REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

§ 3. Arresti, soste e fermate dei veicoli
(Artt. 157 - 163 Codice della Strada)

Articolo 358 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo

(Vedi art. 162 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 162 del Codice della Strada)

   1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'articolo 162, comma 2, del codice, che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice, riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale ALTRI PERICOLI di cui all'articolo 103 (Figura II.35).
   2. Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito.
   3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mobile di pericolo con le procedure previste all'articolo 192.
   4. Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento n. 27 della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

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