Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 08/06/2026
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2026
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 giugno 2026
Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada.
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 159 del 11/07/2026)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «Codice»;
Visto l'art. 35 del Codice, che definisce le competenze per impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale e stabilisce i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, nonché per adeguare, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le norme del regolamento alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia;
Visto l'art. 45, comma 6 del codice, che disciplina l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi, apparecchiature ed altri mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di eventuali altri specifici requisiti;
Visto l'art. 142, comma 6, del codice;
Visto l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
Visto l'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «Regolamento»;
Visto l'art. 192 del regolamento, che disciplina le procedure per l'approvazione e l'omologazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, che disciplina, tra l'altro, le procedure per le verifiche di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità e, in particolare, l'art. 1;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno 11 aprile 2024, n. 105, che disciplina le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del codice;
Sentito Accredia, quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della difesa;
Tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico istituito con il Ministero dell'interno, il Ministero delle imprese e del made in Italy ed ANCI, sull'omologazione e approvazione di tutti i dispositivi strumentali per l'accertamento da remoto di infrazioni al codice della strada, istituito con nota del Capo di Gabinetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 33115 del 6 settembre 2024;
Considerata, anche alla luce delle risultanze del tavolo tecnico, la necessità di fissare requisiti univoci cui si devono uniformare tutti i dispositivi e i sistemi nell'effettuazione delle misurazioni per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità, giusto il combinato disposto degli articoli 45, comma 6, e art. 142, comma 6, del codice nonché dell'art. 192 del regolamento;
Visto il parere espresso dal Ministero delle imprese e del made in Italy con nota prot. n. 5855 del 18 marzo 2025;
Vista la nota prot. n. 7609 del 23 marzo 2025 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al Ministero delle imprese e del made in Italy di ritirare la notifica avviata ai fini della procedura di informazione ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535, ritenendo necessari accertamenti tecnici finalizzati ad un preventivo censimento dei dispositivi in uso, con l'obiettivo di accertare sia il numero dei dispositivi effettivamente utilizzati che il relativo regime di approvazione;
Vista la nota prot. n. 8836 del 27 marzo 2025 con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato l'avvenuta archiviazione da parte della Commissione europea del dossier di notifica relativo allo schema di decreto trasmesso in data 18 marzo 2025;
Viste le note del 27 marzo 2025 e del 30 marzo 2025 con le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato all'ANCI la necessità di avviare un censimento in grado di fornire, su scala nazionale, regionale e locale, un univoco quadro quantitativo e qualitativo sui dispositivi in uso, posto che la disponibilità di un quadro statistico analitico rappresenta un presupposto irrinunciabile nella prospettiva di un riordino delle regole di settore, sia attraverso la definizione del decreto sugli standard e sulle procedure di omologazione sia nell'ottica di prevenire situazioni di incertezza sulla perdurante regolarità nel tempo del regime approvativo dei singoli dispositivi, in relazione anche alle eventuali estensioni delle singole approvazioni e giusta nota di riscontro del Presidente dell'ANCI del 29 aprile 2025 corredata dei dati raccolti a seguito della ricognizione effettuata;
Visto il decreto 18 agosto 2025, n. 305, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di quanto previsto dal citato art. 5-bis del decreto-legge n. 73 del 2005, relativo alle modalità di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati sui dispositivi per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la nota prot. n. 3141 del 30 gennaio 2026, con cui è stato ritrasmesso lo schema del decreto al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;
Vista la nota prot. n. 4317 del 3 febbraio 2026, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato l'avvenuta notifica alla Commissione europea in pari data n. 2026/0053/IT - T40T del progetto di norma predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la disciplina dell'omologazione dei dispositivi e delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di controllo per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità;
Considerato che nel periodo di tre mesi dall'avvenuta notifica del progetto di norma presso la Commissione europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017, non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri dell'Unione europea;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 08/2026 espresso nella seduta della Terza sezione del 20 maggio 2026 che «riguarda l'individuazione dei requisiti univoci cui si devono uniformare tutti i dispositivi e i sistemi nell'effettuazione delle misurazioni per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità, giusto il combinato disposto degli articoli 45, comma 6 e 142, del codice della strada nonché dell'art. 192 del regolamento ed il relativo regime applicativo, con esclusione delle valutazioni sul contenuto dell'allegato B»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione del prototipo, della taratura e delle verifiche di funzionalità dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di cui all'art. 45, comma 6 del codice, definiti nell'allegato A come dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'art. 142 del medesimo codice.
2. L'omologazione del prototipo è eseguita per accertare che i dispositivi o i sistemi prodotti in conformità al predetto prototipo siano idonei come misuratori di velocità e soddisfino i requisiti richiesti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Omologazione
1. All'esito positivo della verifica delle condizioni di cui all'art. 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia il decreto di omologazione del prototipo che è comunicato al produttore e pubblicato sul sito internet istituzionale dello stesso Ministero.
2. Il decreto di omologazione consente al produttore cui è stato rilasciato di produrre, in conformità al suddetto prototipo, gli esemplari dei dispositivi e sistemi ai fini del loro impiego per le finalità di cui all'art. 1.
Art. 3
Caratteristiche e requisiti
1. I dispositivi ed i sistemi di controllo impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad omologazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 2, del regolamento. Le caratteristiche del prototipo sono riportate nella tabella identificativa del dispositivo o sistema ed i requisiti per l'omologazione dei prototipi sono contenuti nel Capo 1 dell'allegato A.
Art. 4
Taratura e verifiche di funzionalità in fase iniziale e periodica
1. La taratura e le verifiche di funzionalità in fase iniziale e periodica sono eseguite per accertare che ogni esemplare del dispositivo o sistema con funzione di misura soddisfi, durante tutta la sua vita utile, i requisiti per la misura della velocità e mantenga le prestazioni richieste nel Capo 2 dell'allegato A.
2. In caso di esito negativo delle tarature, il dispositivo o il sistema non possono essere utilizzati fino a nuova taratura iniziale o periodica con esito positivo.
3. In caso di esito negativo delle verifiche di funzionalità, il dispositivo o il sistema non possono essere utilizzati fino ad esito positivo delle stesse.
Art. 5
Controlli di conformità
1. I controlli di conformità sulla produzione dei dispositivi o dei sistemi, ai sensi dell'art. 192, comma 8, del regolamento, sono effettuati da organismi accreditati ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con successivo decreto adottato dalla competente Direzione generale del medesimo Ministero.
2. Ai fini del presente articolo, gli organismi eseguono:
a) la verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo del produttore presso gli impianti di produzione nel caso non sia disponibile la certificazione ISO 9001;
b) la verifica della conformità del prodotto al tipo omologato presso gli impianti produttivi del produttore o presso la rete di distribuzione o presso la rete commerciale, compresi i dispositivi e i sistemi già in uso.
3. Le verifiche, di cui al comma 2, lettera b), sono effettuate ogni tre anni, in presenza di certificazione ISO 9001; in caso contrario sono effettuate annualmente. Tali verifiche sono condotte su almeno due campioni, e comunque in numero non inferiore al 5%, scelti in modalità casuale tra quelli prodotti nell'ultimo anno solare con spese a carico dei medesimi produttori.
4. Le verifiche, di cui al comma 2, possono essere effettuate anche dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con spese a carico del produttore.
5. In caso di nuove richieste di omologazione, ai fini dell'idoneità alla produzione in serie è obbligatorio il possesso della certificazione ISO 9001.
6. Per i dispositivi e sistemi già in uso, l'idoneità alla produzione in serie è sostituita dalla conformità al prototipo di cui all'art. 192, commi 7 e 8 del regolamento, dal certificato di taratura periodica o iniziale e dalle verifiche di funzionalità, in corso di validità.
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. L'allegato B reca l'elenco dei decreti di approvazione dei prototipi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, conformi alle disposizioni di cui al Capo 1 dell'allegato A del presente decreto. I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti di cui all'allegato B si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto. Per quelli non ancora posti in uso le disposizioni relative alla taratura iniziale e alle verifiche di funzionalità in fase iniziale, di cui al Capo 2 dell'allegato A, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi di cui all'allegato B riportano sulla targhetta identificativa, entro la prima taratura utile, gli estremi del presente decreto in aggiunta a quelli già presenti.
3. Il titolare dell'approvazione di un prototipo, approvato prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, già in possesso di idonea documentazione, che dimostri il rispetto dei requisiti di taratura ed i test di laboratorio previsti dal Capo 1 dell'allegato A, può richiedere l'omologazione ai sensi del presente decreto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si esprime nei successivi sessanta giorni adottando, in caso di verifica positiva, il relativo decreto di omologazione.
4. Il titolare dell'approvazione di un prototipo, approvato prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, può richiedere l'omologazione ai sensi del presente decreto, integrando la documentazione presentata in occasione dell'approvazione, secondo quanto previsto dai Capi 1 e 3 dell'allegato A, ad eccezione della sperimentazione prevista in caso di sistemi di misurazione della velocità media.
5. Le disposizioni relative alla taratura periodica e alle verifiche di funzionalità periodiche di cui al Capo 2 dell'allegato A e quelle relative al comma 2, si applicano in occasione della scadenza del certificato di taratura posseduto, rilasciato ad ogni singolo dispositivo o sistema contenuto nell'allegato B, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le richieste di approvazione di prototipi, presentate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non ancora definite, sono convertite d'ufficio in istanze di omologazione ai sensi del presente decreto.
7. Le richieste di estensione di approvazione di prototipi, tra quelli contenuti nell'allegato B, presentate precedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto e non ancora definite, sono considerate istanze di estensione di omologazione. Le richieste di estensione di approvazione di prototipi di cui ai commi 3 e 4, già presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, possono essere valutate solo successivamente all'ottenimento dell'omologazione.
8. Dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere avanzate richieste di approvazione di prototipi.
Art. 7
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, prot. n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, è abrogato ad eccezione del Capo 7 dell'allegato e delle disposizioni relative alle tarature periodiche. La validità di queste ultime cesserà decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 8 giugno 2026
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2090
ALLEGATO A
Caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada.
ALLEGATO B
Elenco dei decreti di approvazione dei prototipi dei dispositivi e sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità emanati ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282.
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