Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 7374 del 27/03/2026
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Dispositivi di controllo - Postazioni fisse su strade diverse da autostrade o strade extraurbane principali - Individuazione prefettizia - Discrezionalità amministrativa - Limiti del sindacato giurisdizionale - Il provvedimento con cui il prefetto individua le strade ove è consentito l’uso di dispositivi automatici senza contestazione immediata implica valutazioni tecniche e discrezionali attinenti al solo merito amministrativo, sottratte al sindacato del giudice, che può intervenire solo per vizi di legittimità.


RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 1381/2021 il Giudice di Pace di (Omissis) accoglieva il ricorso interposto da (Soggetto 1) avverso i verbali di contestazione di violazione degli artt. 142/2-7 e 142/6 del codice della strada, a fronte della rilevata mancanza di omologazione del dispositivo (Omissis) mediante i quali erano state rilevate le contravvenzioni suindicate.

Con la sentenza impugnata, n. 1507/2022, il Tribunale di (Omissis) accoglieva l'appello proposto dal Comune di (Omissis) avverso la decisione di prime cure, riformandola, sul presupposto che fosse sufficiente l'approvazione del dispositivo di rilevamento a distanza dell'infrazione, e che non fosse necessaria invece la prova della sua omologazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia (Soggetto 1), affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Comune di (Omissis).

In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 142 del codice della strada, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto il gravame del Comune, confermando i verbali di accertamento delle infrazioni oggetto di opposizione, ancorché le infrazioni erano state rilevate mediante apparecchiatura autorizzata, ma priva di omologazione.

La censura è infondata.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento
delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".

In applicazione di detto principio, questa Corte ha affermato che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di rilevazione a distanza, com'è avvenuto nella fattispecie, il giudice di merito sia tenuto ad accertare se lo stesso sia stato, o meno, sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento e, quindi l'affidabilità delle rilevazioni con esso eseguite (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016, Rv. 639922; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018, Rv. 647218; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35830 del 22/11/2021, Rv. 663073; nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8694 del 17/03/2022, non massimata, pagg. 3 e 4, citata anche dalla parte ricorrente).

Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, va quindi ribadito che "In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento" (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021, Rv. 661511; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020, Rv. 657796). Analogo criterio vale per qualsiasi ipotesi di accertamento di infrazioni al codice della strada eseguito mediante il ricorso ad apparati di rilevamento a distanza, poiché in presenza di contestazione sull'idoneità dell'apparato. l'Amministrazione deve offrire la relativa prova positiva, mediante la produzione di apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo peraltro ricorrere a mezzi alternativi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento dei detti apparati.

Nel caso di specie, tuttavia, è stato accertato che l'apparecchio utilizzato per la rilevazione a distanza delle infrazioni contestate alla odierna ricorrente fosse stato sottoposto alla verifica periodica di funzionamento il 21.12.2020, essendo stato depositato il relativo certificato nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).
I verbali contestati sono stati elevati, rispettivamente, il 10.4.2021 ed il 12.4.2021 (cfr. pag. 3 del ricorso) e dunque nell'arco dell'anno dall'ultima verifica di funzionamento dell'apparecchio. Dal che consegue l'infondatezza della censura in esame, pur dovendosi parzialmente correggere la motivazione della decisione impugnata.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 45, sesto comma, e 142, sesto comma, del D.Lgs. n. 285 del 1992, dell'art. 6 del D.M. prot. 4708 del 1.8.2016, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e propone questione di legittimità costituzionale del sopra richiamato art. 45, sesto comma, del D.Lgs. n. 285 del 1992, perché nel caso di specie l'apparato utilizzato per la rilevazione delle infrazioni a distanza sarebbe del 2016 e sarebbe stato sottoposto a certificato di taratura solo nel 2020, mentre l'infrazione era stata elevata nel 2021, e dunque oltre l'anno dall'ultima verifica di corretto funzionamento dello strumento.

La censura è infondata per le stesse argomentazioni espresse in occasione dello scrutinio del primo motivo. Alla data di contestazione delle infrazioni oggetto di causa, infatti, non era decorso l'anno dall'ultima verifica di corretto funzionamento dell'apparato di rilevamento a distanza.
L'Amministrazione, onerata della prova, l'ha fornita mediante la produzione del relativo certificato.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del D.Lgs. n. 285 del 1992 è già stata scrutinata e risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, in precedenza richiamata, onde essa va ritenuta inammissibile.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, dell'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, e delle disposizioni applicative emanate dal Ministero dell'Interno con circolare del 3.10.2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il tratto di strada sul quale le infrazioni sono state in concreto rilevate, ancorché inserito dal decreto prefettizio n. 67900 del 27.11.2020 tra quelli in cui è consentito il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada, non presenta tuttavia le caratteristiche minime per poter essere identificato come strada urbana a scorrimento veloce.

La censura è infondata.

Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui "In materia di circolazione stradale, l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) nel demandare al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una o l'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi di legittimità dell'atto" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4242 del 22/02/2010, Rv. 611901; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27401 del 20/09/2022, Rv. 665695). La ricorrente, nel contestare l'inserzione della strada sulla quale sono state rilevate le contravvenzioni oggetto di causa nel novero di quelle per le quali è consentita la rilevazione a distanza delle infrazioni, non offre alcun elemento idoneo a sostenere la sua tesi, in quanto non evidenzia quali sarebbero le caratteristiche del tratto di strada in esame che lo renderebbero inidoneo ad essere compreso in quelli definibili come strade urbane a scorrimento veloce. Il solo argomento che viene speso è relativo alla lunghezza della strada, pari a km. 2,4: secondo la (Soggetto 1), infatti, non sarebbe verosimile che detto tratto presenti identiche caratteristiche di pericolosità per tutta la sua lunghezza. Tale ragionamento, oltre ad essere generico, ipotetico e sganciato dalle caratteristiche concrete del tratto viario in questione, non considera che, in base alla disposizione di cui all'art. 2, terzo comma, lett. D), del D.Lgs. n. 285 del 2002 [1992, ndr], la strada urbana di scorrimento viene definita come segue: "strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate". La ricomprensione di un tratto viario nell'ambito delle strade urbane di scorrimento veloce, dunque, non ha nulla a che fare con la sua lunghezza, ma dipende dalla presenza delle caratteristiche previste dalla norma suindicata, che la ricorrente non dimostra che, nel caso di specie, difettavano.

Con il quarto e quinto motivo, infine, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 142, comma 6 bis, del codice della strada, e l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la postazione di rilevamento della velocità a distanza non era stata adeguatamente segnalata da idonea segnaletica stradale.

Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La ricorrente lamenta genericamente la presenza di "poche segnalazioni" che non sarebbero ripetute in occasione dei vari accessi dalle vie laterali, e richiama un video che sarebbe stato prodotto in prime cure, dal quale emergerebbe che il viale lungo il quale sono state elevate le contravvenzioni è alberato, onde l'utente della strada non sarebbe in grado di percepire la presenza della postazione di rilevamento a distanza della velocità dei veicoli. La (Soggetto 1) non riporta tuttavia, nel ricorso, alcun elemento (fotografia, fotogramma del video, o altro) dal quale si possa ricavare la conferma di quanto allegato, né indica in quale momento del giudizio di prime cure, e con quale strumento processuale, il video di cui anzidetto sarebbe stato prodotto. La censura difetta dunque del richiesto grado di specificità, dovendosi ribadire, al riguardo, il principio secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013, Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv.636120; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014 Rv. 630291). L'onere di cui il ricorrente è gravato, dunque, è duplice, dovendosi non solo richiamare il documento il cui omesso esame si lamenta, ma anche riprodurlo ed indicare l'esatto momento in cui esso è stato prodotto nel giudizio di merito.
Poiché nella specie né la riproduzione, né l'indicazione del momento processuale, sono stati soddisfatti, la censura è aspecifica.

In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 550, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo  
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 26 marzo 2026.

Depositato in cancelleria il 27 marzo 2026.

 

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