Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Legge 24/04/2026, n. 54
(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026)

 

LEGGE 24 aprile 2026, n. 54

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione internazionale.

(G.U. n. 95 del 24/04/2026)
Entrata in vigore della legge: 25/04/2026
(aggiornata all'atto pubblicato il 28/04/2026)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PROMULGA 

la seguente legge:

Art. 1.
Autoservizi pubblici non di linea

1. Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addi' 24 aprile 2026 
 
 MATTARELLA 
 
 
 Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
 Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
 Nordio, Ministro della giustizia 
 
 Crosetto, Ministro della difesa 
 
 Tajani, Ministro degli affari
 esteri e della cooperazione
 internazionale 
 
 Giorgetti, Ministro dell'economia e
 delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

 

*** ALLEGATO ***

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2026, N. 23 

All'articolo 1:

al comma 1: 
alla lettera a), primo capoverso, dopo le parole:
«appartenenze di essa» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e dopo le parole: «eccedente in lunghezza i centimetri otto» sono inserite le seguenti: «nonche' strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano»; 

alla lettera b): 
al numero 1), le parole da: «muniti di meccanismo di blocco della lama» fino a: «una sola mano» sono sostituite dalle seguenti: «muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama» e le parole da: «, conseguentemente la rubrica» fino a: «e taglio)"» sono soppresse; 

il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
«2) al comma 2, alinea, le parole: "porto d'arma" sono sostituite dalle seguenti: "porto di armi o di strumenti atti ad offendere"»; 

dopo il numero 2) e' inserito il seguente: 
«2-bis) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto"»; 

al numero 3), capoverso 2-ter, dopo le parole: «comma 1."»
il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;  

dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
«3-bis) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Porto di armi per cui non e' ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio";»; 

alla lettera c), capoverso Art. 4-quater: 
al comma 1, le parole: «strumenti da punta o da taglio atti ad offendere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1»; 
al comma 2, le parole: «primo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «tranne i casi» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nei casi»; 
al comma 3, dopo le parole: «medesimi fini» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2» e la parola: «anzidetti» e'
sostituita dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
al comma 4, alle parole: «comma 3, diffidandoli» e' premessa la seguente: «medesimo» e le parole: «Autorita' garante» sono sostituite dalla seguente: «Autorita'»; al comma 6, le parole: «casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2»; 
al comma 7, dopo le parole: «reiterazione della violazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 6», le parole: «casi di cui al comma 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2» e le parole: «un periodo tra» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo compreso tra»; 
al comma 2, dopo le parole: «comma 3, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»; 
al comma 3, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione». 

All'articolo 2: 

al comma 1: 
alla lettera a), capoverso 4-bis, le parole: «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro"»; 
alla lettera b), le parole da: «582» fino a: «giustificato motivo » sono sostituite dalle seguenti: «544-bis, 544-ter, 582, 588, primo comma, 610, 612, secondo comma, 614, 624 e 635 del codice penale»; 
al comma 2, capoverso 3-bis, le parole: «reati di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «reati di cui al comma 1»; 

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
«2-bis. All'articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) sui contenuti online del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della societa' dell'informazione quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite"». 

All'articolo 3: 

al comma 1: 
alla lettera a), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola»; 

alla lettera b), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 628» e le parole: «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628»; 

la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
«c) all'articolo 624-bis: 1) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita', si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene"; 
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500"; 
3) alla rubrica, dopo le parole: "in abitazione" la parola: "e" e' sostituita dal seguente segno di interpunzione: "," e dopo le parole: "con strappo" sono aggiunte le seguenti: "e furto con destrezza in casi particolari"»; 

alla lettera d), capoverso Art. 628-bis, primo comma, dopo la parola: «sabotaggio» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole da: «Se l'aggravante» fino a: «euro 9.000.» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso; 

alla lettera e), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 628», le parole: «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628» e il segno di interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «.»; 

al comma 2: 
alla lettera a), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola» e le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e' inserita la seguente»;  

alla lettera b), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e' inserita la seguente»; 

al comma 4, le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e' inserita la seguente». 

All'articolo 4: 

al comma 1: 
alla lettera a): al numero 1), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 
al numero 2), capoverso 3-bis, le parole: «commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3»; 

alla lettera b): 
al numero 1), le parole: «commi 2 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e commi 2 e 3-bis»; 
il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "ad una o piu' aree di cui all'articolo 9" sono inserite le seguenti: ", commi 1 e 3" e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicative previste dallo stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o piu' delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9"»; 
al numero 3), dopo le parole: «la durata del divieto» sono inserite le seguenti: «di accesso ad una o piu' delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate» e dopo le parole: «del predetto articolo» sono aggiunte le seguenti: «9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza»; 
al numero 4), capoverso 3-bis: al primo periodo, le parole: «Il divieto di accesso di cui al comma 2 puo' essere disposto, altresi', nei confronti di coloro» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti di coloro», la parola: «lett.» e' sostituita dalla seguente: «lettere» e dopo le parole: «un pericolo per la sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, il questore puo' disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno»; 
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo»; 
al numero 6), le parole: «terzo comma",» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma,"»; 

dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
«b-bis) all'articolo 13-bis, comma 5, le parole: "al provvedimento di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4"»; 

alla rubrica, dopo le parole: «vigilanza rafforzata,» sono inserite le seguenti: «adeguamento e». 

All'articolo 5: 

al comma 1, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,»; 

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. All'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il fatto non si considera di lieve entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale".  
1-ter. Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilita' sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci». 

All'articolo 6: 

al comma 4, la parola: «compresa» e' sostituita dalla seguente: «comprese», le parole: «art. 23» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 23», le parole: «557 quater» sono sostituite dalla seguente: «557-quater», le parole: «previa autorizzazione,» sono soppresse, dopo le parole: «244 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», alle parole: «della Commissione» sono premesse le seguenti: «previa autorizzazione», le parole: «comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico» e le parole: «comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, del suddetto testo unico".»; 

al comma 5, le parole: «percentuale delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale dei proventi delle sanzioni» e dopo le parole: «5-bis del» sono inserite le seguenti: «predetto codice, di cui al»; 

al comma 6, dopo le parole: «5-bis, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al», le parole: «previa autorizzazione,» sono soppresse, dopo le parole: «244 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», alle parole: «della Commissione» sono premesse le seguenti: «previa autorizzazione», le parole: «comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico» e le parole: «comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, del suddetto testo unico»; 

al comma 7: 
all'alinea, dopo la parola: «pari» il segno di interpunzione «,» e' soppresso; 
alla lettera a), dopo le parole: «di euro» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
alla lettera b), dopo le parole: «di euro» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «in entrata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata del bilancio dello Stato»; 
alla lettera c), dopo le parole: «di euro» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 

dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
«7-bis. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-bis e' sostituito dal seguente: 
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, se nell'attivita' sono impiegati minori ovvero se il soggetto gia' sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime  condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II"».

All'articolo 7: 

al comma 1, lettera d), alle parole: «appaiono costituire» e' premesso il seguente segno di interpunzione: «,»; 

al comma 2, capoverso Art. 11-bis: al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «ricorrono» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;  

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
«3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresi' invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio». 

All'articolo 8: 

al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «salvo che non appartenga» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che appartenga» e le parole: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.» sono soppresse. 

Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 

Art. 8-bis (Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori). - 1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: "7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimita' di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili". 

2. All'articolo 158, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera o-bis) e' aggiunta la seguente: "o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori"». 

All'articolo 9: 

al comma 1: 
all'alinea, le parole: «Al regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto»; 

alla lettera a): 
 al numero 1), le parole: «euro 103 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «lire mille a quattromila», le parole: «euro 1000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000», le parole: «e dopo» sono sostituite dalla seguente: «dopo», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "Con le stesse pene" sono sostituite dalle seguenti: "Con la medesima sanzione"» e i segni di interpunzione: «;.» sono sostituiti dal seguente: «;»;  

al numero 2), le parole: «euro 206 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «lire duemila a quattromila» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "Con le stesse pene" sono sostituite dalle seguenti: "Con la medesima sanzione"»;  

al numero 3), terzo capoverso, le parole: «legge anzidetta» sono sostituite dalle seguenti: «medesima legge»; 

alla lettera b), le parole: «euro 413» sono sostituite dalla seguente: «quattromila»; 

al comma 2, le parole: «, primo comma,» sono soppresse, le parole: «da euro 103 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «da lire duecentomila a un milione duecentomila» e le parole: «euro 2400» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.400». 

All'articolo 10: 

al comma 1, le parole: «338, 339,» sono sostituite dalle seguenti: «336, 337, 338, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339,» e le parole: «e 584» sono sostituite dalle seguenti: «584 e 635, terzo comma,»; 

al comma 2, dopo le parole: «sentenza di condanna» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1». 

L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 

«Art. 11 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo nonche' del personale che svolge attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico). - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 582, secondo comma, dopo le parole: "primo periodo," sono inserite le seguenti: "e terzo comma,"; 
b) all'articolo 583-quater: 
1) al secondo comma, primo periodo, le parole: "Nell'ipotesi di lesioni cagionate al" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a";  
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:  "Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di cui al primo comma"; 
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale che svolge attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive". 

2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale,
la lettera a-ter) e' sostituita dalla seguente:   "a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale"». 

All'articolo 12: 

al comma 2: 
l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335-quater e' aggiunto il seguente:»; 
al capoverso Art. 335-quinquies, comma 2, terzo periodo, alla parola: «assume» sono premesse le seguenti: «il pubblico ministero». 

All'articolo 13: 

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «335, introdotto dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto». 

All'articolo 14: 

al comma 1, lettera b), le parole: «comma 1-bis.1.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis.1»; 

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto» e dopo le parole: «vigili del fuoco» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
«2-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 ottobre 2026"». 

All'articolo 15: 

al comma 1, capoverso b-quater), le parole: «, 613-bis, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «e 613-bis del  codice penale», dopo le parole: «e 74 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole da: «Restano ferme» fino a: «autorita' giudiziaria."» sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «attivita' prodromiche e strumentali.».  

All'articolo 16: 

al comma 1: 
all'alinea, le parole: «legge 25 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 luglio»; 

la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
«b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:  "Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine e' di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato"»; 

e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
«b-bis) al settimo comma, le parole: "terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "quarto comma" e la parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma"». 

All'articolo 17: 

al comma 1, capoverso Art. 24, comma 1, le parole: «che espleta» sono sostituite dalle seguenti: «che espletano»; 
al comma 4, le parole: «Ferme restando» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando». 

All'articolo 18: 

al comma 1: 
alla lettera a), dopo la parola: «a-bis),» e' inserita la seguente: «alinea,» e la parola: «2025» e' sostituita dalla seguente: «2029»; 

alla lettera b), la parola: «c-sexies» e' sostituita dalla seguente: «c-sexies)»; 

alla lettera c), la parola: «c-sexies» e' sostituita dalla seguente: «c-sexies)»; 

alla lettera d), capoverso c-sexies): all'alinea, le parole: «c-sexies). Alla copertura» sono sostituite dalle seguenti: «c-sexies) alla copertura» e la parola: «2027» e' sostituita dalle seguenti: «degli anni 2026 e 2027»; 

al numero 2), le parole: «alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27, comma 1, lettera b)»; 

alla lettera f), capoverso ll-ter), numero 2), le parole: «modalita' di cui all'articolo 20-quater, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «modalita' previste ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6,»; 

dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) dopo la lettera mm-quater) e' inserita la seguente:  "mm-quinquies)  nell'anno 2027 e' bandito un concorso straordinario, per titoli, per 451 posti di ispettore superiore tecnico, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e che e' riservato al personale appartenente, alla data del bando che indice il concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, escluso il personale transitato nel medesimo ruolo ai sensi della lettera aaaa-bis). La ripartizione dei posti tra i settori e i profili professionali del ruolo e' determinata dal bando di concorso. Agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede mediante la riduzione delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario"»; 

al comma 2, le parole: «dell'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 dell'articolo 2», dopo le parole: «n. 95,» sono inserite le seguenti: «rispettivamente modificata e introdotta dal comma 1 del presente articolo,», le parole: «del comma 1, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima lettera c-sexies)» e le parole: «di canditati» sono sostituite dalle seguenti: «di candidati»; 

al comma 6, le parole: «mediante corrispondente riduzione, per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e per euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione». 

All'articolo 19: 

al comma 2, al terzo periodo, le parole: «Salvo motivata» sono sostituite dalle seguenti: «Salva motivata» e, al nono periodo, le parole: «esaminatrice, il cui rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «esaminatrice il cui rapporto»; 

al comma 3, dopo le parole: «27-ter del» sono inserite le seguenti: «decreto del»; 

al comma 4, le parole: «l'allievo a domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'allievo, a domanda». 

Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 

«Art. 19-bis (Collocamento in disponibilita' dei dirigenti della Polizia di Stato). - 1. All'articolo 64 del decreto legislativo 5  ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: "cinque per cento della dotazione organica" sono sostituite dalle seguenti: "3,5 per cento della
dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza"; 
b) al comma 4, le parole: "non superiore al triennio" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quadriennio"; 
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:  "5-bis. Il dirigente collocato in disponibilita' che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.  
5-ter. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilita' di collocamento in disponibilita', il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento in disponibilita', anche nella nuova qualifica"». 

All'articolo 20: 

al comma 1: 
alla lettera a) e' premessa la seguente:  «0a) all'articolo 168, comma 2, le parole da: "con mandato della durata di un anno, senza possibilita' di proroga" fino a: "non oltre la data di cessazione dal servizio permanente" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo pari a due anni, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge"»;  

alla lettera c), capoverso 9-ter, la parola: «compresa» e' sostituita dalla seguente: «comprese»; 

alla lettera e), capoverso Art. 767-bis, comma 3, le parole: «, in tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «e in tal caso»; 

alla lettera f), capoverso 1-bis, le parole: «, del codice» sono soppresse; 

alla lettera h), capoverso 1-bis, le parole: «o autorita' delegata» sono sostituite dalle seguenti: «o dall'autorita' delegata»; 

dopo la lettera h) e' inserita la seguente:  «h-bis) all'articolo 1034, comma 2, le parole: "all'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 133 e"»; 

alla lettera i), capoverso, le parole: «2. Le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis. Le disposizioni»;  

alla lettera l), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: «32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»; 

alla lettera p), alinea, le parole: «, sono apportate le seguenti modifiche» sono soppresse; 

alla lettera q), le parole: «alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto». 

All'articolo 21: 

al comma 1, alinea, le parole: «il settore» sono sostituite dalle seguenti: «i settori»; 

al comma 3, lettera b), le parole: «con decorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «con la decorrenza»; 

al comma 4, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori»; 

al comma 5, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e dopo le parole: «lettera b), del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 

al comma 6, dopo le parole: «32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «e 1783 del» sono sostituite dalle seguenti: «, e 1783 del codice di cui al»;  

al comma 7, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 

dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
«8-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' prorogato fino al 31 dicembre 2026»; 

al comma 9, alinea, le parole: «del 6 febbraio 2024, n. 40» sono sostituite dalle seguenti: «n. 40 dell'11 marzo 2024». 

Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 

«Art. 21-bis (Misure urgenti in tema di funzionalita' del Corpo della Guardia di finanza). - 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale: 
a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; 
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; 
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni". 

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 a) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. La promozione a finanziere e' sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa"; 

b) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento: a) risulti sospeso dall'impiego;
b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza"; 

c) all'articolo 55, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2. Il personale appartenente ai ruoli 'ispettori' e 'sovrintendenti' e' escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse: 
a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;  
b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; 
c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado; 
d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'"». 

All'articolo 22: 

al comma 1, lettera b), le parole da: «"Nell'anno 2026» fino a: «dell'amministrazione penitenziaria"» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso, le parole: «"Nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «"14-sexiesdecies. Nell'anno 2026», dopo le parole: «concorsi straordinari» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e dopo le parole: «ispettore superiore» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 

All'articolo 24: 

al comma 1, le parole: «in possesso una» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di una»; 

al comma 2, dopo le parole: «direttore generale del personale» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»; 

al comma 3, le parole: «tecnico professionale» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-professionale», la parola: «viceispettori» e' sostituita dalle seguenti: «vice ispettori» e le parole: «al comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma»;  

al comma 4, dopo le parole: «polizia penitenziaria» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'allievo a domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'allievo, a domanda». 

All'articolo 25: 

al comma 2, dopo le parole: «2026-2028» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 

All'articolo 26: 

al comma 1: 
alla lettera a), le parole: «diverse da quella» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle»; 

alla lettera b), le parole: «Dipartimento per la» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della» e la parola: «lett.» e' sostituita dalla seguente: «lettera»; 

al comma 4, lettera b), le parole: «e' aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e la
parola: «procapite» e' sostituita dalle seguenti: «pro capite». 

All'articolo 27: 

al comma 1, dopo le parole: «modalita' di attuazione» sono inserite le seguenti: «del presente comma»; 

al comma 3, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 

al comma 4, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali» e le parole: «obbligatoria, le» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoria e le»; 

al comma 5, dopo le parole: «comma 5, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 

al comma 7, le parole: «come sopra qualificati» sono sostituite dalle seguenti: «come previsti dal medesimo comma 6». 

Nel capo III, dopo l'articolo 27 e' aggiunto il seguente: 

«Art. 27-bis (Disposizioni per la tutela della mobilita' del personale impegnato nella lotta alla criminalita' e modifica all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). - 1. All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o ai loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali soggetti, qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi, possono esercitare le facolta' di riscatto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto"».  

All'articolo 28: 

al comma 1, le parole: «il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente comma», le parole da: «"I detenuti» fino a: «medesimo articolo 26."» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso, la parola: «relativo» e' soppressa e dopo le parole: «di esecuzione» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230»;  

al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al», le parole: «dell'obbligo di collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obbligo di cooperare» e le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma». 

All'articolo 29: 

al comma 1: 
alla lettera a), numero 1), capoverso 1.1, le parole: «interna, ai sensi dell'articolo 23-bis» sono sostituite dalle seguenti: «interne, ai sensi dell'articolo 23 bis»; 

alla lettera b), le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 2008, n. 286,» sono soppresse e dopo le parole: «si applicano
le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo» il segno di interpunzione «.» e' soppresso; 

al comma 3, dopo le parole: «142 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al».  

All'articolo 30: 

al comma 1, le parole: «dall'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio dell'Unione europea» e le parole: «l'adeguamento,» sono sostituite dalle seguenti: «l'adeguamento e»;   

al comma 3: 
alla lettera a), alle parole: «oppure mediante» e' premesso il seguente segno di interpunzione: «,»; 
alla lettera b), numero 2), alle parole: «oppure attraverso» e' premesso il seguente segno di interpunzione: «,». 

Dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti: 

«Art. 30-bis (Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti). - 1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole: "anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri," sono inserite le seguenti: "con il Consiglio nazionale forense,"; 
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis"; 
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:  "3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, e' riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2". 
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 246.000 per l'anno 2026 e ad euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.  

Art. 30-ter (Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti). - 1. All'articolo 16, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "senza formalita'" sono inserite le seguenti: ", nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto"».  

All'articolo 32: 

al comma 1, le parole: «dall'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio dell'Unione europea». 

All'allegato: 
le parole: «"ALLEGATO 1 Art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «ALLEGATO 1 (Articolo 20, comma 1, lettera q))», le parole: «Tabella 4» sono sostituite dalle seguenti: «"Tabella 4», le parole: «Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «(art. 1226-bis, comma 1)» e le parole: «del decreto legislativo n. 66 del 2010» e la parola: «COM» sono soppresse. 

.

 

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