Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 7924 del 23 agosto 2023

 

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 7924 del 23/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 115, 123 e 126 del Codice della Strada - Esercizio di scuola guida automobilistica - Obbligo di istruttore alla guida per la formazione dei conducenti ai fini del conseguimento di patente di qualsiasi categoria - Il limite di età di 68 anni, imposto dall'art. 126 del C.d.S. in relazione all'art. 115 dello stesso codice, quale limite per la guida degli autoveicoli delle categorie CE con oltre 20 tonnellate di massa complessiva a pieno carico e D1, D1E, D e DE, permane anche a carico dell'istruttore alla guida per la formazione dei conducenti, e pertanto, pur essendo il medesimo in possesso di patente per la guida delle altre categorie di veicoli, non può svolgere le funzioni di istruttore di guida per il conseguimento delle patenti per le categorie di veicoli che non può guidare.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8919 del 2020, proposto da (Soggetto 1), quale titolare dell'"Autoscuola (Omissis)", rappresentato e difeso dagli avvocati A. D. V. e A. M., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato A. D. V. in Roma, (Omissis);

contro

Provincia di Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E. P., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di (Omissis), non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche. Sez. I, n. 490 del 2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Fermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati M. in dichiarata delega di D. V. e M., e P.;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Il sig. (Soggetto 1) ha interposto appello nei confronti della sentenza 27 luglio 2020, n. 490 del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, che ha respinto il suo ricorso e i due motivi aggiunti, rispettivamente avverso la diffida in data 23 maggio 2019 intimante il ripristino nell'organico dell'autoscuola di un istruttore di guida, la determinazione dirigenziale della Provincia di Fermo n. 90 in data 30 settembre 2019 disponente la sospensione per un mese dell'attività dell'autoscuola, nonché la nuova diffida del 19 dicembre 2019, intimante il ripristino nell'organico di un istruttore di guida in possesso di tutte le categorie di patenti necessarie a garantire la formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di guida di qualsiasi categoria ai sensi dell'art. 123, comma 7, cod. strada.

L'appellante è titolare di autorizzazione all'esercizio di scuola guida automobilistica, con sede in (Omissis) fin dal 18 luglio 1977. Con comunicazione in data 23 maggio 2019 la Provincia di Fermo gli ha rappresentato che, a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione degli insegnanti e istruttori di guida ing. (Soggetto 2) e rag. (Soggetto 3), l'autoscuola aveva, quale istruttore di guida, il solo titolare, con abilitazione alla guida e possibilità di svolgimento delle funzioni di istruttore di guida limitate in ragione dell'età, a norma dell'art. 126 cod. strada e dell'art. 8, comma 6, del D.M. n. 317 del 1995, con la conseguenza che l'autoscuola risultava priva di un istruttore alla guida per la formazione dei conducenti ai fini del conseguimento di patente di qualsiasi categoria. In ragione di ciò sono intervenute le diffide e il provvedimento di sospensione impugnati in primo grado.

2. - In particolare, con il ricorso in primo grado l'odierno appellante ha impugnato i suddetti provvedimenti chiedendone l'annullamento, e proponendo altresì domanda di risarcimento dei danni, nell'assunto di essere abilitato all'insegnamento per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida, potendo gestire autonomamente l'intero parco veicolare dell'autoscuola, la cui massa effettiva è contenuta entro le venti tonnellate.

3. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, nonché la domanda di risarcimento, nella considerazione che il sig. (Soggetto 1) ha superato "il limite di età di 68 anni, che l'art. 126, 3 e 4 comma, del codice della strada pone, richiamando l'art. 115, comma 2, lett. a) e b), del medesimo testo normativo, quale limite per la guida degli autoveicoli delle categorie CE con oltre 20 tonnellate di massa complessiva a pieno carico e D1, D1E, D e DE; pertanto, pur essendo il medesimo in possesso di patente per la guida delle altre categorie di veicoli, non può svolgere le funzioni di istruttore di guida per il conseguimento delle patenti per le categorie di veicoli che non può guidare, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.M. n. 317 del 1995". Ha dunque ritenuto legittimi gli atti impugnati con cui la Provincia, accertata l'insussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola, ha chiesto al ricorrente di integrare il suo organico per l'assolvimento dell'obbligo di svolgimento dell'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria, come richiesto dall'art. 123, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992. La sentenza ha altresì aggiunto, con riguardo al concetto di "massa effettiva", dei veicoli in possesso della scuola guida, che l'art. 126, comma 3, cod. strada fa riferimento unicamente al parametro della "massa complessiva a pieno carico" e non già alla massa effettiva evocata dal ricorrente.

4. - Con il ricorso in appello il geom. (Soggetto 1) ha criticato la sentenza di prime cure, reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza, alcune delle censure di primo grado.

5. - Si è costituita in resistenza la Provincia di Fermo puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.

6. - All'udienza pubblica del 18 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Occorre preliminarmente ribadire che in data 13 gennaio 2020 l'appellante ha presentato al Comune di (Omissis) una SCIA per la variazione dell'organico, con l'inserimento della figura professionale mancante, come richiesto dalla Provincia di Fermo; permane peraltro l'interesse alla decisione del ricorso, non essendo stata manifestata acquiescenza e comunque ai fini risarcitori, come allegato dallo stesso appellante anche nella memoria in data 7 aprile 2023.

2. - Con il gravame l'appellante deduce di avere compiuto il sessantottesimo anno di età il 16 agosto 2014 e di avere successivamente conseguito il rinnovo del documento di idoneità alla guida necessario per svolgere l'attività di istruttore per tutte le categorie di patente, comprese quelle speciali. Allega inoltre che il parco veicolare dell'autoscuola (motrice e rimorchio) ha una massa autorizzata effettiva non superiore a 20 tonnellate; in particolare l'utilizzo cumulativo di motrice e rimorchio crea una massa effettiva di 15,53 tonnellate, inferiore al limite massimo di 20, che consente all'istruttore abilitato, seppure di età superiore ai sessantotto anni, di continuare a svolgere le proprie funzioni, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del D.M. n. 30 del 2014. Chiede infine il risarcimento del danno, limitatamente alla pronuncia sull'an debeatur, connesso all'interruzione dell'attività per l'ingiusta sospensione per un mese.

L'appello è infondato, non risultando condivisibile la prospettazione del ricorrente.

E' incontestato infatti che il sig. (Soggetto 1) abbia superato il limite di età dei 68 anni, che l'art. 126, commi 3, pone per la guida degli autoveicoli richiedenti la patente C1, C1E, C e CE (e comunque, dai 65 anni per la guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.), in coerenza con l'art. 115, comma 2, lett. a), dello stesso testo normativo, che, più chiaramente, prevede il limite dei 65 anni per la guida di autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t., consentendone però l'elevazione "anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite dal regolamento".

In applicazione di un principio di simmetria, l'art. 8, comma 6, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, nel testo novellato dal D.M. 10 gennaio 2014, n. 30, in tema di personale docente delle autoscuole, stabilisce che "gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'art. 115, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria (...) o (...), con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 t.".

Ne consegue che l'istruttore di guida può svolgere la sua attività fino all'età massima di 68 anni; oltre a tale età l'istruzione è ancora possibile, a condizione di mantenere la titolarità della licenza di guida C o CE; rimane peraltro il limite dei 68 anni per la guida di autotreni o di autoarticolati con una massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 tonnellate.

Con riguardo al profilo da ultimo esposto, che assume un valore dirimente, non appare al Collegio condivisibile il concetto di "massa effettiva" dei veicoli, cui fa ricorso l'appellante per sostenere che il proprio veicolo non superi le 20 tonnellate, atteso che l'art. 126, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 1992 utilizza il differente concetto di "massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t."; condivisibilmente il primo giudice ha chiarito che non può valere il criterio della massa effettiva in funzione dell'uso speciale dei veicoli di scuola guida, in quanto "le patenti di guida, che abilitano anche allo svolgimento delle funzioni di istruttore per quelle stesse categorie, sono rilasciate in relazione alle caratteristiche costruttive del veicolo e alla sua classificazione, non in relazione all'uso cui lo stesso è destinato".

3. - La reiezione del ricorso giustifica comunque, in ragione della complessità tecnica della controversia, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Alberto Urso, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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