REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

§ 1. Patente di guida
(Artt. 115 - 121 Codice della strada)

A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP
(Artt. da 115 a 118 Codice della strada)

Articolo 316 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Limitazioni nella guida

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 117 del Codice della Strada)

   1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'articolo 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo.
   2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico dei motocicli già in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'articolo 117 del codice.
   3. (1)

 

(1) Comma soppresso dalla Legge 30.05.1995 n. 204, di conversione del D.L. 01.04.1995 n. 98.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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