Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Dirigenziale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/08/2025, n. 305

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per il trasporto pubblico locale

 

DECRETO DIRIGENZIALE 18 agosto 2025, n. 0000305

Modalità di Istituzione e Funzionamento della Piattaforma Telematica per la Trasmissione dei Dati sui Dispositivi per l'Accertamento delle Violazioni dei Limiti di Velocità e Comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(non pubblicato in G.U.)

 

Il Direttore Generale

 

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare l’articolo 142, comma 6, il quale prevede che «Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente ad oggetto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e, nello specifico, l’articolo 345, rubricato «Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità»;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, avente ad oggetto «Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale», il quale prevede che «Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2»;

VISTO l’articolo 61 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale dispone che «Agli enti locali è consentita l’attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250»;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 1997, recante «Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno 11 aprile 2024, avente ad oggetto «Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992»;

VISTO l’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, il quale dispone che «Le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, recante «Individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero medesimo»;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’attività amministrativa e la gestione 16 gennaio 2025, n. 11, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 3 marzo 2025 al n. 624, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2025 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTO il decreto legge 21 maggio 2025, n. 73, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti», convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 luglio 2025, e dell’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 giugno 2025, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale al Dott. Gaetano Servedio, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nominato Direttore Generale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2025;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 22876, del 08 agosto 2025, con cui è stato richiesto il prescritto sentito al Ministero dell’interno;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73, nella parte in cui prevede per le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’obbligo di trasmettere i dati relativi alle apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità, utilizzati ai fini di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285/1992, al fine del legittimo utilizzo di tali apparecchiature;

 

DECRETA

 

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell’articolo 5, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, il presente decreto disciplina:
   a) le modalità di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità, utilizzati ai fini di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285/1992, da parte delle amministrazioni e dagli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992;
   b) le modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dati suddetti ai fini della pubblicazione sul portale istituzionale del medesimo Ministero.

2. La comunicazione di cui al comma 1 costituisce condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi o sistemi, ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, terzo periodo, del citato decreto legge.

 

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, trovano applicazione le seguenti definizioni:
   a) «amministrazione ed ente competenti»: l’amministrazione e l’ente da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, che comunicano i dati relativi ai dispositivi o sistemi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   b) «dispositivo o sistema»: qualsiasi dispositivo, strumento, apparecchiatura, mezzo tecnico di controllo o l’insieme degli stessi, debitamente omologato o approvato, per il rilevamento della velocità dei veicoli, utilizzato ai fini di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285/1992;
   c) «piattaforma telematica»: il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati dei dispositivi o sistemi, ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73.

 

Articolo 3
(Piattaforma telematica e modalità di comunicazione dei dati)

1. La piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi è istituita presso il centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione.

2. Le amministrazioni e gli enti competenti accedono alla piattaforma telematica al fine di comunicare i dati dei dispositivi o sistemi direttamente o per conto di altri soggetti, nei limiti delle rispettive competenze.

3. Le amministrazioni e gli enti competenti, a seguito dell’accesso alla piattaforma telematica, acquisiscono e compilano l’apposito documento, inserendo i seguenti dati:
   a) la denominazione dell’amministrazione o dell’ente competente che trasmette i dati;
   b) il codice dell’amministrazione o dell’ente competente, rilasciato dal centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione;
   c) il codice catastale dell’amministrazione o dell’ente per il quale l’amministrazione o l’ente competente sta trasmettendo i dati, ove applicabile;
   d) gli estremi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione o estensione del dispositivo o sistema;
   e) il tipo di dispositivo o sistema;
   f) la marca del dispositivo o sistema, che corrisponde al titolare dell’approvazione;
   g) il modello del dispositivo o sistema, riportato nel decreto di cui alla lett. d);
   h) la versione del modello del dispositivo o sistema, se presente nel decreto di cui alla lett. d);
   i) il numero di matricola.

4. Il documento compilato di cui al comma 3 è trasmesso tramite la piattaforma telematica.

5. Ogni variazione delle informazioni comunicate deve essere tempestivamente aggiornata attraverso una nuova comunicazione. Le amministrazioni e gli enti competenti modificano i dati precedentemente trasmessi mediante l’inserimento di nuovi dati, che comporta la completa sostituzione delle informazioni già comunicate.

6. A seguito della ricezione della comunicazione secondo quanto disposto dal presente articolo, la piattaforma telematica pubblica i relativi dati con le modalità di cui all’articolo 5.

 

Articolo 4
(Accesso alla piattaforma telematica)

1. L’accesso alla piattaforma telematica da parte delle amministrazioni e degli enti competenti avviene tramite il Portale dell’Automobilista o il Portale del Trasporto, con l’utilizzo delle credenziali rilasciate dal centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, al fine di svolgere le funzionalità descritte all’articolo 3.

 

Articolo 5
(Pubblicazione dei dati)

1. I dati di cui all’articolo 3, trasmessi dalle amministrazioni e dagli enti competenti secondo le modalità descritte dal presente decreto, sono pubblicati sul portale istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso l’interoperabilità tra la piattaforma telematica e il portale, al fine di garantirne la consultazione e il legittimo utilizzo dei dispositivi o sistemi.

2. L’elenco dei dispositivi o sistemi legittimamente impiegati sul territorio nazionale, pubblicato sul portale istituzionale, è aggiornato sulla base dei dati trasmessi dalle amministrazioni e dagli enti competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 e secondo le modalità descritte dal presente decreto.

 

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. Ai fini dell’avvio operativo della piattaforma telematica, il presente decreto acquista efficacia dalla data indicata con successivo provvedimento del Direttore Generale per la motorizzazione pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto trovano applicazione decorsi sessanta giorni dalla data indicata nel provvedimento di cui al comma 2.

 

Il Direttore
(dott. Gaetano Servedio)
Firmato digitalmente

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale