Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 20354 del 17 luglio 2026
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Prot.: 300/STRAD/1/0000020354.U/2026 del 17/07/2026
OGGETTO: Decreto recante la definizione delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione del prototipo, della taratura e delle verifiche di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
(Indirizzi omessi)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10.06.2026 (di seguito solo Decreto) che definisce le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione del prototipo, di esecuzione della taratura e delle verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (1).
Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto (2) sostituiscono quelle contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282/2017 (3), espressamente abrogato dall'art. 7 ad eccezione della disciplina della segnalazione e visibilità delle postazioni di rilevamento (4).
Nel determinare i requisiti che devono essere soddisfatti dai prototipi per ottenere l'omologazione, il Decreto omologa, altresì, tutti i dispositivi e i sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti elencati nell'Allegato B in considerazione della loro conformità alle nuove disposizioni contenute nel Capo 1 dell'Allegato A.
Pertanto, dal 12 luglio 2026, tutti i dispositivi e i sistemi conformi ai prototipi indicati nell'allegato B, siano o meno già in uso, sono da considerarsi omologati (5).
I restanti dispositivi, approvati in epoca antecedente al DM 282/2017, possono comunque ottenere l'omologazione a seguito di richiesta di omologazione avanzata dal titolare dell'approvazione del prototipo secondo le modalità di cui all'art. 6, commi 3 e 4, del Decreto.
Per gli aspetti di specifico interesse degli organi di polizia stradale si richiama l'attenzione su:
- le procedure per l'esecuzione delle verifiche della funzionalità successive all'omologazione (6), in particolare in fase iniziale, che hanno subito una sostanziale modifica. L'allegato A del Decreto prevede procedure differenziate per i dispositivi che accertano la velocità istantanea e per i sistemi che accertano la velocità media e introduce campioni numerici minimi e percentuali minime di acquisizione dei veicoli transitati, oltre alla verifica documentata di ogni singolo transito, anche attraverso l'uso di sistemi video ausiliari (7);
- la tabella identificativa del dispositivo contiene le caratteristiche e le modalità di funzionamento del prototipo delle quali si deve tenere conto nell'esecuzione delle verifiche di funzionalità, in relazione alla modalità d'impiego su cui è intervenuta la taratura;
- il certificato di conformità, rilasciato dal titolare dell'omologazione su carta intestata per ciascun dispositivo o sistema, deve essere conservato dall'utilizzatore (8);
- il verbale di verifica di funzionalità, deve riportare l'esito positivo di ogni attività oggetto della verifica ed essere conservato dall'organo di polizia stradale che utilizza il dispositivo o sistema. A tale scopo si allegano due modelli che possono essere utilizzati per documentare le attività per la verifica di funzionalità, inziale o periodica, dei dispositivi per l'accertamento della velocità istantanea (all. 1) e dei sistemi per l'accertamento della velocità media (all. 2).
Si evidenzia, altresì, che anche i dispositivi e i sistemi omologati secondo le disposizioni del Decreto devono essere censiti e pubblicati sulla piattaforma telematica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (9), presupposto per il legittimo utilizzo delle apparecchiature. Sullo specifico punto si allega la circolare n. 17852 del 13.07.2026 (all. 3), con la quale il citato Dicastero ritiene sufficiente l'indicazione degli estremi del decreto di approvazione riportata nella piattaforma telematica in corrispondenza di ogni singolo dispositivo o sistema.
Al fine di garantire una corretta informazione all'utenza, il verbale di contestazione delle violazioni rilevate dal 12 luglio 2026 con una delle apparecchiature indicate nell'allegato B del decreto deve riportare l'indicazione che l'apparecchiatura utilizzata è "omologata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale n. 125/2026 del MIT".
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Renato Cortese
(1) A seguito del combinato disposto degli artt. 45 e 142, comma 6, del codice della strada e dell'art. 192 del regolamento di esecuzione del codice.
(2) In vigore dal 12 luglio 2026.
(3) Il Decreto, sebbene contenga nuove procedure per la taratura delle apparecchiature, mantiene in vigore anche le disposizioni riguardanti le tarature contenute nel DM 282/2017, ma solo per un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto. Pertanto, fino a tale scadenza, i certificati di taratura in corso di validità rilasciati con le procedure di cui al DM 282/2017 continuano ad essere efficaci. In ogni caso, dal 12 luglio 2026 le nuove tarature da effettuare alla scadenza del certificato di taratura rilasciato ai sensi del DM 282/2017 devono rispettare le disposizioni del Capo 2 dell'allegato A del Decreto.
(4) Contenuta nel Capo 7 dell'Allegato del DM 282/2017.
(5) Cfr, Art, 6, comma 1, del Decreto.
(6) Il Decreto precisa che le verifiche di funzionalità non servono a misurare la precisione metrologica (oggetto della taratura), ma ad accertare l'assenza di malfunzionamenti e il corretto funzionamento complessivo del dispositivo.
(7) Cfr. paragrafi 2.12 e seguenti dell'Allegato A.
(8) Per i dispositivi o sistemi di cui all'Allegato B, il certificato di conformità è rilasciato in occasione della prima taratura periodica successiva al 12 luglio 2026.
(9) Istituita con decreto direttoriale 18 agosto 2025, n. 305.
ALLEGATI
Verbale di verifica di funzionalità dei dispositivi per il rilevamento della velocità istantanea
Verbale di verifica di funzionalità dei sistemi per il rilevamento della velocità media
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