OSSERVAZIONI
* Entrambe le limitazioni previste dall'art. 117, comma 2-bis del C.d.S. (per i primi tre anni dal conseguimento della patente, relativamente alla velocità e, in aggiunta, per il primo anno, relativamente alla potenza specifica del veicolo) si riferiscono "esclusivamente alle patenti di guida di categoria B, non prevedendo limitazioni per le categorie superiori" (Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000020144.U/2023 del 16 giugno 2023 - Chiarimento su art. 117 del Codice della Strada) e, per tale motivo, se il conducente risulta anche titolare di patente di guida di categoria BE o CE, non è più soggetto ai suddetti limiti.
* La guida accompagnata del conducente neopatentato (se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore), a cui fa espresso riferimento l'art. 117, comma 2-bis non deve essere confusa con l'esercitazione alla guida dell'aspirante autorizzato ad esercitarsi per conseguire la patente di guida di cui all'art. 122 del C.d.S. per la quale la norma prevede, anche in questo caso, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore (fatta eccezione per il conseguimento di patente di categoria AM , A1, A2 e A, quando si utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore).
* In relazione alle limitazioni per i neopatentati titolari di patente di guida di categoria B riportate all'art. 117 del C.d.S. (per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali e - a meno che a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore -, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria), è attivo - al link https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/neopatentati - un servizio gratuito ove, inserendo la targa del veicolo, è possibile conoscere se lo stesso può essere condotto da neopatentato titolare di patente di guida di categoria B.
* Le limitazioni nella guida contenute nell'art 117 del C.d.S. per i conducenti neopatentati decorrono tassativamente dalla data del conseguimento della patente di guida, e spirano al termine del periodo indicato, senza prevedere alcuna eccezione. Per tale motivo, in caso di sospensione della patente di guida, il periodo di sospensione non incide su quello della durata delle limitazioni.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
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