FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Commento a cura di Palumbo Salvatore
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 22122/2026 – SEMAFORO ROSSO CON RILEVAZIONE AUTOMATICA: DECISIVA LA QUESTIONE DELLA PREVENTIVA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE.
La Corte di Cassazione Civile, Sezione II, con l'ordinanza n. 22122, depositata il 27 giugno 2026, torna ad affrontare alcuni rilevanti profili dell'accertamento automatico delle violazioni al Codice della strada, soffermandosi in particolare sulla contestazione differita dell'attraversamento di un'intersezione con il semaforo indicante luce rossa e sulla necessità di esaminare la censura relativa alla preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio mediante delibera della Giunta comunale.
La controversia traeva origine dall'opposizione proposta contro due ordinanze-ingiunzioni prefettizie: la prima riguardava la violazione degli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, del Codice della strada, per attraversamento dell'intersezione con luce semaforica rossa; la seconda concerneva la circolazione in corsia riservata, ai sensi dell'art. 7 del Codice. Dopo l'accoglimento dell'opposizione da parte del Giudice di pace limitatamente alla misura delle sanzioni e il successivo rigetto dell'appello, la vicenda giungeva davanti alla Cassazione con sette motivi di ricorso.
🔎 Semaforo rosso: l'omessa pronuncia sulla delibera della Giunta comunale
Il passaggio centrale dell'ordinanza riguarda il quinto motivo di ricorso, con il quale veniva denunciata, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia del Tribunale su due autonome censure formulate in appello. Una di esse riguardava proprio la mancata preventiva autorizzazione, mediante delibera della Giunta comunale, dell'installazione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione automatica della violazione semaforica.
La Cassazione ricorda anzitutto che l'omessa pronuncia non determina di per sé la cassazione della decisione: chi denuncia tale vizio deve dimostrare anche il carattere decisivo della questione non esaminata, poiché diversamente l'annullamento della pronuncia sarebbe privo di concreta utilità.
Nel caso esaminato, tuttavia, tale requisito sussisteva. Richiamando il precedente costituito da Cass. civ., Sez. II, n. 21894/2024, la Corte osserva che, in tema di violazione dell'art. 146, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, quando l'accertamento in centro abitato avvenga mediante rilevazione fotografica con impianto semaforico automatico, è illegittima la contestazione differita in assenza della preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio mediante delibera della Giunta comunale, per la mancanza dell'adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario.
La Cassazione non ha però definitivamente annullato il verbale per tale ragione. Ha affermato che la censura, se esaminata e ritenuta fondata, avrebbe potuto incidere sull'esito della controversia: proprio questa potenziale decisività rende rilevante l'omessa pronuncia del Tribunale e giustifica la cassazione con rinvio.
🚗 Accertamento automatico e presenza degli organi di polizia stradale
L'ordinanza affronta anche un ulteriore profilo di interesse operativo. Il ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'accertamento perché l'organo di Polizia Locale non era presente nel momento in cui le apparecchiature avevano registrato le violazioni. La censura è stata ritenuta infondata.
La Corte distingue infatti la registrazione analogica o digitale, fotografica o video, dall'accertamento della violazione propriamente detto, che consiste nella successiva lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale l'apparecchiatura ha registrato i dati. La gestione diretta e la disponibilità degli strumenti in capo agli organi di polizia stradale non implicano, pertanto, la loro presenza fisica durante ogni rilevazione: assume rilievo che siano gli organi competenti a determinare ubicazione e tempi di funzionamento degli apparecchi, a prelevare e leggere i dati e ad avere accesso agli apparati e alle informazioni registrate.
⚖️ Notifica del verbale e raggiungimento dello scopo
È stato respinto anche il motivo riguardante la notificazione del verbale. Secondo il ricorrente, la notifica sarebbe stata giuridicamente inesistente perché la trasmissione al punto di accettazione postale era stata effettuata da un soggetto estraneo all'Amministrazione accertatrice. La Corte ha invece escluso l'inesistenza e rilevato che, essendo stato il verbale tempestivamente impugnato davanti al Prefetto, l'atto aveva comunque raggiunto il proprio scopo, consentendo all'interessato di conoscere la contestazione e di esercitare il diritto di difesa. L'eventuale nullità risultava quindi sanata secondo il principio del raggiungimento dello scopo.
Parimenti infondata è stata ritenuta la censura relativa alla mancata indicazione del titolo di disponibilità delle apparecchiature. Richiamando la propria giurisprudenza, la Cassazione ribadisce che il contratto di noleggio tra Amministrazione e società fornitrice non entra nella sequenza procedimentale dell'accertamento e la sua eventuale invalidità non si riflette, per ciò solo, sulla legittimità della sanzione.
🔎 Corsie riservate e autorizzazione degli apparati
Diversa è stata la valutazione dell'altra omissione denunciata dal ricorrente, relativa alla pretesa necessità di una specifica autorizzazione ministeriale per il dispositivo utilizzato nell'accertamento della circolazione su corsia riservata. Pur avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi anche su questa censura, la Cassazione ne ha escluso la decisività.
La Corte richiama infatti l'orientamento secondo cui, per effetto della disciplina dell'art. 201, comma 1-bis, del Codice della strada, gli apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo degli accessi alle zone a traffico limitato e ai centri storici possono essere impiegati anche per rilevare gli illeciti commessi sulle corsie riservate, senza necessità di un'ulteriore e specifica autorizzazione. L'omessa pronuncia del Tribunale, pertanto, assume rilievo soltanto con riferimento alla questione della delibera comunale relativa all'impianto semaforico.
📌 Il principio operativo e il rinvio al Tribunale
Sul piano operativo, l'ordinanza offre una distinzione particolarmente importante. La mera presenza di un sistema automatico non richiede necessariamente la presenza contestuale dell'organo di polizia stradale; tuttavia, nell'accertamento fotografico in centro abitato della violazione semaforica ex art. 146, comma 3, assume rilievo la questione della preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della Giunta comunale, nei termini richiamati dalla Corte.
L'esito processuale deve essere letto con altrettanta precisione: la Cassazione ha accolto il quinto motivo soltanto nei limiti dell'omessa pronuncia ritenuta decisiva, ha dichiarato inammissibili il primo e il sesto, rigettato il secondo, il terzo e il quarto e dichiarato assorbito il settimo, relativo alle spese. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Pistoia, in persona di diverso magistrato, affinché proceda allo scrutinio del quinto motivo di appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
L'ordinanza n. 22122/2026 assume così interesse non perché abbia definitivamente dichiarato illegittimo l'accertamento oggetto del giudizio, ma perché riconosce come potenzialmente decisiva la verifica della preventiva regolamentazione amministrativa dell'installazione dell'impianto semaforico automatico. Una distinzione essenziale tanto nella gestione dei procedimenti sanzionatori quanto nella successiva fase contenziosa.
Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori