Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

T.A.R. Campania Salerno, Sezione prima, sentenza n. 1667 del 13 giugno 2022

 

Tribunale Amministrativo Regionale Campania Salerno, Sezione I, sentenza numero 1667 del 13/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 121 e 123 del Codice della Strada - Esame di idoneità - Autoscuole - Provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di scuola guida - Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di scuola guida non ha natura sanzionatoria, ma di revoca e decadenza, per il venir meno dei requisiti soggettivi del titolare della scuola guida alla luce di valutazione di profili soggettivi quali la presentazione di candidati all'esame teorico per il conseguimento della patente di guida muniti di strumentazione elettronica appositamente occultata sul corpo per consentire la lettura all'esterno delle domande di esame e fornire le risposte esatte
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione staccata di Salerno (sezione prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 880 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato L. V., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(OMISSIS), in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato U. C., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; (OMISSIS), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, (OMISSIS);

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, premettendo di essere titolare di una ditta che svolge attività di scuola guida e che la (OMISSIS), giusta nota prot. n. (OMISSIS) del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, gli comunicava l'avvio del procedimento di revoca di tale autorizzazione con sospensione dell'attività nelle more, con il ricorso originario, ha esperito azione "contra silentium" ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'annullamento del silenzio serbato dalla (OMISSIS) sull'istanza-diffida notificata il (OMISSIS), afferente la richiesta di riattivazione del normale accesso (OMISSIS).

Tuttavia, dopo la notifica del ricorso, il procedimento amministrativo avviato con la citata comunicazione di avvio del procedimento si è concluso con l'emanazione del provvedimento di revoca impugnato con i motivi aggiunti.

Pertanto, a seguito della proposizione dei motivi aggiunti, il Collegio ha disposto la conversione del rito ai sensi degli artt. 117, comma 5, e 32 c.p.a.

Parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'impugnata revoca, in quanto il procedimento amministrativo avrebbe avuto una durata eccessiva, superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Si è costituita la (OMISSIS) per resistere al ricorso.

Con ordinanza cautelare n. (OMISSIS) depositata in data (OMISSIS) il Collegio ha respinto la misura cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni juris; e l'impugnazione proposta avverso tale ordinanza è stata respinta dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. (OMISSIS) depositata in data (OMISSIS).

All'esito dell'udienza pubblica fissata per il giorno 8 giugno 2022, il Collegio ha riservato la decisione.

2. Parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di scuola guida, sostenendo che, in ragione della asserita natura sanzionatoria del provvedimento, la violazione dei tempi del procedimento e l'eccessiva durata del procedimento stesso costituirebbero motivo di illegittimità del provvedimento.

Il motivo è infondato.

L'art. 123 c. 2 del Codice della Strada prevede che "Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis". Quindi, il potere sanzionatorio affidato in tale materia alle Province è esclusivamente quello di cui al citato comma 11 bis: "L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.890 a euro 16.335. (...)". Quindi il citato comma 2 riferisce il carattere sanzionatorio solo al provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria di cui al comma 11 bis, e non anche al provvedimento di revoca adottato ai sensi del comma 9 dell'art. 123 del Codice della Strada, quale appunto il provvedimento per cui è causa. Il citato comma 9 dell'art. 123 prevede che "L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio".

Il provvedimento di cui al comma 9 non ha quindi natura sanzionatoria, ma di revoca e decadenza, per il venir meno dei requisiti soggettivi del titolare della scuola guida. La giurisprudenza ha sul punto affermato che "la fattispecie in esame, disciplinata dall'art. 123, comma 9, del codice della strada, va qualificata come fattispecie di revoca-decadenza (per perdita dei requisiti legittimanti il provvedimento originario) ..." (TAR Sicilia - Palermo, 4/02/2019 n. 329).

In ragione della esclusione della natura sanzionatoria, non è applicabile la giurisprudenza invocata da parte ricorrente e riferita alla tardiva adozione di provvedimenti sanzionatori. Nel caso in esame quindi il ritardo procedimentale non costituisce in sé motivo di illegittimità del provvedimento di revoca. Sul punto la giurisprudenza ha affermato i seguenti condivisibili principi: "per costante giurisprudenza il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento non determina quale conseguenza l'illegittimità del provvedimento adottato dopo tale termine, che non è perentorio (ex multis, da ultimo, T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 27/11/2018, n. 1546)" (TAR Sicilia - Palermo, 4/02/2019 n. 329).

3. Parte ricorrente ha altresì lamentato il vizio di motivazione e di istruttoria, essendo asseritamente errata nel merito la valutazione della PA.

Il motivo è infondato.

Sul punto la giurisprudenza ha affermato che "La revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola di cui al punto a) del comma 9 dell'art. 123 del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), pur ricollegata in modo diretto ed immediato alla perdita dei requisiti morali del titolare, non consegue automaticamente al verificarsi di fatti tipizzati dalla norma stessa, ma costituisce l'effetto di un ampio potere discrezionale da parte dell'amministrazione di valutazione di fatti rilevanti in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti nell'attività di autoscuola, interessi pubblici che non possono considerarsi limitati al solo corretto funzionamento della stessa e al generale rispetto delle norme, anche in funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma comprendono anche l'esigenza di tutelare e garantire le peculiari finalità didattico - educative dell'autoscuola (con particolare riguardo allo specifico interesse alla formazione di maturi e consapevoli utenti della strada). L'ambito valutativo di cui dispone l'Amministrazione è particolarmente ampio ed incontra il solo limite della disinformazione, illogicità e deviazione dal fine di legge. Dunque, la motivazione del provvedimento negativo non richiede una particolare estensione ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi ad un esame sulla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non incorrano nei vizi suddetti" (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 04/02/2019, n. 328).

Nel caso in esame l'amministrazione ha congruamente motivato in ordine alla sopravvenuta valutazione di profili soggettivi tali da escludere i requisiti per la conservazione dell'autorizzazione, avendo l'amministrazione richiamato nel provvedimento impugnato la "(OMISSIS)^ sezione, cat. (OMISSIS)^ (OMISSIS) del (OMISSIS), avente ad oggetto il procedimento penale n. (OMISSIS)con la quale veniva comunicato, tra l'altro, che a seguito di attività investigativa svolta nell'ambito del Procedimento Penale n. 31153/17, il sig. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), gestore dell'omonima autoscuola, veniva denunciato in stato di libertà per:

- il delitto di cui all'art. 416 co. 1 e 5 del codice penale, perché partecipe all'associazione, avvalendosi della struttura -(OMISSIS) - che gestiva, procacciava i candidati da sottoporre ad esame teorico secondo le modalità fraudolente sopra specificate, nonché li accompagnava presso le sedi di esame della (OMISSIS) in data (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- il delitto di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110, 48, 479 e 491 bis del codice penale perché, d'intesa e in concorso fra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, presentandosi (OMISSIS) presso i locali della Motorizzazione Civile di Roma in qualità di candidati all'esame teorico per il conseguimento della patente di guida per autoveicoli categoria (...), con l'assistenza organizzativa e logistica di (OMISSIS) e (OMISSIS) attuata mediante le condotte descritte al capo 1, muniti di strumentazione elettronica (videocamera ed auricolare senza fili) appositamente occultata sul corpo e fornita da (OMISSIS), così da consentire la lettura all'esterno delle domande di esame visualizzate sul monitor e fornire le risposte esatte, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a trarre in inganno a rilasciare un verbale informatico dell'esame con esito positivo, ideologicamente falso, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà e segnatamente l'intervento della p.g. che li sorprendeva e sequestrava l'attrezzatura. Fatto aggravato ex art. 476 comma 2 del codice penale trattandosi di falsità in atto pubblico fidefacente".

Peraltro, con riferimento alla sussistenza di procedimenti penali ai quali consegue il provvedimento di revoca ex art. 123 c. 9 del Codice della Strada, la giurisprudenza ha affermato che "La circostanza che tali fatti devono essere oggetto di valutazione dell'amministrazione, al fine di appurarne la rilevanza in relazione agli interessi pubblici sottesi all'esercizio dell'attività di autoscuola, rende irrilevante l'altra circostanza che gli stessi interessi debbano essere "provati" nel corso del processo penale (in particolare nel dibattimento), ciò attenendo al diverso aspetto dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato ai fini dell'irrogazione della pena" (Consiglio di Stato, sentenza n. 415/2014).

Nel caso in esame l'amministrazione ha svolto una valutazione autonoma e non automatica rispetto alle vicende penali, con congrua motivazione.

4. Le doglianze di parte ricorrente quindi sono tutte infondate.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo .

P.Q.M.

Il 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore

Anna Saporito, Referendario.

 

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