CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 129 CdS
Sospensione della patente di guida (1)

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
   2. (2)
   2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
   3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.
   4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

 

(1) Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori, di qualunque patente o CIGC siano in possesso (Legge 17.08.2005 n. 168 di conversione del D.L. 30.06.2005 n. 115).
(2) Comma soppresso dal D.LGS. 10.09.1993 n. 360.

 

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OSSERVAZIONI

* In relazione ad una eventuale partecipazione al corso per il recupero del punteggio sulla patente di guida temporaneamente sospesa da parte del suo titolare, si precisa che dal punto di vista normativo, non esiste alcun riferimento ad una eventuale esclusione dal corso di recupero e, per tale motivo, è lecito pensare la partecipazione al corso sia comunque ammessa.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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