè basato su un contratto di agenzia, oppure instaurato tra il dipendente di una società collegata o controllata dell’impresa titolare dell’autorizzazione e quest’ultima. Per tale motivo non è più previsto, quale prova attestante il rapporto di collaborazione, il possesso di idonea documentazione, essendo a tal fine sufficiente una dichiarazione espressa all’interno della delega del titolare dell’autorizzazione.

   In sede di controllo, in caso di utilizzo dell’autorizzazione alla circolazione di prova da parte di un collaboratore del titolare, occorre esaminare in primo luogo il contenuto della delega e, successivamente, ove dalla stessa non si rinvengano elementi idonei a verificare il rapporto di collaborazione, richiedere all’interessato, ai sensi dell’art. 180, comma 8, cds, le informazioni utili allo scopo, senza tuttavia applicare la sanzione del comma 7 per mancanza del documento.

   In presenza delle predette condizioni, a bordo dei veicoli può essere presente anche altro personale addetto alle operazioni di prova o, se trattasi di prova finalizzata alla vendita, eventuali acquirenti.

 

Posizione della targa di prova sul veicolo

   Il veicolo che circola su strada munito dell'autorizzazione per la circolazione di prova deve esporre posteriormente la targa prova, trasferibile da veicolo a veicolo, associata all'autorizzazione stessa.

   In caso di veicoli già immatricolati e provvisti di targa di immatricolazione, comprese le ipotesi di minivoltura, la targa prova è collocata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione.

   In nessun caso la targa prova deve rispettare le regole imposte per il posizionamento della targa di immatricolazione e, quindi, non deve essere collocata necessariamente nell'apposito alloggiamento (cd. porta targa), non deve essere illuminata durante le ore notturne e non deve rispettare gli angoli minimi di visibilità imposti dal regolamento di attuazione del cds.

 

Rinnovabilità dell’autorizzazione alla circolazione di prova

   L’art. 1, comma 2, del DPR 474/2001 ha introdotto il termine massimo di 6 mesi, successivi alla scadenza, entro il quale l’autorizzazione può essere rinnovata, prevedendo, altresì, a carico del titolare, l’obbligo di restituzione dell’autorizzazione e della relativa targa entro dieci giorni dallo spirare dei sei mesi successivi alla scadenza.

   Decorsi inutilmente i 10 giorni, l’UMC comunica la mancata restituzione agli organi di polizia stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa, come previsto al comma 2-bis del medesimo art. 1 anche per l’ipotesi di revoca, al venire meno delle condizioni di rilascio.

   Sul punto occorre precisare che l’autorizzazione scaduta di validità, ferma restando la non utilizzabilità per la circolazione su strada, non può essere ritirata dall’organo accertatore se non siano decorsi almeno 6 mesi dalla scadenza, a prescindere dalla predetta comunicazione da parte dell’UMC. L’autorizzazione ritirata deve essere trasmessa all’UMC che l’ha rilasciata.

 

Sanzioni

   L’utilizzo di un’autorizzazione alla circolazione di prova in violazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 121/2021 e del DPR 474/2001 è oggetto delle sanzioni amministrative previste dall’art. 98 cds.

   Possono, inoltre, ravvisarsi ulteriori irregolarità che darebbero luogo all’applicazione di sanzioni diverse come, ad esempio:

  • art. 100 cds, quando la targa prova non è presente o è irregolarmente esposta. La violazione presuppone l’uso legittimo dell’autorizzazione di prova. Sui veicoli già immatricolati la targa di immatricolazione non deve essere rimossa né oscurata; pertanto, nell’ipotesi in cui la stessa venga rimossa e sostituita dalla targa di prova, ricorre la violazione di cui all'art. 100 cds, mentre nel caso in cui venga oscurata o comunque resa illeggibile, si applicano le sanzioni dell’art. 102 cds;
  • art. 193 cds, che si aggiunge all’art. 98 cds, quando l’autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzata per uso diverso da quello consentito e il veicolo già immatricolato è privo di copertura assicurativa. Le stesse violazioni ricorrono quando l’autorizzazione è scaduta di validità ed è scaduta anche la relativa polizza assicurativa;
  • art. 93 cds, che si aggiunge all’art. 98 cds e, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, all’art. 193 cds, quando l’autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzata per uso diverso da quello consentito o è scaduta di validità e il veicolo è privo di immatricolazione.

   Qualora il conducente del veicolo in circolazione di prova non abbia con sé l'autorizzazione per la circolazione di prova e il certificato assicurativo relativo alla targa di prova ricorre la violazione di cui all'art. 180, comma 7, cds.

   Ai fini dell’individuazione dell’obbligato in solido con l’autore delle violazioni contestate, occorre distinguere a seconda che l’autorizzazione di prova sia relativa a veicoli immatricolati o non immatricolati.

   Nel primo caso, non essendo la targa prova idonea a individuare il responsabile della circolazione, delle violazioni commesse risponde solidalmente soltanto il proprietario del mezzo o, in sua vece, uno dei soggetti individuati dall'art. 196 cds (10).

   Se l’autorizzazione è riferita a veicoli non immatricolati, si ritiene che il titolare dell'autorizzazione di prova possa essere identificato come possessore del bene al quale chiedere informazioni utili a individuare chi, al momento in cui è stata commessa la violazione, poteva ritenersi proprietario del mezzo.

 

*****

 

   Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente

 

(1) Come precisato nella circolare della DG motorizzazione allegata, la limitazione massima di percorrenza, fissata in 100 km, riguarda le aziende che esercitano esclusivamente attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati, da o verso aree di stoccaggio, e non anche gli altri operatori che la norma individua come legittimati alla circolazione di prova.
(2) Al momento, risultano vigenti gli accordi con l’Austria, la Germania, la Repubblica di San Marino e la Svizzera.
(3) In merito, si precisa che rimane salva la possibilità di utilizzare la targa prova italiana su veicoli già immatricolati all’estero e importati in Italia privi di immatricolazione. In tale ipotesi, infatti, il veicolo non essendo provvisto di immatricolazione, in assenza di foglio di via rilasciato dal Paese di esportazione, può legittimamente circolare sul territorio nazionale in regime di prova per le finalità ed alle condizioni previste dalla legge.
(4) Ciò al fine di evitare oneri eccessivi alle imprese che, non disponendo di spazi adeguati per effettuare, presso le proprie sedi, le operazioni di carico su bisarca, dovrebbero richiedere, per la percorrenza di brevi tratti di strada, per ciascun veicolo da trasportare, il rilascio di un foglio di via e provvedere alla relativa copertura assicurativa RCA.
(5) Che non sostituisce il foglio di via di cui all’art. 99 cds e, pertanto, non può ritenersi valida ai fini dell’esportazione.
(6) Convenzione internazionale relativa al trasporto internazionale di merci su strada.
(7) Il certificato di minivoltura, che viene rilasciato in luogo del documento unico quando i veicoli vengono intestati ad operatori commerciali che ne fanno commercio, sebbene non consenta la circolazione del veicolo, presuppone la sua immatricolazione e, nel caso di veicoli esteri, la loro preventiva nazionalizzazione. In merito, vale la pena precisare che l’operatore commerciale che intenda testare su strada o traferire, per finalità di vendita, un veicolo in regime di minivoltura può circolare solo con l’utilizzo della targa prova. 
(8) Essendo la persona giuridica titolare dell’autorizzazione, appare ragionevole ritenere che la persona fisica legittimata all’utilizzo nella circolazione su strada sia il rappresentante legale dell’impresa o della sede secondaria o dell’unità locale, quale soggetto che ha il potere di agire in nome dell’impresa medesima nei rapporti con terze parti.
(9) Oppure, nel caso in cui siano state rilasciate autorizzazioni a sedi secondarie o unità locali, dal rappresentante legale della sede secondaria o dell’unità locale.
(10) Nel caso in cui non sia possibile acquisire i dati identificativi del veicolo già immatricolato sul quale era stata collocata la targa prova (perché, ad esempio, la targa di immatricolazione era coperta o non visibile), potrà essere invitato il titolare dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 180, comma 8, cds, a fornire le generalità del proprietario del veicolo (o di altro obbligato in solido) e procedere alla notifica del verbale di contestazione nei confronti di quest'ultimo.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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