Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 23593 del 8 agosto 2025

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000023593.U/2025 del 08/08/2025

 

OGGETTO: Decreto legge 21 maggio 2025, n. 73. Autorizzazione alla circolazione di prova. Numero passeggeri trasportabili.

(Indirizzi omessi)

 

   Per opportuna conoscenza, si rappresenta che sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2025, è stata pubblicata la legge 18 luglio 2025, n. 105 (1), di conversione con modificazioni del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73.

   In particolare, l’art. 5, comma 3 del decreto legge, prevede che il DPR 474/2001 (2) debba essere aggiornato in relazione al numero massimo di autorizzazioni di prova rilasciabili ad ogni titolare, fissando dei nuovi parametri rispetto a quelli introdotti dal DPR 229/2023 (3).

   Per gli aspetti di specifico interesse per gli organi di controllo, lo stesso art. 5, comma 3, prevede che le autorizzazioni alla circolazione di prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero e che tale passeggero può essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o addetto avente un rapporto di collaborazione funzionale con lo stesso. La norma prevede, altresì, che la violazione del nuovo precetto comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 98, comma 3 del codice della strada.

   La disposizione, pertanto, introduce una nuova limitazione per la circolazione di prova dei veicoli sui quali possono prendere posto al massimo due persone, delle quali il conducente può essere chiunque, e il passeggero deve avere i requisiti descritti.

   Si sottolinea, infine che il nuovo precetto deve essere coordinato con le previsioni contenute nell’art. 1, comma 4 del DPR 474/2001 secondo il quale sui veicoli in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o collaboratore munito di delega (4). Pertanto, qualora a bordo del veicolo non sia presente il titolare dell’autorizzazione, il suo dipendente o collaboratore continua ad avere l’obbligo di essere munito di delega dello stesso.

 

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   Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente

 

(1) In vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(2) Che disciplina la circolazione di prova.
(3) Che, nel modificare il DPR 474/2001, ha introdotto, tra le altre cose, il comma 1-bis dell’art. 1, che disciplina il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili al singolo titolare. Sul tema è stata diramata la circolare n. 15826 del 22 maggio 2024.
(4) Anche il DPR 474/2001 rimanda all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 98 cds qualora si adibisca un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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