REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

§ 2. Autoscuole
(Artt. 122 - 123 Codice della Strada)

Articolo 337 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 123 del Codice della Strada)

   1. L'attività di consulenza degli enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa è svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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