Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 4895 del 10 febbraio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 4895 del 10/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116 e 123 del Codice della Strada - Abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore - CQC ed attestato finale di frequenza del corso - Falsificazione del registro delle presenze dei frequentanti presso l'autoscuola - Commette reato colui che consegue la carta di qualificazione del conducente e l'attestato finale di frequenza del corso a seguito della falsificazione del registro delle presenze dei frequentanti presso l'autoscuola, ed è esclusa la meritevolezza delle attenuanti generiche anche se l'imputato si sia poi successivamente attivato ed abbia ottenuto, dopo regolare partecipazione ad un corso, il rilascio della CQC necessaria allo stesso per svolgere la propria attività lavorativa.


PREMESSO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.2.2020 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva, tra gli altri, dichiarato R. G. D. colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 81, 479-480 c.p. - per avere lo stesso, in concorso con M. G., amministratore di fatto dell'Autoscuola M. e responsabile del corso per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), egli, quale persona iscritta al corso medesimo, falsificato il registro delle presenze dei frequentanti, e l'attestato finale di frequenza del corso, attestanti la presenza del R. a determinate lezioni nonostante questi non vi avesse partecipato - nonchè del reato di cui agli artt. 110 - 48, 480 c.p. per avere indotto in errore il personale della Motorizzazione Civile che conseguentemente rilasciava al R. la CQC -, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi.

2.1. Col primo motivo deduce il vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto contestato quanto alla falsificazione della sottoscrizione e alla sussistenza del falso ideologico nell'attestazione di partecipazione. Non sono state colmate le lacune già evidenziate coi motivi di appello con cui si era evidenziato come non vi fosse certezza in ordine alla riconducibilità alla mano del R. della firma apposta sul registro delle presenze (tant'è che la stessa corte territoriale si esprime usando il condizionale "potrebbe"); nè tale incertezza potrebbe essere risolta in considerazione del fatto che l'imputato non si è sottoposto al saggio grafico, avendo comunque il consulente grafologico a disposizione sottoscrizioni dell'imputato utili per la comparazione. A ciò si aggiunge la mancanza di prova dell'assenza del R. alla lezione che si fonda unicamente sul fatto che si è ritenuto impossibile che l'imputato abbia potuto essere giunto presso la sede del corso alle ore 20,00, trattandosi di mera asserzione priva di supporto probatorio.

2.2. Col secondo motivo si deduce il vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in punto di qualificazione dell'aumento ex art. 81 c.p. in relazione al delitto di cui all'art. 480 c.p.; la corte territoriale pur avendo riconosciuto che gli aumenti per la continuazione interna con riferimento al reato di cui all'art. 479 c.p. dovessero essere diversificati a seconda del numero di false attestazioni di presenza addebitate a ciascun imputato, non ha proceduto a ridurre anche l'aumento di pena per la continuazione, esterna, col reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p..

2.3. Col terzo motivo deduce il vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in punto di diniego di concessione delle attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata ritenuto irrilevante la circostanza che l'imputato si sia poi attivato per il conseguimento del rinnovo del CQC, dimostrando in tal modo di essersi "autocorretto", ponendo in essere proprio quell'adempimento - partecipazione al corso - la cui mancanza la corte territoriale ha ritenuto rilevante e censurabile anche sotto il profilo del conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione che da essa era derivata.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:

il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi con la puntuale ricostruzione emergente dalle conformi pronunce di merito. In particolare, la sentenza impugnata pone bene in evidenza come plurimi fossero gli elementi che depongono per la ricostruzione accusatoria che vede coinvolto nelle false attestazioni anche il R. (il cui comportamento si inserisce in un più vasto complesso di condotte che vedono come protagonista il M., il responsabile dell'autoscuola che ebbe a rilasciare gli attestati di frequenza finale al corso in favore di diversi clienti dell'autoscuola), quale persona direttamente interessata all'ottenimento del rinnovo della carta di qualificazione del conducente. Quanto alle risultanze della consulenza calligrafica la motivazione della pronuncia impugnata ha posto in luce che in ogni caso non tutte le sottoscrizioni erano risultate vergate dalla medesima mano e che le sigle erano state apposte sopra ad una precedente scritta cancellata o abrasa, e solo ad ulteriore conforto ha dato, altresì, atto del fatto che l'imputato non aveva acconsentito al rilascio del saggio grafico. Altrettanto in maniera congrua la corte territoriale ha dato conto delle ragioni che militano per la mancata presenza del R. a determinate lezioni oltre che a quella del 11.4.2021, rispetto alla quale tra l'altro lo stesso appellante non aveva ipotizzato ritardo ma si era limitato ad assumere la compatibilità degli orari riscontrati con la presenza del R. al corso, laddove le emergenze processuali avevano escluso tale compatibilità rispetto all'orario di inizio della lezione (sicchè in relazione ad essa il giudizio di falsità della sottoscrizione espresso in termini di possibilità dalla corte territoriale si risolve solo in un ulteriore elemento di valutazione che si aggiunge al resto).

1.2. Il secondo motivo non considera che l'aumento operato per il reato di cui agli artt. 48, 480 c.p. tiene conto della ulteriore, diversa, condotta di induzione in errore del personale della Motorizzazione civile al rilascio della CQC attraverso la produzione dell'attestato di frequenza emesso all'esito del corso - e ciò di là del numero delle false attestazioni afferenti le assenze alle singole lezioni -; condotta che è stata ritenuta grave - evidentemente in termini tali da giustificare l'aumento di mesi sei di reclusione - in considerazione del pericolo per la sicurezza derivante dal rinnovo dell'abilitazione alla guida di mezzi pesanti ottenuto dal ricorrente senza adeguata partecipazione effettiva al corso formativo obbligatorio; sicchè deve ritenersi che la corte territoriale attraverso la specifica indicazione delle ragioni che l'hanno indotta a quantificare nei termini indicati l'aumento per la continuazione censurato abbia fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte al riguardo - di recente ribaditi anche dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 24.6.2021 - secondo cui in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 c.p. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81 c.p., comma 2, in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.

1.3. Anche il motivo che si appunta sul diniego delle attenuanti generiche è aspecifico. Ed invero, la corte territoriale ha escluso la meritevolezza delle attenuanti generiche osservando che non fossero emersi elementi positivi di valutazione e che a tal fine non potesse reputarsi tale la circostanza che l'imputato abbia poi ottenuto, dopo la regolare partecipazione ad un corso, il rilascio della CQC (evidentemente necessario allo stesso per svolgere la propria attività lavorativa).

La concessione delle attenuanti generiche richiede, infatti, l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva; ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 dei 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonchè, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022.

 

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