Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 10662 del 13 agosto 2026

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo

 

Prot.: 0010662 del 13/08/2026

 

OGGETTO: Decreto 8 giugno 2026 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2026 - Indicazioni operative per la fase di prima applicazione.

(Indirizzi omessi)

 

   Con la pubblicazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 giugno 2026 vengono definiti le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione del prototipo, della taratura e delle verifiche di funzionalità dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di cui all’articolo 45, comma 6, del Codice della strada, impiegati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità da remoto, dando attuazione alla predetta norma e all'articolo 142 del Codice stesso.

   Il decreto rappresenta un importante tassello di un percorso di progressivo rafforzamento delle garanzie poste a presidio della correttezza degli accertamenti effettuati con i dispositivi di rilevamento della velocità. Il provvedimento si inserisce nel quadro coordinato di misure a tutela della mobilità veicolare che disciplinano la materia, concernenti la regolare collocazione delle postazioni di controllo, il censimento dei dispositivi attraverso la piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli obblighi di taratura e verifica periodica di funzionalità e la tracciabilità dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature.

   Le nuove disposizioni disciplinano il passaggio dal previgente regime di approvazione contenuto nel Decreto MIT n. 282/2017, espressamente abrogato dall’art. 7, al nuovo sistema di omologazione, prevedendo che i dispositivi conformi ai prototipi individuati nell'Allegato B si intendano omologati ai fini del decreto, e dettano le ulteriori prescrizioni applicabili ai dispositivi già in esercizio e a quelli non ancora posti in uso.

   L'omologazione costituisce dunque l'elemento fondamentale del sistema di utilizzo dei dispositivi, ma non l'unico. L'affidabilità dell'accertamento, infatti, deriva dal corretto funzionamento di tutte le garanzie previste dall'ordinamento, che operano in modo complementare e concorrono ad assicurare l’uniformità dell'azione amministrativa, la trasparenza e la tutela dei diritti dei cittadini.

   In tale contesto, le Prefetture sono chiamate a svolgere un importante ruolo di coordinamento tra gli enti proprietari delle strade e gli organi di Polizia stradale, garantendo l'applicazione uniforme della nuova disciplina e accompagnando gli enti nella fase transitoria di applicazione e di adeguamento regolata dall’art. 6 del decreto, che andrà dunque applicato nel rispetto del suo carattere puntuale e differenziato.

   Il Decreto omologa tutti i dispositivi e i sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti elencati nell’allegato B tenuto conto delle nuove disposizioni contenute nel Capo 1 dell’allegato A.

   Si raccomanda, pertanto, di voler promuovere una ricognizione dei dispositivi presenti sui rispettivi territori provinciali di competenza, verificando, d'intesa con gli enti interessati, la loro posizione rispetto al nuovo quadro regolatorio e il costante aggiornamento delle informazioni presenti nella piattaforma ministeriale di censimento, quale strumento essenziale per assicurare la piena conoscibilità e tracciabilità dei dispositivi impiegati. A tale riguardo si rimanda alle disposizioni dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la recente circolare prot. 17852 del 13 luglio 2026.

   Particolare rilievo assume la disciplina contenuta nell'articolo 4 del testo, dedicata alla taratura e alle verifiche di funzionalità degli apparecchi di rilevazione.

   L'articolo 4 del decreto stabilisce che la taratura e le verifiche di funzionalità, sia in fase iniziale sia periodica, siano effettuate per accertare che ciascun dispositivo mantenga, durante tutto il tempo del suo utilizzo, i requisiti metrologici e le prestazioni richieste per la misurazione della velocità.

   Sul punto si allega la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 17 luglio u.s. in cui si richiama l'attenzione degli organi accertatori sulla necessità di assicurare il rigoroso rispetto delle verifiche periodiche e della taratura previste dalla normativa, nonché la puntuale conservazione della relativa documentazione tecnica. Tali adempimenti non rappresentano un mero onere formale, ma costituiscono un presidio sostanziale di affidabilità dell'accertamento e assumono particolare rilievo nell'ambito dell'eventuale contenzioso.

   A tal fine, si raccomanda di mantenere un costante raccordo con gli enti proprietari delle strade e gli organi di polizia stradale, fornendo loro indicazioni coerenti con il contenuto del decreto e promuovendo ogni iniziativa utile ad assicurare una uniforme applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRETTORE CENTRALE
Amato

 

 

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