CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 117 CdS
Limitazioni nella guida

(Vedi art. 117 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 316 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. (1)
   2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
   2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria (3). Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore (2). Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
   3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
   4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
   5. Il titolare di patente di guida italiana che viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165,00 a euro 660,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Comma abrogato dal DLG 18.04.2011 n. 59.
(2) Periodo introdotto dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(3) Periodo aggiunto dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.

 

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OSSERVAZIONI

* Entrambe le limitazioni previste dall'art. 117, comma 2-bis del C.d.S. (per i primi tre anni dal conseguimento della patente, relativamente alla velocità e, in aggiunta, per il primo anno, relativamente alla potenza specifica del veicolo) si riferiscono "esclusivamente alle patenti di guida di categoria B, non prevedendo limitazioni per le categorie superiori" (Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000020144.U/2023 del 16 giugno 2023 - Chiarimento su art. 117 del Codice della Strada) e, per tale motivo, se il conducente risulta anche titolare di patente di guida di categoria BE o CE, non è più soggetto ai suddetti limiti.
* La guida accompagnata del conducente neopatentato (se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore), a cui fa espresso riferimento l'art. 117, comma 2-bis non deve essere confusa con l'esercitazione alla guida dell'aspirante autorizzato ad esercitarsi per conseguire la patente di guida di cui all'art. 122 del C.d.S. per la quale la norma prevede, anche in questo caso, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore (fatta eccezione per il conseguimento di patente di categoria AM , A1, A2 e A, quando si utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore).
* In relazione alle limitazioni per i neopatentati titolari di patente di guida di categoria B riportate all'art. 117 del C.d.S. (per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali e - a meno che a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore -, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria), è attivo - al link https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/neopatentati - un servizio gratuito ove, inserendo la targa del veicolo, è possibile conoscere se lo stesso può essere condotto da neopatentato titolare di patente di guida di categoria B.
* Le limitazioni nella guida contenute nell'art 117 del C.d.S. per i conducenti neopatentati decorrono tassativamente dalla data del conseguimento della patente di guida, e spirano al termine del periodo indicato, senza prevedere alcuna eccezione. Per tale motivo, in caso di sospensione della patente di guida, il periodo di sospensione non incide su quello della durata delle limitazioni.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8484 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 117, 141, 162 e 222 del Codice della Strada e 589 c.p. - Incidente stradale - Stato di pericolo in conseguenza di condotta di guida imprudente - Rapporto diretto di causalità tra condotta omissiva e produzione dell'evento mortale - Lo stato di pericolo costituito dall'arresto del veicolo condotto dal conducente nella corsia centrale del tratto autostradale è conseguenza della sua condotta di guida imprudente in considerazione dello stato di neopatentata, l'eccesso di velocità tenuto in autostrada, aver omesso di posizionare il triangolo ed indossare il giubbotto catarifrangente, segnalando così ai conducenti che sopravvivano, la presenza dell'ostacolo rappresentato dal proprio veicolo che occupava la carreggiata.

 

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