Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 1280 del 17 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1280 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 205 del Codice della Strada - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Criterio della soccombenza - Liquidazione delle spese - Anche in forza dell’accoglimento di uno soltanto dei vari motivi di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto, non è giustificabile la compensazione delle spese qualora non si ravvisino, in concreto, alcuna grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio generale della soccombenza.


FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 590/2018 il Giudice di Pace di (Omissis) accoglieva l’opposizione proposta da (Soggetto 1) avverso l’ordinanza ingiunzione notificatagli a seguito del rigetto dell’opposizione dallo stesso proposta avverso un verbale di violazione delle norme del codice della strada. In particolare, il Giudice di Pace rigettava i primi tre motivi proposti dal ricorrente, con i quali lo stesso aveva contestato la nullità dell’atto per carenza di potere assoluta del soggetto che lo aveva emesso, la mancata certificazione della conformità della copia all’originale del verbale di contestazione, ed infine la nullità della notificazione del verbale stesso, accogliendo invece il solo quarto motivo, concernente l’omessa indicazione, in seno al verbale, dei motivi che avevano impedito la contestazione immediata della violazione, compensando le spese. Con la sentenza oggi impugnata, n. (Omissis)/2021, il Tribunale di (Omissis) rigettava il gravame proposto dal (Soggetto 1) in punto di spese, confermandone la compensazione per il primo grado e nulla disponendo per l’appello, essendo la Prefettura rimasta contumace in seconda istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (Soggetto 1), affidandosi ad un solo motivo.

La Prefettura di (Omissis) ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di trattazione.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio non condivide la proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal relatore.

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto operare un nuovo governo delle spese del primo grado, tenendo conto che il (Soggetto 1) era risultato vittorioso e che non vi era stata alcuna reciproca soccombenza, non potendo valorizzarsi a tal fine il rigetto di alcuni dei motivi di impugnazione, posta l’unicità della domanda di annullamento dell’atto ingiuntivo adottato dalla Prefettura.

La censura è fondata. E’ pacifico – emergendo la circostanza dalla lettura del ricorso (cfr. pag. 2) – che nel caso di specie il (Soggetto 1) aveva proposto quattro diversi motivi di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di (Omissis), e che solo il quarto di essi era stato accolto dal Giudice di Pace, il quale aveva invece rigettato le prime tre censure. La compensazione delle spese, dunque, era stata disposta dal giudice di prime cure sulla base del duplice rilievo del rigetto dei primi tre motivi di opposizione e dell’assenza di un orientamento univoco sulla questione accolta.

Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale, nel confermare tale statuizione, ha affermato che l’opposizione era stata accolta sulla base del solo “... difetto di prova in ordine alle ragioni della mancata contestazione immediata” ed ha ravvisato la sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall’art. 92 c.p.c. (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata).

In realtà, l’odierno ricorrente, pur in forza dell’accoglimento di uno soltanto dei vari motivi di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che gli era stata a suo tempo notificata, era risultato totalmente vittorioso all’esito del giudizio di merito. La compensazione delle spese, dunque, non era giustificabile, non potendosi ravvisare, in concreto, alcuna grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio generale della soccombenza.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di (Omissis), in differente composizione, per la liquidazione delle spese, tanto dei due gradi del giudizio di merito, che del presente giudizio di legittimità. Detta liquidazione dovrà essere operata sul presupposto della soccombenza della Prefettura di (Omissis), con le eventuali variazioni in aumento o diminuzione consentite dalla norma, rispetto ai valori indicati dalla tariffa professionale in concreto applicabile alla fattispecie.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di (Omissis), in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta, il 9 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023.

 

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