Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 13731 del 12 maggio 2026
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Prot.: 300/STRAD/1/0000013731.U/2026 del 12/05/2026
OGGETTO: Legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione con modificazioni del decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”.
(Indirizzi omessi)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026, è stata pubblicata la legge 24 aprile 2026, n. 54 (1), di conversione del decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23.
Facendo seguito a quanto già comunicato in merito al contenuto del decreto-legge con circolare n. 8472 del 24.03.2026, per gli aspetti di specifico interesse per gli organi di controllo, si segnalano le modifiche degli artt. 7 e 158 del codice della strada.
La prima modifica dell’art. 7 ha interessato il comma 15-bis, in tema di attività abusiva di parcheggiatore o di guardiamacchine (2). La novella, rispetto alla precedente formulazione della norma (3), nel confermare la rilevanza penale del fatto commesso impiegando minori, prevede un meccanismo progressivo che comporta:
- il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria quando, successivamente all’accertamento definitivo (4) della prima violazione ne viene commessa un’altra;
- la configurazione di illeciti penali per i medesimi fatti che vengano commessi successivamente.
Occorre sottolineare che per concretizzarsi l’ipotesi penale non è sufficiente la ripetizione della violazione per la terza volta, ma per espressa indicazione contenuta nella norma, la terza violazione deve essere successiva a quella in cui è stato applicato il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria (5).
Il medesimo art. 7 del codice della strada, unitamente all’art. 158 dello stesso codice, sono stati modificati dall’articolo 8-bis del decreto legge 23/2026, introdotto dalla legge di conversione in oggetto.
In particolare, nell’art. 7, comma 1, lettera d), è stato aggiunto il numero 7-bis, con il quale è prevista la possibilità di riservare spazi per la sosta per i veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili. Di conseguenza, all’art. 158, comma 2, è stata aggiunta la lettera o-bis), che vieta la sosta nelle aree riservate al carico e allo scarico dei portavalori.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
Firmato digitalmente
(1) In vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(2) Ad opera dell’art. 6, comma 7-bis, del decreto legge 23/2026.
(3) Nella previgente versione dell’art. 7, comma 15-bis, cds, l’ipotesi penale si configurava quando:
venivano impiegati minori nell’attività di guardiamacchine;
il trasgressore era stato già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo (violazioni successive alla prima).
(4) Il provvedimento si considera definitivo quanto è intervenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero quando siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
(5) Anche la seconda violazione deve essere stata accertata con provvedimento definitivo.
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