Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 20913 del 26 luglio 2024

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 20913 del 26/07/2024
Circolazione stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della strada e artt. 192 e 345 Regolamento CdS - Eccesso di velocità - Accertamento dell'infrazione - Apparecchiatura di rilevamento approvato ma non debitamente omologato - Illegittimità - La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 D.Lgs. 285/1992 in quanto procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi.


RITENUTO IN FATTO

(Soggetto 1) propone al Giudice di pace di (Omissis) nei confronti del Comune di (Omissis) opposizione a verbale di contestazione della violazione dell'art. 142 co. 8 codice della strada (c.d.s.) per eccesso di velocità, rilevata tramite autovelox. Il Giudice di pace accoglie l'opposizione.

Il Tribunale riforma e conferma il verbale.

La parte privata ricorre in cassazione con cinque motivi.

La p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il primo motivo (p. 4) denuncia extrapetizione ex art. 112 c.p.c. poiché la p.a. non ha domandato in appello di confermare il verbale, ma solo di accogliere l'appello e rigettare l'opposizione originariamente proposta.

Il secondo motivo (p. 6) denuncia che è viziata la motivazione sull'eccezione relativa all'alterazione del software.

Il terzo motivo (p. 7) denuncia l'omesso esame del fatto dell'alterazione del software.

Il quarto motivo (p. 10) denuncia il difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità. Si deduce violazione dell'art. 142 co. 6 c.d.s. e dell'art. 192 co. 1 reg. esec. D.P.R. 495/92.

Il quinto motivo fa valere la sostanza del quarto motivo sotto il profilo della denuncia di falsa interpretazione dell'art. 142 co. 6 c.d.s. con violazione dell'art. 3 cost.

2. - Delibati i motivi secondo la ragione più liquida, si anticipa l'esame del quarto e del quinto motivo.

Il quarto e il quinto motivo sono fondati.

Per le ragioni giuridiche a fondamento del giudizio di fondatezza si rinvia integralmente - ex art. 118 co. 1 ultima parte disp. att. c.p.c. - a Cass. 10505/2024, p. 4-7, paragrafo n. 2.

Infatti, tali motivi fanno valere la questione relativa al difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità già affrontata dalla pronuncia menzionata e risolta nel senso che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 D.Lgs. 285/1992. Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 D.Lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 del D.P.R. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi.

Il controricorrente non offre argomenti per discostarsi da Cass. 10505/2024 (nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale, Cass. 10505/2024 è criticata con rilievi che essa ha già respinto).

3. - L'accoglimento del quarto e del quinto motivo determina l'assorbimento dei restanti motivi, con decisione nel merito di annullamento del verbale impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione impugnato; condanna la parte controricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in Euro 440, oltre a Euro 100 per esborsi, per il giudizio di appello e in Euro 370, oltre a Euro 100 per esborsi, per il giudizio di legittimità, il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Così deciso a Roma, il 10 luglio 2024.

Depositato in cancelleria il 26 luglio 2024.

 

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