Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

T.A.R. Lombardia Milano, Sezione prima, sentenza n. 2318 del 24 ottobre 2022

 

Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Milano, Sezione I, sentenza numero 2318 del 24/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 119, 186 e 218 del Codice della Strada - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e sanzione accessoria della sospensione della patente - Inidoneità temporanea alla guida da parte della Commissione medica - Ricorso avverso il provvedimento - Il ricorso avverso il provvedimento di inidoneità temporanea alla guida da parte della Commissione medica a seguito di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool si articola attraverso la produzione del provvedimento di diniego di autotutela, ove adottato, oppure il riesame all'organo sanitario periferico della società R.F.I.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(sezione prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 del cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2022, proposto da (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati B. S. e M. V., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato B. S. in Milano, (OMISSIS);

contro

A. S. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato R. I., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, (OMISSIS);

per l'annullamento

- del certificato medico di non idoneità temporanea alla guida per tutte le categorie di veicoli, rilasciato dalla Commissione medica provinciale patenti di guida presso l'A.S. dei (OMISSIS) in data 22 agosto 2022;

- del referto dell'esame dell'etilglucoronide (ETG) nel capello del 2 agosto 2022;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e richiamato negli atti predetti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.S. (OMISSIS);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa R. P. e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 del cod. proc. amm.;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente è destinatario di un provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida, adottato, in data 1 marzo 2017, a titolo di sanzione accessoria conseguente all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza per l'uso di bevande alcoliche.

Con il presente ricorso ha domandato l'annullamento del certificato con il quale la Commissione medica provinciale patenti di guida, istituita presso l'A.S. (OMISSIS), lo ha dichiarato temporaneamente non idoneo alla guida per tutte le categorie di autoveicoli.

Si è costituita in giudizio l'A.S. (OMISSIS) ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, siccome proposto avverso un atto endoprocedimentale.

Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2022, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in quanto sussistono tutti i presupposti richiesti dall'articolo 60 del cod. proc. amm., ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dal perfezionamento, per l'Amministrazione intimata, della notificazione del ricorso, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, la mancata dichiarazione delle parti dell'intenzione di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e l'avviso, dato dal Presidente del Collegio alle parti, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Giova premettere una breve ricostruzione della cornice normativa di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 119, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'accertamento dei requisiti psichici e fisici per l'idoneità alla guida di autoveicoli è demandato alle commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali, le quali comunicano il giudizio di temporanea inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile, il quale adotta, a sua volta, il provvedimento di sospensione della patente di guida.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di sospensione della patente di guida può essere modificato in autotutela dall'ufficio della motorizzazione civile che l'ha adottato, previa produzione, da parte dell'interessato, di "una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società R.F.I. Spa dalla quale emerga una diversa valutazione".

L'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte resistente, è fondata.

Il ricorrente non ha prodotto in giudizio il provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida né ha prodotto il provvedimento di diniego di autotutela, che non risulta neppure essere stato adottato.

Il ricorrente si è limitato ad impugnare un atto endoprocedimentale, privo di immediata lesività, in quanto egli non si è neppure attivato per realizzare l'unico presupposto che la norma richiede per l'avvio, presso il competente ufficio della motorizzazione civile, del procedimento di autotutela ad istanza di parte.

Il ricorrente, dopo aver ricevuto il certificato di non idoneità temporanea da parte della Commissione medica provinciale patenti di guida, non ha infatti chiesto il riesame di detto giudizio all'organo sanitario periferico della società R.F.I. p.a., ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La definizione in rito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

A. V., Presidente

V. S. M., Consigliere

R. P., Primo Referendario, Estensore.

 

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