Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 12 luglio 2026

 

2026_07_12 Autovelox: il nuovo decreto sulle omologazioni riscrive le regole del sistema. Cosa cambia davvero dopo le ordinanze della Cassazione.
Il D.M. 8 giugno 2026 non si limita ad introdurre una disciplina dell'omologazione dei dispositivi per il controllo della velocità, ma ricostruisce l'intero ciclo tecnico-amministrativo degli strumenti di misura, offrendo una risposta normativa alle questioni emerse nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione e ridefinendo i rapporti tra omologazione, approvazione, taratura e verifiche di funzionalità.

a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca normativa e giurisprudenziale.

 

1. Introduzione

2. Parte I
Dal decreto del 2017 al decreto del 2026: perché non era più sufficiente modificare una procedura di omologazione.
Per comprendere la reale portata innovativa del D.M. 8 giugno 2026 è necessario, tuttavia, compiere un passo indietro e ricostruire il sistema che il decreto è venuto a sostituire. Soltanto attraverso il confronto con il D.M. 13 giugno 2017 sarà infatti possibile comprendere perché il legislatore secondario abbia ritenuto insufficiente una semplice modifica delle procedure di omologazione e abbia invece scelto di riscrivere integralmente la disciplina tecnica dei dispositivi per il controllo della velocità.

3. Parte II
L'omologazione non è più un provvedimento, ma un percorso: il nuovo ciclo di vita del dispositivo nel D.M. 8 giugno 2026.
Se questa è la prospettiva nella quale deve essere letto il nuovo decreto, diventa allora necessario comprendere come esso abbia concretamente ricostruito il procedimento di omologazione. La Parte II sarà dedicata proprio a questo aspetto e mostrerà come il D.M. 8 giugno 2026 abbia trasformato l'omologazione da semplice atto autorizzatorio ad elemento iniziale di un articolato sistema di controlli tecnici, metrologici e documentali destinati a garantire la costante affidabilità del dispositivo durante tutta la sua vita operativa.

4. Parte III
Le tre ordinanze della Cassazione e la risposta del Ministero: quando il giudice non riscrive la legge, ma costringe l'Amministrazione a ripensare il sistema.
Se il D.M. 8 giugno 2026 ha ricostruito l'intero ciclo di vita dei dispositivi destinati al controllo della velocità, resta però da comprendere quale sia stato il vero motore di questa riforma. La Parte III sarà dedicata alle tre ordinanze della Corte di cassazione civile (nn. 10505/2024, 20913/2024 e 12924/2025), non per ripercorrerne semplicemente il contenuto, ma per mostrare come esse abbiano progressivamente modificato il rapporto tra l'art. 45 e l'art. 142 del Codice della strada, ponendo le basi giuridiche sulle quali il Ministero ha costruito il nuovo sistema regolatorio.

5. Parte IV
Il D.M. 8 giugno 2026 risolve davvero il problema? Luci, ombre e nuove prospettive del sistema dell'omologazione.
Se le tre ordinanze della Cassazione spiegano perché il Ministero abbia ritenuto necessario intervenire, resta tuttavia da comprendere se il nuovo decreto abbia realmente risolto tutte le questioni aperte dalla giurisprudenza. La Parte IV sarà dedicata all'analisi critica del nuovo procedimento di omologazione e metterà a confronto le soluzioni adottate dal D.M. 8 giugno 2026 con i principi affermati dalla Suprema Corte, evidenziando i punti di piena continuità, le novità più significative e le questioni interpretative che potrebbero ancora alimentare il futuro contenzioso.

6. Parte V
Le ricadute operative della riforma: come cambieranno l'attività degli organi di polizia, il contenzioso e la strategia difensiva.
Se il nuovo decreto sembra destinato a spostare il baricentro del futuro contenzioso dalla validità dell'omologazione alla continuità dell'affidabilità metrologica, diventa allora necessario interrogarsi sulle concrete ricadute operative della riforma. La Parte V analizzerà le conseguenze del nuovo sistema per gli organi di polizia stradale, gli enti proprietari delle strade, gli avvocati e i giudici, cercando di individuare come cambieranno le strategie difensive, l'attività amministrativa e la motivazione delle future decisioni giurisdizionali.

7. Parte VI
Il D.M. 8 giugno 2026 chiude davvero il dibattito? Le questioni ancora aperte e il probabile futuro della giurisprudenza.
Se il D.M. 8 giugno 2026 modifica profondamente il futuro del contenzioso, resta tuttavia un ultimo interrogativo di carattere sistematico. La nuova disciplina chiude davvero il lungo conflitto interpretativo che aveva dato origine alle tre ordinanze della Cassazione oppure lascia ancora aperti alcuni spazi di incertezza destinati ad alimentare nuove questioni giuridiche? Nella Parte VI proveremo a rispondere a questa domanda, valutando se il decreto rappresenti un punto di arrivo o, piuttosto, l'inizio di una nuova stagione giurisprudenziale.

8. Conclusioni
Dall'omologazione dell'apparecchio all'affidabilità della prova: il vero significato del D.M. 8 giugno 2026.
Dopo avere ricostruito il percorso che conduce dalle tre ordinanze della Corte di cassazione al D.M. 8 giugno 2026, resta un'ultima domanda: quale insegnamento sistematico lascia questa vicenda? Le Conclusioni proveranno a dimostrare che il vero risultato della riforma non consiste soltanto nell'avere introdotto una nuova disciplina dell'omologazione, ma nell'avere ridefinito il rapporto tra tecnologia, attività amministrativa e prova dell'illecito nel diritto della circolazione stradale.

 

Nota degli Autori

Il presente contributo ricostruisce l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto all'emanazione del Decreto Ministeriale 8 giugno 2026, in vigore da oggi, analizzandone i rapporti con la disciplina previgente e con le più recenti pronunce della Corte di cassazione in materia di omologazione degli strumenti di controllo della velocità.

 

1. Introduzione

Quando, nell'aprile del 2024, la Corte di cassazione pronunciò l'ordinanza n. 10505, pochi immaginavano che quella decisione avrebbe inciso così profondamente sull'intero sistema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. La questione sembrava, almeno in apparenza, circoscritta ad un tema eminentemente processuale: stabilire se un dispositivo destinato al rilevamento automatico della velocità potesse ritenersi legittimamente utilizzato anche in assenza di un formale provvedimento di omologazione, essendo stato semplicemente approvato dall'Amministrazione competente.

La risposta fornita dalla Corte fu, come è noto, netta. L'art. 142, comma 6, del Codice della strada attribuisce efficacia probatoria esclusivamente alle risultanze delle apparecchiature «debitamente omologate» e tale requisito, secondo la Suprema Corte, non può essere surrogato dal diverso procedimento di approvazione previsto dalla normativa tecnica allora vigente. A quella prima decisione seguirono, nel volgere di pochi mesi, l'ordinanza n. 20913 del 26 luglio 2024 e, soprattutto, l'ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, che consolidarono definitivamente un orientamento destinato ad incidere su migliaia di procedimenti pendenti e a porre gli enti proprietari delle strade dinanzi ad un problema destinato a travalicare il singolo giudizio di opposizione.

Ridurre, tuttavia, la portata del decreto ministeriale 8 giugno 2026 alla semplice conseguenza di tale giurisprudenza significherebbe coglierne soltanto uno degli aspetti, probabilmente nemmeno il più significativo. Se è vero che il nuovo provvedimento interviene in un contesto fortemente influenzato dalle pronunce della Cassazione, è altrettanto vero che esso non si limita a recepirne il principio di diritto, ma costruisce un sistema profondamente diverso da quello delineato dal decreto ministeriale 13 giugno 2017, prot. n. 282, ormai divenuto inadeguato non solo sotto il profilo terminologico, ma anche sotto quello tecnico, metrologico ed organizzativo.

È proprio questo, infatti, l'elemento che merita di essere colto sin dall'inizio.

Il D.M. 8 giugno 2026 non disciplina semplicemente il procedimento di omologazione dei dispositivi per il controllo della velocità. Esso ridisegna l'intero ciclo di vita dello strumento di misura, disciplinando le prove preliminari, l'omologazione del prototipo, la verifica iniziale di ogni esemplare, le verifiche periodiche, le verifiche di funzionalità successive agli interventi manutentivi, le modifiche hardware e software, le cause di sospensione e di revoca dell'omologazione, nonché i requisiti dei laboratori incaricati delle attività di prova e di taratura. Si tratta, dunque, di un intervento che interessa non soltanto il momento genetico del provvedimento amministrativo, ma l'intera esistenza tecnica del dispositivo, dalla sua immissione sul mercato sino alla cessazione della sua utilizzazione.

Sotto questo profilo, il decreto segna un evidente cambio di paradigma rispetto alla disciplina previgente. Mentre il decreto del 2017 era prevalentemente rivolto alla regolamentazione delle procedure amministrative di approvazione e delle verifiche tecniche allora previste, il nuovo testo costruisce una disciplina unitaria dell'affidabilità metrologica, nella quale omologazione, taratura, verifiche periodiche e verifiche di funzionalità cessano di essere istituti autonomi per diventare momenti di un unico procedimento volto ad assicurare che il dato misurato conservi, nel tempo, il medesimo grado di attendibilità richiesto al momento dell'immissione in servizio del dispositivo.

È probabilmente questa la più importante innovazione introdotta dal legislatore secondario, e al tempo stesso quella che rischia di passare maggiormente inosservata nel dibattito pubblico, inevitabilmente concentrato sulla questione - certamente rilevante, ma non esclusiva - dell'omologazione degli autovelox.

L'impressione è che la Cassazione abbia acceso i riflettori su una lacuna normativa specifica, mentre il Ministero abbia scelto di intervenire su un piano assai più ampio, approfittando dell'occasione per riscrivere integralmente l'assetto tecnico-amministrativo dei sistemi destinati all'accertamento delle violazioni dell'art. 142 del Codice della strada. Ne deriva un testo normativo che, pur nascendo da un preciso contenzioso giurisprudenziale, è destinato a produrre effetti ben più estesi, incidendo sull'attività dei costruttori, dei laboratori di prova, degli enti proprietari delle strade, degli organi di polizia, degli avvocati e, naturalmente, dei giudici chiamati a valutare la legittimità degli accertamenti.

Le pagine che seguono non si limiteranno, pertanto, ad illustrare il contenuto del decreto ministeriale 8 giugno 2026, ma cercheranno di ricostruirne il significato sistematico, confrontandolo con la disciplina previgente, con la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione e con le inevitabili ricadute operative che la riforma produrrà nell'attività quotidiana di tutti gli operatori del diritto.

 

2. Parte I
Dal decreto del 2017 al decreto del 2026: perché non era più sufficiente modificare una procedura di omologazione.
Per comprendere la reale portata innovativa del D.M. 8 giugno 2026 è necessario, tuttavia, compiere un passo indietro e ricostruire il sistema che il decreto è venuto a sostituire. Soltanto attraverso il confronto con il D.M. 13 giugno 2017 sarà infatti possibile comprendere perché il legislatore secondario abbia ritenuto insufficiente una semplice modifica delle procedure di omologazione e abbia invece scelto di riscrivere integralmente la disciplina tecnica dei dispositivi per il controllo della velocità.

Se il D.M. 8 giugno 2026 venisse letto isolatamente, senza alcun riferimento alla disciplina previgente, il lettore potrebbe facilmente convincersi di trovarsi dinanzi ad un semplice regolamento tecnico destinato ad aggiornare le modalità di omologazione dei dispositivi impiegati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 del Codice della strada.

Una simile impressione sarebbe, tuttavia, profondamente riduttiva.

La vera novità del provvedimento non consiste infatti nell'avere modificato alcuni passaggi procedimentali o nell'avere aggiornato le prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale 13 giugno 2017, prot. n. 282, bensì nell'avere preso atto che il sistema costruito da quest'ultimo non era più idoneo a governare una realtà profondamente mutata, tanto sul piano giuridico quanto su quello tecnologico.

È significativo osservare, infatti, come il decreto del 2017 fosse stato emanato in un contesto nel quale la distinzione tra approvazione e omologazione non costituiva ancora il centro del dibattito processuale.

La prassi amministrativa aveva progressivamente consolidato un modello nel quale i due istituti tendevano, almeno nella concreta utilizzazione degli strumenti di controllo della velocità, ad essere considerati funzionalmente equivalenti. Le contestazioni riguardavano prevalentemente la corretta installazione degli apparecchi, la periodicità delle verifiche di taratura, la visibilità delle postazioni, la regolarità dei decreti prefettizi previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, oppure la corretta applicazione dell'art. 45 del Codice della strada in materia di approvazione ed omologazione dei mezzi tecnici destinati all'accertamento delle violazioni.

In quel contesto storico, il D.M. 13 giugno 2017 rappresentò un indubbio passo avanti rispetto alla disciplina precedente.

Esso introdusse una regolamentazione organica delle procedure tecniche relative ai dispositivi di rilevazione della velocità, individuando i criteri di approvazione, le modalità delle verifiche, gli obblighi di manutenzione e le procedure di taratura periodica, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di affidabilità delle misurazioni.

Si trattava, per l'epoca, di un testo tecnicamente evoluto, che cercava di uniformare prassi applicative spesso eterogenee e di fornire agli operatori regole maggiormente dettagliate rispetto al passato.

Eppure, proprio l'evoluzione della giurisprudenza avrebbe progressivamente evidenziato come quel modello fosse costruito attorno ad un presupposto destinato ad entrare in crisi.

Il decreto del 2017, infatti, era stato concepito in un sistema nel quale il procedimento amministrativo di approvazione costituiva, nella sostanza, il principale strumento attraverso il quale l'Amministrazione autorizzava l'impiego dei dispositivi destinati al controllo della velocità. L'intera architettura normativa ruotava, dunque, attorno al momento autorizzatorio, mentre risultavano assai meno sviluppati tutti gli aspetti concernenti la permanenza dell'affidabilità tecnica dello strumento nel corso della sua vita operativa.

Non è casuale, sotto questo profilo, che il nuovo decreto abbia espressamente abrogato quasi integralmente il D.M. 13 giugno 2017, mantenendo in vigore soltanto il Capo 7 dell'Allegato, relativo alla disciplina delle tarature periodiche, e le corrispondenti disposizioni tecniche concernenti tali verifiche. La scelta del legislatore secondario è particolarmente significativa, perché dimostra come il sistema delle tarature, già costruito nel 2017, fosse ritenuto sostanzialmente idoneo a garantire il controllo periodico dell'affidabilità metrologica dei dispositivi, mentre risultava necessario intervenire su tutto il restante impianto regolatorio, ormai non più adeguato alle nuove esigenze emerse nella prassi applicativa e nel contenzioso. Tale scelta normativa, lungi dall'essere meramente formale, conferma che il Ministero non ha inteso azzerare l'esperienza maturata negli anni precedenti, ma ha operato una selezione critica della disciplina previgente, conservandone gli elementi ancora funzionali e sostituendo quelli non più coerenti con il nuovo assetto del sistema.

La svolta si produce, come è noto, con le tre ordinanze della Corte di cassazione civile - Sez. II, n. 10505 del 18 aprile 2024, n. 20913 del 26 luglio 2024 e n. 12924 del 14 maggio 2025 - che affrontano direttamente il rapporto tra l'art. 45 e l'art. 142 del Codice della strada, giungendo ad una conclusione destinata a modificare profondamente il quadro interpretativo sino ad allora seguito dalla maggior parte degli operatori. Secondo la Suprema Corte, infatti, il legislatore ha operato una scelta lessicale precisa, attribuendo efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada, esclusivamente alle risultanze delle apparecchiature "debitamente omologate", sicché il diverso procedimento di approvazione non può essere considerato giuridicamente equivalente né idoneo a sostituire il requisito richiesto dalla legge.

È importante osservare come tale principio non introduca una nuova disciplina dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, ma si limiti ad applicare rigorosamente il dato normativo. Proprio questa fedeltà al testo legislativo rende particolarmente interessante la successiva reazione dell'Amministrazione: anziché limitarsi ad introdurre un procedimento di omologazione destinato a sostituire l'approvazione, il D.M. 8 giugno 2026 sceglie di ripensare complessivamente il sistema tecnico che deve accompagnare l'intera esistenza del dispositivo, trasformando una questione apparentemente terminologica in una profonda revisione dell'intero modello regolatorio.

È probabilmente questa la scelta più significativa operata dal legislatore secondario.

Se il problema fosse stato esclusivamente quello evidenziato dalla Cassazione, sarebbe stato sufficiente disciplinare il procedimento amministrativo di omologazione, lasciando sostanzialmente immutato il restante impianto tecnico del decreto del 2017. Il Ministero, invece, percorre una strada completamente diversa. L'omologazione diviene soltanto il primo momento di un sistema molto più articolato, nel quale ogni fase della vita dello strumento - dalla realizzazione del prototipo alle verifiche successive agli interventi manutentivi, dagli aggiornamenti software alle verifiche periodiche, sino alle ipotesi di sospensione e revoca del provvedimento - viene ricondotta ad un'unica logica di controllo dell'affidabilità metrologica.

È questa prospettiva unitaria che consente di cogliere la reale portata innovativa del decreto.

Non siamo più dinanzi ad una disciplina incentrata prevalentemente sul rilascio di un'autorizzazione amministrativa, ma ad un sistema nel quale il valore probatorio delle misurazioni costituisce il risultato di un controllo continuo, destinato ad accompagnare il dispositivo lungo tutto il proprio ciclo di vita.

Sotto questo profilo, il D.M. 8 giugno 2026 segna il passaggio da una logica di abilitazione ad una logica di garanzia permanente della qualità della misura.

È una differenza che potrebbe apparire meramente terminologica.

In realtà, essa rappresenta il vero cambiamento culturale introdotto dalla riforma.

Per la prima volta, infatti, la disciplina tecnica degli strumenti destinati all'accertamento delle violazioni dell'art. 142 del Codice della strada viene costruita non soltanto attorno al provvedimento amministrativo che ne consente l'impiego, ma soprattutto attorno alla necessità che la misurazione conservi, in ogni momento della vita operativa del dispositivo, quel livello di attendibilità che giustifica l'efficacia probatoria attribuitale dal legislatore.

È questa, probabilmente, la vera eredità che il nuovo decreto raccoglie dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione. Le tre ordinanze non hanno imposto al Ministero un determinato modello tecnico; hanno piuttosto dimostrato che il sistema previgente non era più sufficiente a garantire, con la necessaria chiarezza, il rapporto tra il requisito giuridico dell'omologazione e l'affidabilità tecnica degli strumenti di misura. Il D.M. 8 giugno 2026 risponde a tale esigenza non con una modifica puntuale, ma con una complessiva ricostruzione dell'architettura regolatoria, destinata ad incidere profondamente sulla futura attività amministrativa e sul contenzioso.

 

3. Parte II
L'omologazione non è più un provvedimento, ma un percorso: il nuovo ciclo di vita del dispositivo nel D.M. 8 giugno 2026.
Se questa è la prospettiva nella quale deve essere letto il nuovo decreto, diventa allora necessario comprendere come esso abbia concretamente ricostruito il procedimento di omologazione. La Parte II sarà dedicata proprio a questo aspetto e mostrerà come il D.M. 8 giugno 2026 abbia trasformato l'omologazione da semplice atto autorizzatorio ad elemento iniziale di un articolato sistema di controlli tecnici, metrologici e documentali destinati a garantire la costante affidabilità del dispositivo durante tutta la sua vita operativa.

Se la principale innovazione del D.M. 8 giugno 2026 consiste nell'aver trasformato l'omologazione da semplice presupposto amministrativo ad elemento di un più ampio sistema di garanzia dell'affidabilità metrologica, occorre ora comprendere in che modo tale scelta trovi concreta attuazione all'interno del nuovo impianto normativo.

Una prima lettura del decreto potrebbe indurre a ritenere che il legislatore secondario abbia semplicemente introdotto una procedura più articolata rispetto a quella prevista dal D.M. 13 giugno 2017. In realtà, osservando con attenzione la struttura dell'intero provvedimento e, soprattutto, i contenuti degli Allegati A e B, emerge un'impostazione profondamente diversa, nella quale il procedimento di omologazione rappresenta soltanto uno dei momenti di una sequenza molto più ampia di verifiche tecniche, controlli documentali e accertamenti metrologici.

È proprio questa continuità che costituisce la vera cifra della riforma.

Nel sistema previgente, l'attenzione era inevitabilmente concentrata sul momento in cui il dispositivo veniva autorizzato all'impiego. Una volta ottenuto il provvedimento amministrativo e superate le verifiche periodiche previste dalla normativa, il problema dell'affidabilità tendeva ad essere affrontato attraverso controlli successivi, destinati essenzialmente a verificare che lo strumento non avesse perso le caratteristiche originarie.

Il decreto del 2026, invece, modifica radicalmente la prospettiva.

L'affidabilità non è più considerata una qualità acquisita al momento dell'approvazione o dell'omologazione, ma una condizione che deve essere costantemente dimostrata durante tutta la vita operativa del dispositivo. Ogni fase, dalla progettazione iniziale sino all'ultima verifica prima della dismissione dello strumento, viene così ricondotta ad un'unica logica di continuità metrologica, nella quale ciascun controllo trova la propria giustificazione nel precedente e costituisce il presupposto del successivo.

Questa scelta emerge con particolare evidenza dall'Allegato A, che disciplina le prove necessarie per l'omologazione dei prototipi.

A differenza della normativa previgente, non ci si limita più ad accertare il corretto funzionamento generale dell'apparecchiatura. Le prove investono ogni aspetto suscettibile di incidere sull'affidabilità della misurazione: la precisione dello strumento nelle diverse condizioni ambientali, la stabilità delle prestazioni, la resistenza alle sollecitazioni meccaniche, la compatibilità elettromagnetica, la sicurezza dei sistemi informatici, la protezione contro modifiche non autorizzate del software, la tracciabilità delle registrazioni e l'integrità dei dati prodotti.

Si tratta di una scelta che riflette l'evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi anni.

Gli strumenti oggi impiegati per il controllo della velocità non sono più semplici dispositivi elettronici destinati a misurare un parametro fisico, ma costituiscono sistemi informatici complessi, nei quali la correttezza del dato finale dipende dall'interazione di componenti hardware, software, algoritmi di elaborazione, sistemi di memorizzazione e procedure di trasmissione dei dati.

Garantire la precisione della misura significa, pertanto, garantire contemporaneamente l'affidabilità dell'intero ecosistema tecnologico che conduce alla formazione della prova.

È proprio per questa ragione che il decreto dedica particolare attenzione anche alla disciplina delle modifiche intervenute successivamente all'omologazione.

Nel sistema previgente era relativamente semplice immaginare che un'apparecchiatura mantenesse inalterate nel tempo le caratteristiche originarie.

Oggi tale ipotesi è assai meno realistica.

Gli aggiornamenti software rappresentano una componente fisiologica del ciclo di vita di qualsiasi dispositivo elettronico; gli interventi manutentivi possono comportare la sostituzione di componenti hardware; perfino le misure di sicurezza informatica richiedono frequenti aggiornamenti destinati a correggere vulnerabilità emerse successivamente alla commercializzazione dello strumento.

Il legislatore secondario prende atto di questa realtà e costruisce una disciplina nella quale ogni modifica suscettibile di incidere sulle caratteristiche metrologiche del dispositivo viene sottoposta a specifiche verifiche, distinguendo opportunamente gli interventi meramente conservativi da quelli idonei ad alterare le prestazioni originariamente certificate.

È una soluzione che appare coerente con la funzione probatoria attribuita dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada.

Se il legislatore riconosce alle risultanze delle apparecchiature debitamente omologate il valore di fonte di prova delle violazioni dei limiti di velocità, è evidente che tale attendibilità non può essere riferita esclusivamente al prototipo esaminato durante il procedimento di omologazione, ma deve necessariamente estendersi a ciascun esemplare concretamente utilizzato dagli organi di polizia. Diversamente, il collegamento tra il provvedimento amministrativo e la singola misurazione rischierebbe di diventare puramente formale, senza offrire adeguate garanzie circa la permanenza delle caratteristiche tecniche originariamente accertate.

In questa prospettiva assume particolare rilievo anche l'Allegato B, dedicato alle verifiche iniziali, periodiche e successive agli interventi di manutenzione.

L'impressione che se ne ricava è quella di un sistema fortemente ispirato ai principi della metrologia legale, nel quale ogni misurazione deve poter essere ricondotta ad una catena ininterrotta di controlli documentabili e tecnicamente verificabili.

Le verifiche iniziali assicurano che ciascun esemplare corrisponda effettivamente al prototipo omologato.

Le verifiche periodiche attestano che il dispositivo continui a mantenere nel tempo le caratteristiche metrologiche richieste.

Le verifiche straordinarie, successive ad interventi di riparazione o di modifica, garantiscono infine che tali operazioni non abbiano compromesso la precisione delle misurazioni.

Ciò che emerge, nel suo complesso, è un sistema nel quale il provvedimento di omologazione perde la propria tradizionale centralità, trasformandosi nel primo anello di una lunga catena di controlli destinati a protrarsi per tutta la vita utile dello strumento.

È una prospettiva che presenta importanti riflessi anche sul piano processuale.

Le controversie future, infatti, difficilmente potranno limitarsi a contestare l'esistenza del decreto di omologazione.

Molto più frequentemente il dibattito si sposterà sulla dimostrazione del corretto mantenimento delle condizioni che hanno giustificato il rilascio di quel provvedimento, imponendo agli enti proprietari delle strade e agli organi accertatori un livello documentale probabilmente più elevato rispetto al passato.

Paradossalmente, proprio questa maggiore complessità potrebbe tradursi in un rafforzamento della tenuta processuale degli accertamenti.

Quanto più rigoroso è il sistema dei controlli preventivi e successivi, tanto più difficile diventa contestare, in sede giudiziaria, l'attendibilità della singola misurazione. Il decreto sembra dunque perseguire un obiettivo duplice: da un lato garantire un più elevato livello di affidabilità tecnica; dall'altro ridurre, proprio attraverso tale affidabilità, il contenzioso che negli ultimi anni ha interessato l'utilizzazione degli strumenti di rilevazione automatica della velocità.

Sotto questo profilo, il D.M. 8 giugno 2026 appare destinato a produrre effetti che vanno ben oltre il superamento delle questioni affrontate dalla Corte di cassazione nelle ordinanze del 2024 e del 2025.

La riforma, infatti, non si limita a chiarire quando un dispositivo possa dirsi omologato, ma costruisce le condizioni affinché quella omologazione conservi un significato sostanziale anche dopo molti anni di utilizzazione, superando definitivamente una concezione statica del controllo tecnico e sostituendola con una verifica continua della qualità della misurazione.

È probabilmente questa la più importante innovazione sistematica introdotta dal nuovo decreto.

 

4. Parte III
Le tre ordinanze della Cassazione e la risposta del Ministero: quando il giudice non riscrive la legge, ma costringe l'Amministrazione a ripensare il sistema.
Se il D.M. 8 giugno 2026 ha ricostruito l'intero ciclo di vita dei dispositivi destinati al controllo della velocità, resta però da comprendere quale sia stato il vero motore di questa riforma. La Parte III sarà dedicata alle tre ordinanze della Corte di cassazione civile (nn. 10505/2024, 20913/2024 e 12924/2025), non per ripercorrerne semplicemente il contenuto, ma per mostrare come esse abbiano progressivamente modificato il rapporto tra l'art. 45 e l'art. 142 del Codice della strada, ponendo le basi giuridiche sulle quali il Ministero ha costruito il nuovo sistema regolatorio.

L'attenzione che il dibattito giuridico ha riservato alle ordinanze della Corte di cassazione civile n. 10505 del 18 aprile 2024, n. 20913 del 26 luglio 2024 e n. 12924 del 14 maggio 2025 ha finito, in qualche misura, per produrre un effetto paradossale. Nel tentativo di comprendere se tali decisioni avessero realmente imposto l'obbligo di omologazione degli autovelox, gran parte dei commentatori ha concentrato la propria attenzione sulla conclusione cui la Suprema Corte è pervenuta, trascurando invece il metodo argomentativo seguito per giungervi. Eppure è proprio tale metodo che consente di comprendere perché il D.M. 8 giugno 2026 non costituisca una semplice risposta amministrativa ad un orientamento giurisprudenziale, ma rappresenti il punto di approdo di un dialogo istituzionale nel quale ciascun soggetto ha esercitato le proprie prerogative senza invadere quelle dell'altro.

La Cassazione, infatti, non ha mai affermato che il sistema di controllo della velocità fosse tecnicamente inaffidabile, né ha posto in discussione la validità metrologica dei dispositivi comunemente utilizzati dagli organi di polizia stradale. Le ordinanze del 2024 e del 2025 non contengono alcuna valutazione circa la qualità degli strumenti, la correttezza delle misurazioni o l'idoneità delle procedure tecniche allora vigenti. Il loro ragionamento si sviluppa interamente sul piano della legalità normativa e prende le mosse da un'osservazione tanto semplice quanto difficilmente contestabile: il legislatore, nell'art. 142, comma 6, del Codice della strada, ha attribuito efficacia probatoria alle risultanze delle apparecchiature "debitamente omologate"; il giudice, pertanto, non può ritenere sufficiente un diverso procedimento amministrativo soltanto perché, nella prassi, esso è stato per lungo tempo considerato equivalente.

È questa impostazione a rendere le tre ordinanze particolarmente significative.

La Corte non crea una nuova regola, ma riafferma il primato della legge sul dato amministrativo. In altri termini, non è la Cassazione ad attribuire maggiore valore all'omologazione rispetto all'approvazione; è il legislatore ad avere scelto quella terminologia, e il giudice si limita a prenderne atto, rifiutando di colmare mediante interpretazione una lacuna che, ove realmente esistente, avrebbe potuto essere superata soltanto attraverso un intervento normativo o regolamentare.

Sotto questo profilo, le tre ordinanze rappresentano un significativo esempio di autocontenzione della giurisdizione.

Anziché elaborare una nozione sostanzialistica di omologazione, idonea ad assorbire anche i procedimenti di approvazione disciplinati dalla normativa amministrativa, la Suprema Corte preferisce arrestarsi dinanzi al dato letterale della disposizione legislativa, riaffermando un principio che, pur apparendo ovvio, assume particolare rilievo nei settori caratterizzati da un elevato contenuto tecnico: quando il legislatore utilizza termini giuridici differenti, spetta anzitutto all'interprete verificare se essi corrispondano anche a differenti procedimenti amministrativi, senza attribuire loro una fungibilità che il testo normativo non esprime.

È proprio questa scelta metodologica ad avere determinato gli effetti più rilevanti.

Se la Cassazione avesse ritenuto sostanzialmente equivalenti approvazione ed omologazione, il sistema avrebbe probabilmente continuato a funzionare senza particolari modifiche. Affermando invece che l'art. 142, comma 6, richiede espressamente l'omologazione, la Corte ha implicitamente evidenziato una disarmonia tra la disciplina legislativa e quella amministrativa, rimettendo inevitabilmente al Ministero il compito di ricondurre ad unità il sistema.

Ed è esattamente ciò che il D.M. 8 giugno 2026 realizza.

Sarebbe però riduttivo ritenere che il decreto costituisca una mera esecuzione delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza.

Le tre ordinanze individuano il problema.

Il decreto costruisce la soluzione.

Tra i due momenti esiste un rapporto di continuità, ma non di sovrapposizione.

La Suprema Corte non entra mai nel merito delle modalità con le quali dovrebbe essere organizzata la procedura di omologazione, né suggerisce quali verifiche tecniche debbano essere effettuate sui dispositivi, quali prove metrologiche debbano essere richieste o quali controlli debbano accompagnarne la vita operativa. Tutti questi profili rimangono estranei alla funzione giurisdizionale e vengono correttamente rimessi alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione.

È qui che il decreto ministeriale manifesta la propria autonomia.

Il Ministero avrebbe potuto limitarsi a disciplinare un procedimento di omologazione formalmente distinto dall'approvazione, lasciando sostanzialmente immutato il restante impianto tecnico del D.M. 13 giugno 2017. Una simile soluzione sarebbe stata probabilmente sufficiente a superare le criticità evidenziate dalla Cassazione. Ha invece scelto una strada molto più impegnativa, costruendo un sistema nel quale il concetto stesso di omologazione viene inserito in una rete di controlli tecnici permanenti destinati ad assicurare la costante affidabilità della misurazione.

Questa scelta merita di essere sottolineata, perché dimostra come il rapporto tra giurisprudenza e amministrazione non debba essere interpretato secondo uno schema conflittuale.

Non vi è stato uno "scontro" tra la Cassazione e il Ministero.

Vi è stata, piuttosto, una fisiologica successione di competenze.

Il giudice ha individuato un problema di coerenza normativa.

L'Amministrazione lo ha risolto esercitando la propria competenza regolamentare e tecnica.

Osservata da questa prospettiva, la vicenda assume un significato che travalica la materia degli autovelox.

Essa rappresenta un esempio particolarmente efficace del modo in cui, negli ordinamenti contemporanei, l'evoluzione del diritto possa nascere dal dialogo tra istituzioni diverse, ciascuna chiamata ad operare entro i limiti delle proprie attribuzioni. La Cassazione interpreta la legge; il Ministero disciplina le procedure tecniche necessarie affinché quella legge possa trovare concreta applicazione; il risultato finale non consiste nella prevalenza dell'uno sull'altro, ma nella progressiva costruzione di un sistema più coerente.

Anche per questa ragione appare riduttivo leggere il D.M. 8 giugno 2026 come il semplice "decreto degli autovelox".

Esso rappresenta, piuttosto, la dimostrazione che la certezza del diritto non dipende esclusivamente dalla correttezza dell'interpretazione giudiziaria, ma anche dalla capacità dell'Amministrazione di adeguare tempestivamente la disciplina tecnica alle esigenze poste dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Sotto questo profilo, le tre ordinanze della Cassazione civile non costituiscono tanto il contenuto della riforma, quanto la condizione che ne ha reso inevitabile l'adozione.

Ed è forse proprio questa la loro eredità più importante.

 

5. Parte IV
Il D.M. 8 giugno 2026 risolve davvero il problema? Luci, ombre e nuove prospettive del sistema dell'omologazione.
Se le tre ordinanze della Cassazione spiegano perché il Ministero abbia ritenuto necessario intervenire, resta tuttavia da comprendere se il nuovo decreto abbia realmente risolto tutte le questioni aperte dalla giurisprudenza. La Parte IV sarà dedicata all'analisi critica del nuovo procedimento di omologazione e metterà a confronto le soluzioni adottate dal D.M. 8 giugno 2026 con i principi affermati dalla Suprema Corte, evidenziando i punti di piena continuità, le novità più significative e le questioni interpretative che potrebbero ancora alimentare il futuro contenzioso.

Se si osserva il D.M. 8 giugno 2026 con lo sguardo di chi abbia seguito il dibattito giurisprudenziale degli ultimi anni, la prima impressione è quella di trovarsi dinanzi ad un intervento normativo di rara ampiezza. Non soltanto perché il Ministero abbia finalmente disciplinato in modo organico il procedimento di omologazione dei dispositivi destinati all'accertamento delle violazioni dell'art. 142 del Codice della strada, ma soprattutto perché abbia colto l'occasione per ripensare complessivamente il rapporto tra tecnologia, attività amministrativa e valore probatorio della misurazione.

Sotto questo profilo, sarebbe ingeneroso non riconoscere che il decreto raggiunge un obiettivo che le tre ordinanze della Corte di cassazione avevano soltanto indirettamente indicato.

La Suprema Corte aveva affermato che il requisito dell'omologazione non poteva essere sostituito dall'approvazione.

Il Ministero non si è limitato ad introdurre una procedura formalmente denominata "omologazione", ma ha costruito un sistema nel quale tale procedimento viene inserito in una complessa architettura di verifiche tecniche, controlli metrologici e obblighi documentali destinati a garantire che l'affidabilità dello strumento non costituisca una mera presunzione iniziale, bensì una qualità costantemente verificabile durante tutta la sua vita operativa.

È difficile negare che, da questo punto di vista, la riforma rappresenti un deciso progresso rispetto al quadro previgente.

La previsione di prove più rigorose sul prototipo, la dettagliata disciplina delle verifiche iniziali e periodiche, l'attenzione dedicata agli aggiornamenti software, ai laboratori di prova, alla tracciabilità delle operazioni di controllo e alle verifiche successive agli interventi manutentivi dimostrano una consapevolezza tecnica che difficilmente poteva rinvenirsi nella disciplina del 2017. L'impressione complessiva è quella di un legislatore secondario che abbia voluto costruire un sistema coerente con gli standard oggi richiesti dalla moderna metrologia legale, prendendo finalmente atto che la qualità della misurazione dipende non soltanto dalla precisione dello strumento, ma anche dalla possibilità di ricostruire, in ogni momento, la storia tecnica dell'apparecchio.

Proprio per questo motivo, tuttavia, il decreto solleva anche alcune questioni che meritano di essere esaminate con attenzione.

La prima riguarda il rapporto tra il nuovo livello di complessità tecnica e la concreta gestione amministrativa dei dispositivi.

Il sistema delineato dal D.M. 8 giugno 2026 presuppone infatti una rigorosa documentazione dell'intero ciclo di vita dello strumento, dalla fase di omologazione sino alle verifiche periodiche, passando attraverso ogni intervento manutentivo, aggiornamento software o sostituzione di componenti. Si tratta di una scelta perfettamente condivisibile sotto il profilo teorico, ma che comporterà inevitabilmente un significativo incremento degli oneri organizzativi gravanti sugli enti proprietari delle strade e, più in generale, su tutte le amministrazioni chiamate a gestire tali dispositivi.

È probabile che proprio su questo terreno si misurerà l'effettiva riuscita della riforma.

La qualità del sistema non dipenderà soltanto dalla precisione delle regole dettate dal decreto, ma dalla capacità delle amministrazioni di rispettarle in modo costante e documentabile. Un impianto normativo estremamente sofisticato rischierebbe infatti di perdere parte della propria efficacia qualora la pratica amministrativa non fosse in grado di accompagnarne il livello di complessità.

Vi è poi un secondo profilo, probabilmente ancora più interessante.

Le tre ordinanze della Cassazione avevano dato origine ad un contenzioso incentrato prevalentemente sulla distinzione tra approvazione ed omologazione.

Il nuovo decreto sembra destinato a chiudere definitivamente quella stagione.

Ciò non significa, tuttavia, che il contenzioso sia destinato a diminuire nella stessa misura.

È più realistico ritenere che esso cambierà semplicemente oggetto.

La questione processuale non riguarderà più, almeno nella maggior parte dei casi, l'esistenza del provvedimento di omologazione.

Il dibattito tenderà progressivamente a spostarsi sulla dimostrazione della permanenza delle condizioni tecniche che giustificano l'efficacia probatoria attribuita dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada.

In altri termini, il processo non si concentrerà più sull'atto amministrativo, bensì sulla sua concreta attuazione.

Potranno così assumere rilievo circostanze che, sino ad oggi, erano rimaste sostanzialmente marginali: la corretta esecuzione delle verifiche previste dall'Allegato B, la documentazione degli aggiornamenti software, la conformità dell'esemplare concretamente utilizzato al prototipo omologato, la completezza delle registrazioni tecniche e, più in generale, la possibilità di ricostruire senza soluzione di continuità l'intera storia metrologica del dispositivo.

È un cambiamento che presenta importanti riflessi anche sul piano dell'attività difensiva.

Mentre il precedente contenzioso tendeva frequentemente ad assumere carattere "seriale", fondandosi sulla comune eccezione dell'assenza di omologazione, il futuro giudizio di opposizione potrebbe diventare assai più aderente alle peculiarità del singolo caso concreto, imponendo una verifica puntuale della documentazione tecnica relativa allo specifico apparecchio utilizzato per l'accertamento.

Paradossalmente, dunque, il nuovo decreto potrebbe ridurre il numero delle contestazioni fondate su eccezioni generali, ma aumentare il livello di approfondimento richiesto per ciascun procedimento.

È, però, il terzo profilo a meritare, probabilmente, la riflessione più ampia.

Il D.M. 8 giugno 2026 appare costruito attorno ad una concezione fortemente tecnica dell'affidabilità della prova.

Ogni passaggio è documentato.

Ogni verifica è normata.

Ogni controllo è standardizzato.

L'intero sistema sembra muovere dall'idea che la certezza della misurazione possa essere garantita attraverso una progressiva stratificazione di controlli successivi.

È una scelta certamente condivisibile.

Ma non bisogna dimenticare che il processo civile - e, più in generale, il sistema dell'accertamento delle sanzioni amministrative - continua ad essere governato dal principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice.

La presenza di un procedimento di omologazione perfettamente regolare, di verifiche periodiche correttamente eseguite e di una completa documentazione metrologica non elimina, in via teorica, la possibilità che il destinatario del verbale deduca specifiche anomalie riferite al caso concreto.

Il decreto rafforza enormemente l'affidabilità presuntiva della misurazione.

Non trasforma, tuttavia, tale affidabilità in una verità legale assoluta.

Ed è probabilmente giusto che sia così.

Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire al procedimento tecnico un'efficacia sostanzialmente incontestabile, incompatibile con i principi generali che regolano il diritto di difesa e l'accertamento giurisdizionale.

È proprio qui che emerge, forse, il maggiore pregio sistematico della riforma.

Il D.M. 8 giugno 2026 non pretende di sostituire il giudice.

Gli offre, piuttosto, un sistema di garanzie tecniche molto più robusto rispetto al passato, lasciando comunque impregiudicato il controllo giurisdizionale sulla concreta applicazione di tali garanzie.

In questa prospettiva, il decreto non chiude il dialogo iniziato dalla Cassazione.

Lo porta semplicemente ad un livello diverso.

Le tre ordinanze del 2024 e del 2025 avevano insegnato che l'affidabilità della prova non può essere presunta soltanto perché uno strumento è normalmente utilizzato dagli organi di polizia.

Il nuovo decreto risponde imponendo che tale affidabilità venga costruita, documentata e verificata lungo l'intera esistenza del dispositivo.

Se questo sistema funzionerà nella pratica amministrativa, il vero protagonista del futuro contenzioso non sarà più l'omologazione in sé, ma la dimostrazione della continuità dell'affidabilità metrologica.

Ed è probabilmente questa la più importante eredità che il D.M. 8 giugno 2026 lascia al sistema dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

 

6. Parte V
Le ricadute operative della riforma: come cambieranno l'attività degli organi di polizia, il contenzioso e la strategia difensiva.
Se il nuovo decreto sembra destinato a spostare il baricentro del futuro contenzioso dalla validità dell'omologazione alla continuità dell'affidabilità metrologica, diventa allora necessario interrogarsi sulle concrete ricadute operative della riforma. La Parte V analizzerà le conseguenze del nuovo sistema per gli organi di polizia stradale, gli enti proprietari delle strade, gli avvocati e i giudici, cercando di individuare come cambieranno le strategie difensive, l'attività amministrativa e la motivazione delle future decisioni giurisdizionali.

Una delle caratteristiche più interessanti del D.M. 8 giugno 2026 consiste nel fatto che i suoi effetti non si esauriscono sul piano tecnico, ma sono destinati ad incidere profondamente anche sull'attività quotidiana degli organi di polizia stradale, sulle modalità di gestione dei dispositivi da parte degli enti proprietari delle strade e, inevitabilmente, sulle strategie processuali adottate dagli avvocati e sulle valutazioni demandate ai giudici.

Sotto questo profilo, la riforma segna il passaggio da un sistema nel quale l'attenzione era prevalentemente concentrata sul momento dell'accertamento ad un modello molto più ampio, nel quale assume rilievo l'intera vita amministrativa e tecnica dello strumento utilizzato.

È questa, probabilmente, la trasformazione meno appariscente ma più significativa introdotta dal decreto.

Nel sistema previgente, infatti, gran parte del contenzioso ruotava attorno ad una domanda relativamente semplice: il dispositivo impiegato per l'accertamento era stato approvato oppure omologato? La giurisprudenza culminata nelle ordinanze della Corte di cassazione n. 10505 del 18 aprile 2024, n. 20913 del 26 luglio 2024 e n. 12924 del 14 maggio 2025 aveva progressivamente chiarito che l'approvazione non poteva ritenersi equivalente all'omologazione, facendo così emergere una lacuna normativa destinata a riflettersi sulla validità di numerosi verbali di contestazione.

Il D.M. 8 giugno 2026 sembra aver definitivamente superato questa fase.

Ma proprio perché il problema dell'omologazione appare oggi destinato ad essere progressivamente riassorbito dal nuovo quadro regolamentare, il futuro contenzioso tenderà inevitabilmente a spostarsi su profili diversi, assai più vicini alla concreta gestione del dispositivo.

In altri termini, il processo non sarà più chiamato ad accertare se l'apparecchio appartenesse ad una categoria astrattamente omologabile, bensì se quello specifico esemplare utilizzato nel caso concreto abbia conservato, nel tempo, tutte le caratteristiche tecniche richieste dal provvedimento di omologazione e dalle verifiche successive.

La differenza è tutt'altro che marginale.

Si passa, infatti, da una verifica prevalentemente giuridico-formale ad un controllo nel quale assumono rilievo la documentazione tecnica, la tracciabilità delle operazioni manutentive, le verifiche di funzionalità e l'intera storia amministrativa del dispositivo.

È difficile immaginare un cambiamento più profondo nella struttura del futuro contenzioso.

Per gli organi di polizia stradale ciò comporterà, innanzitutto, una diversa attenzione nella gestione documentale.

L'attività dell'operatore su strada continuerà naturalmente a concentrarsi sull'accertamento della violazione, ma il valore probatorio dell'intero procedimento dipenderà sempre più dalla capacità dell'amministrazione di dimostrare che il dispositivo utilizzato abbia seguito il percorso tecnico previsto dal decreto.

Ne consegue che la fase amministrativa precedente all'accertamento assumerà un'importanza almeno pari a quella dell'accertamento stesso.

Non è difficile prevedere che gli enti proprietari delle strade saranno chiamati ad organizzare sistemi documentali molto più rigorosi rispetto al passato, nei quali ogni intervento sul dispositivo, ogni verifica periodica, ogni aggiornamento software ed ogni operazione manutentiva risultino immediatamente ricostruibili.

In questa prospettiva, il decreto produce un effetto che va ben oltre il semplice profilo tecnico.

Esso introduce una vera e propria cultura della tracciabilità amministrativa, nella quale l'affidabilità dello strumento non viene più considerata una qualità statica acquisita una volta per tutte, ma il risultato di una continua attività di controllo e documentazione.

Si tratta di un'impostazione che richiama modelli ormai consolidati in altri settori della metrologia legale e che, probabilmente, contribuirà ad innalzare anche il livello organizzativo delle amministrazioni.

Naturalmente, tale evoluzione inciderà anche sull'attività difensiva.

Le eccezioni generiche fondate sull'asserita mancanza dell'omologazione perderanno progressivamente rilevanza, lasciando spazio ad una difesa molto più mirata sulle concrete modalità di gestione del singolo dispositivo.

L'attenzione si concentrerà, con ogni probabilità, sulla verifica della documentazione tecnica prodotta dall'amministrazione, sulla corretta esecuzione delle verifiche previste dall'Allegato B, sull'eventuale incidenza degli aggiornamenti software, sulla conformità dell'apparecchio utilizzato rispetto al prototipo omologato e, più in generale, sulla dimostrazione della continuità metrologica richiesta dalla nuova disciplina.

In questo senso, il ruolo dell'avvocato sarà destinato ad assumere una connotazione sempre più tecnica.

Non basterà più conoscere la giurisprudenza della Corte di cassazione o la disciplina dell'art. 142 del Codice della strada.

Diventerà sempre più importante comprendere il funzionamento del sistema di omologazione, la logica delle verifiche periodiche, il significato delle certificazioni tecniche e la funzione dei controlli documentali previsti dal decreto.

Anche il giudice sarà inevitabilmente chiamato a confrontarsi con una realtà profondamente diversa.

Le tre ordinanze della Cassazione avevano essenzialmente affrontato un problema di interpretazione normativa, chiarendo il significato dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada e distinguendo nettamente il concetto di approvazione da quello di omologazione.

Le controversie che nasceranno dopo l'entrata in vigore del D.M. 8 giugno 2026 potrebbero invece richiedere valutazioni assai più articolate, nelle quali la corretta interpretazione della norma dovrà intrecciarsi con la verifica della documentazione tecnica e con l'analisi delle concrete modalità di gestione del dispositivo.

Il processo, in altre parole, diventerà meno teorico e molto più fattuale.

È proprio questa, forse, la conseguenza più significativa della riforma.

Il legislatore secondario sembra aver accolto il messaggio proveniente dalla Corte di cassazione, scegliendo però una strada diversa da quella che molti avevano immaginato.

Non ha cercato di rafforzare l'efficacia probatoria dell'accertamento mediante nuove presunzioni normative.

Ha preferito costruire un sistema nel quale l'affidabilità della misurazione venga progressivamente dimostrata attraverso una serie di controlli tecnici documentati e verificabili.

La differenza è sostanziale.

Una presunzione tende a sottrarre spazio al contraddittorio.

Una documentazione completa, invece, lo rende semplicemente più consapevole e tecnicamente fondato.

È un approccio che appare perfettamente coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale non ha mai negato l'elevato grado di affidabilità degli strumenti elettronici di misurazione della velocità, ma ha costantemente richiesto che tale affidabilità trovasse un adeguato fondamento normativo e procedimentale.

Da questo punto di vista, il D.M. 8 giugno 2026 sembra rappresentare il punto di equilibrio tra due esigenze solo apparentemente contrapposte.

Da un lato, quella di assicurare agli organi di polizia strumenti tecnologicamente affidabili e giuridicamente solidi, indispensabili per garantire l'effettività dei controlli di velocità previsti dall'art. 142 del Codice della strada.

Dall'altro, quella di preservare integralmente il diritto di difesa del destinatario della sanzione, consentendogli di verificare che lo strumento utilizzato abbia realmente mantenuto, nel tempo, tutte le caratteristiche richieste dall'ordinamento.

In questa prospettiva, il decreto non riduce il ruolo del processo.

Lo rende, semmai, più maturo.

La discussione giudiziaria non sarà più dominata da una contrapposizione nominalistica tra approvazione ed omologazione, ma tenderà progressivamente a concentrarsi sull'effettiva qualità della prova tecnica prodotta dall'amministrazione.

È un cambiamento culturale prima ancora che normativo.

E, probabilmente, è proprio questa la sua portata più significativa.

 

7. Parte VI
Il D.M. 8 giugno 2026 chiude davvero il dibattito? Le questioni ancora aperte e il probabile futuro della giurisprudenza.
Se il D.M. 8 giugno 2026 modifica profondamente il futuro del contenzioso, resta tuttavia un ultimo interrogativo di carattere sistematico. La nuova disciplina chiude davvero il lungo conflitto interpretativo che aveva dato origine alle tre ordinanze della Cassazione oppure lascia ancora aperti alcuni spazi di incertezza destinati ad alimentare nuove questioni giuridiche? Nella Parte VI proveremo a rispondere a questa domanda, valutando se il decreto rappresenti un punto di arrivo o, piuttosto, l'inizio di una nuova stagione giurisprudenziale.

Le riforme più importanti non sono quelle che eliminano ogni incertezza interpretativa, ma quelle che riescono a spostare il livello del dibattito. Sotto questo profilo, il D.M. 8 giugno 2026 sembra destinato a produrre proprio tale effetto. Se, infatti, le tre ordinanze della Corte di cassazione avevano concentrato l'attenzione sul significato dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada e sulla necessità di distinguere nettamente tra approvazione ed omologazione, il nuovo decreto sembra avere definitivamente risolto tale problema, offrendo finalmente una disciplina organica dell'intero procedimento di omologazione. Ciò non significa, tuttavia, che il contenzioso sia destinato a scomparire. Più realisticamente, esso è destinato ad assumere una diversa configurazione, nella quale le questioni strettamente interpretative lasceranno progressivamente spazio a problemi di carattere tecnico, procedimentale e probatorio.

Il primo terreno sul quale è prevedibile un'evoluzione della giurisprudenza riguarda il rapporto tra il provvedimento di omologazione e la concreta gestione del singolo dispositivo. L'omologazione costituisce, infatti, un atto riferito al prototipo, mentre l'accertamento dell'illecito amministrativo viene inevitabilmente eseguito mediante un esemplare concreto, destinato ad essere utilizzato per anni, sottoposto a verifiche periodiche, ad interventi manutentivi e, non di rado, ad aggiornamenti software. È proprio in questo passaggio dal modello astratto al singolo apparecchio che potrebbero sorgere le future controversie.

La disciplina introdotta dagli Allegati A e B del decreto mostra una particolare attenzione proprio a tale profilo, imponendo verifiche iniziali, controlli successivi, prove di funzionalità e procedure di tracciabilità destinate a garantire che ogni dispositivo mantenga nel tempo le caratteristiche accertate in sede di omologazione. Resta tuttavia da verificare quale sarà l'atteggiamento della giurisprudenza quando il destinatario della sanzione contesterà non già la mancanza dell'omologazione, bensì la regolarità delle verifiche effettuate sullo specifico apparecchio.

È una distinzione che potrebbe assumere un'importanza decisiva.

Nel sistema precedente il giudizio ruotava prevalentemente attorno alla validità del titolo amministrativo.

Nel nuovo sistema il processo potrebbe invece concentrarsi sulla dimostrazione della continuità della conformità tecnica del dispositivo.

Non è un cambiamento meramente terminologico.

È il passaggio da una logica statica ad una logica dinamica dell'affidabilità.

La seconda questione riguarda gli aggiornamenti software.

Il decreto dedica particolare attenzione anche a tale aspetto, segno evidente che il legislatore secondario è pienamente consapevole del fatto che gli strumenti elettronici contemporanei non costituiscono più apparecchi immutabili, ma sistemi informatici destinati ad evolversi nel tempo.

Proprio questa evoluzione, tuttavia, potrebbe generare nuove problematiche interpretative.

Non ogni aggiornamento modifica le caratteristiche metrologiche del dispositivo.

Alcuni interventi riguardano esclusivamente aspetti organizzativi, di sicurezza informatica o di gestione dei dati.

Altri, invece, potrebbero incidere direttamente sugli algoritmi di elaborazione della misurazione o sulle modalità di acquisizione del dato.

Sarà probabilmente la futura giurisprudenza a dover individuare il punto di equilibrio tra queste diverse ipotesi, stabilendo quando un aggiornamento possa considerarsi neutro rispetto all'omologazione e quando, invece, renda necessario un nuovo procedimento tecnico di verifica.

È un problema che oggi possiamo soltanto intravedere, ma che appare destinato ad assumere crescente rilievo con l'evoluzione delle tecnologie di rilevazione.

Vi è poi un ulteriore aspetto che merita particolare attenzione.

Le tre ordinanze della Corte di cassazione avevano affrontato un tema eminentemente normativo, risolvibile attraverso l'interpretazione dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada.

Il D.M. 8 giugno 2026, invece, costruisce un sistema nel quale la documentazione tecnica assume un ruolo centrale.

Ciò comporta inevitabilmente una diversa distribuzione dell'attività probatoria all'interno del processo.

È verosimile che le future opposizioni ai verbali non si limiteranno più ad invocare astrattamente l'assenza dell'omologazione, ma richiederanno la produzione della documentazione attestante le verifiche di funzionalità, le certificazioni periodiche, gli interventi manutentivi e, più in generale, l'intera storia tecnica del dispositivo.

Da questo punto di vista, il nuovo sistema potrebbe determinare un significativo rafforzamento del principio di trasparenza amministrativa.

L'efficacia probatoria dell'accertamento non dipenderà soltanto dall'esistenza del provvedimento di omologazione, ma anche dalla concreta possibilità di ricostruire il percorso tecnico seguito dallo strumento sino al momento dell'accertamento.

È un'impostazione che appare pienamente coerente con i principi generali dell'attività amministrativa e con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, poiché consente al destinatario della sanzione di verificare non soltanto il risultato finale della misurazione, ma anche l'affidabilità del procedimento tecnico che ha condotto a tale risultato.

Non meno rilevante appare la questione relativa al rapporto tra il nuovo decreto e le circolari ministeriali emanate negli anni precedenti.

Per lungo tempo tali atti amministrativi hanno svolto una funzione di supplenza interpretativa in un settore caratterizzato da una disciplina normativa incompleta.

Oggi il quadro appare profondamente mutato.

La presenza di una regolamentazione dettagliata riduce inevitabilmente lo spazio applicativo delle precedenti indicazioni amministrative, le quali continueranno certamente ad avere rilievo quale strumento di indirizzo operativo, ma non potranno derogare né integrare disposizioni ormai compiutamente disciplinate dal decreto.

Anche sotto questo profilo, la riforma contribuisce a rafforzare la certezza del diritto, ricollocando le fonti amministrative nel ruolo loro proprio e restituendo centralità alla disciplina regolamentare.

Infine, non può essere trascurata una considerazione di carattere più generale.

Le tre ordinanze della Corte di cassazione sono state talvolta lette come decisioni destinate ad ostacolare l'attività di controllo della velocità.

Una simile interpretazione appare, oggi più che mai, riduttiva.

La loro funzione non è mai stata quella di limitare gli strumenti di accertamento a disposizione degli organi di polizia, bensì quella di pretendere che tali strumenti trovassero fondamento in un procedimento amministrativo conforme alla legge.

Il D.M. 8 giugno 2026 sembra avere pienamente recepito tale indicazione.

Per questo motivo, la futura giurisprudenza non sarà probabilmente chiamata a riesaminare il principio affermato dalle ordinanze del 2024 e del 2025.

Sarà invece chiamata a verificare se, nel caso concreto, il complesso sistema di garanzie introdotto dal decreto sia stato effettivamente rispettato.

È una differenza sostanziale.

La Cassazione ha definito le regole.

Il decreto le ha trasformate in procedure.

Il processo sarà chiamato a verificare che quelle procedure siano state correttamente applicate.

Ed è probabilmente proprio in questo dialogo permanente tra norma, tecnica e giurisdizione che si giocherà il futuro dell'intero sistema di accertamento elettronico della velocità.

 

8. Conclusioni
Dall'omologazione dell'apparecchio all'affidabilità della prova: il vero significato del D.M. 8 giugno 2026.
Dopo avere ricostruito il percorso che conduce dalle tre ordinanze della Corte di cassazione al D.M. 8 giugno 2026, resta un'ultima domanda: quale insegnamento sistematico lascia questa vicenda? Le Conclusioni proveranno a dimostrare che il vero risultato della riforma non consiste soltanto nell'avere introdotto una nuova disciplina dell'omologazione, ma nell'avere ridefinito il rapporto tra tecnologia, attività amministrativa e prova dell'illecito nel diritto della circolazione stradale.

Al termine dell'analisi emerge con sufficiente chiarezza come il D.M. 8 giugno 2026 non possa essere letto soltanto come un nuovo regolamento tecnico destinato a disciplinare l'omologazione dei dispositivi per il controllo della velocità. Una simile prospettiva, pur corretta sul piano formale, finirebbe infatti per cogliere soltanto la superficie del fenomeno, lasciando in ombra il profondo mutamento culturale che la nuova disciplina sembra esprimere.

Per comprendere la reale portata della riforma occorre infatti collocarla all'interno del percorso giurisprudenziale che l'ha preceduta.

Le ordinanze della Corte di cassazione civile, Sez. II, n. 10505 del 18 aprile 2024, n. 20913 del 26 luglio 2024 e n. 12924 del 14 maggio 2025 non hanno semplicemente riaffermato la distinzione tra approvazione ed omologazione prevista dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada. Hanno posto un problema assai più ampio, destinato a travalicare il caso concreto: quale grado di affidabilità deve possedere una prova tecnologica affinché possa costituire valido fondamento dell'esercizio del potere sanzionatorio?

È proprio questa domanda che, implicitamente, attraversa l'intera vicenda normativa.

La Cassazione non ha mai negato l'utilità degli strumenti elettronici né ha mai manifestato sfiducia nei confronti dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di rilevazione della velocità. Al contrario, le tre ordinanze hanno costantemente riconosciuto l'importanza della misurazione automatizzata quale strumento essenziale per la tutela della sicurezza della circolazione. Ciò che la Corte ha richiesto è stato qualcosa di diverso: che tale affidabilità non fosse semplicemente presunta, ma trovasse fondamento in un procedimento normativamente disciplinato, verificabile e conforme alle previsioni legislative.

Il D.M. 8 giugno 2026 costituisce, sotto questo profilo, la risposta regolamentare a quella precisa sollecitazione giurisprudenziale.

Il decreto non modifica il contenuto dell'art. 142 del Codice della strada, né introduce nuove presunzioni di validità degli accertamenti. Sceglie invece una strada assai più articolata, costruendo un sistema nel quale l'attendibilità della rilevazione non deriva più esclusivamente dall'esistenza di un provvedimento amministrativo di omologazione, ma dall'intera sequenza di attività tecniche che accompagnano la vita del dispositivo: omologazione del prototipo, conformità degli esemplari prodotti, verifiche iniziali, controlli periodici, tarature, manutenzioni, aggiornamenti software, verifiche di funzionalità e completa tracciabilità documentale.

È probabilmente questo l'aspetto più innovativo dell'intera riforma.

L'attenzione dell'ordinamento si sposta progressivamente dall'apparecchio al procedimento.

Nel sistema previgente il dispositivo rappresentava il principale oggetto della verifica giuridica.

Nel nuovo sistema, invece, il vero protagonista diventa il percorso tecnico-amministrativo che consente di dimostrarne, nel tempo, la costante affidabilità.

La differenza è meno appariscente di quanto possa sembrare, ma segna un cambiamento di prospettiva di notevole rilievo.

Non è più sufficiente che uno strumento sia stato correttamente progettato.

Occorre che l'amministrazione sia in grado di dimostrare che esso abbia continuato a funzionare secondo gli standard richiesti durante tutto il periodo del suo utilizzo.

In questa prospettiva, il D.M. 8 giugno 2026 realizza un significativo rafforzamento del principio di trasparenza amministrativa.

La prova dell'illecito amministrativo non viene più costruita attraverso una presunzione fondata sulla mera esistenza dell'apparecchio, ma mediante un sistema documentale che rende verificabile ogni fase della sua vita operativa.

Si tratta di una soluzione che, da un lato, aumenta il livello di tutela del cittadino e del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., mentre, dall'altro, offre agli organi di polizia e agli enti proprietari delle strade un quadro normativo finalmente chiaro, stabile e coerente con l'evoluzione della giurisprudenza.

Naturalmente, il nuovo decreto non esaurisce ogni possibile questione interpretativa.

Come si è cercato di evidenziare nelle pagine precedenti, il futuro contenzioso tenderà probabilmente a concentrarsi su aspetti diversi rispetto al passato: la corretta esecuzione delle verifiche di funzionalità, la gestione degli aggiornamenti software, la documentazione della continuità metrologica, l'onere di produzione della documentazione tecnica e, più in generale, la concreta dimostrazione dell'affidabilità del singolo dispositivo utilizzato nell'accertamento.

Si tratta, tuttavia, di problematiche profondamente diverse da quelle che avevano originato il contrasto interpretativo degli ultimi anni.

Il dibattito non riguarderà più la distinzione concettuale tra approvazione ed omologazione.

Riguarderà la concreta applicazione di un sistema regolamentare finalmente compiuto.

Ed è proprio questa, forse, la più significativa eredità lasciata dalle tre ordinanze della Corte di cassazione.

Esse non hanno imposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di introdurre una disciplina più severa.

Hanno imposto qualcosa di più ambizioso: costruire una disciplina capace di spiegare, documentare e rendere controllabile il processo attraverso il quale nasce la prova tecnica dell'eccesso di velocità.

Da questo punto di vista, il D.M. 8 giugno 2026 rappresenta molto più di un regolamento amministrativo.

Esso costituisce il punto di incontro tra tecnica, diritto amministrativo, diritto processuale e giurisprudenza di legittimità.

È la dimostrazione di come il dialogo tra giudice e amministrazione possa contribuire non soltanto a risolvere un problema interpretativo, ma anche a migliorare la qualità complessiva dell'ordinamento.

Ed è forse proprio questa la lezione più importante che questa vicenda consegna agli operatori del diritto.

La tecnologia non sostituisce la regola giuridica.

La rende, semmai, ancora più necessaria.

L'affidabilità della prova elettronica non può essere affidata alla sola evoluzione degli strumenti di misurazione, ma deve trovare fondamento in un procedimento normativamente disciplinato, tecnicamente controllabile e processualmente verificabile.

In definitiva, il D.M. 8 giugno 2026 non rappresenta il punto di arrivo della disciplina degli strumenti di controllo della velocità.

Rappresenta, piuttosto, l'inizio di una nuova stagione del diritto della prova tecnica nella circolazione stradale, nella quale il tema centrale non sarà più stabilire se un dispositivo possa essere utilizzato, ma verificare se l'intero percorso che conduce dalla sua omologazione all'accertamento della violazione sia stato rigorosamente rispettato.

 

 

Documento inserito il 12/07/2026

 

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