Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 8472 del 24 marzo 2026

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000008472.U/2026 del 24/03/2026

 

OGGETTO: Decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale".

(Indirizzi omessi)

 

   Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026, è stata pubblicato il decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23 (1).

   Per gli aspetti di interesse in materia di circolazione stradale, si segnala che l’art. 8 modifica l’art. 192 del codice della strada introducendo, con il nuovo comma 7-bis, un’ipotesi delittuosa (2) che si configura quando la fuga conseguente alla violazione dell’obbligo di fermarsi all’alt (3) o al posto di blocco (4), sia posta in essere mettendo in pericolo l'altrui incolumità.

   L’elemento specializzante, che trasforma gli illeciti amministrativi di cui ai commi 1 e 6-bis e ai commi 4 e 7 dell’art. 192 cds, è pertanto costituito dal pericolo per l’incolumità che deriva dalle modalità esecutive della fuga, cioè dalla condotta che il conducente del veicolo cui è imposto di fermarsi pone in essere per sfuggire al controllo dell’organo di polizia. In altri termini, per la configurabilità del reato oltre alla fuga è necessario porre in essere manovre rischiose per l’incolumità di chiunque (5) quali, a titolo esemplificativo, sottrarsi al controllo e fuggire accelerando improvvisamente in prossimità di un posto di blocco o di controllo tentando di investire gli operatori, darsi alla fuga guidando contromano, superando le intersezioni senza fermarsi al semaforo, invadendo marciapiedi o aree destinate alla circolazione di pedoni o biciclette, sfrecciando tra veicoli a velocita elevata, speronando altri veicoli o mettendo, in qualsiasi modo, a rischio conducenti, pedoni o animali.

   Inoltre, si ritiene che il nuovo reato assuma carattere di specialità rispetto a quello previsto e punito dall’art. 337, comma 2, del codice penale (Resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dalla qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza) che trova generalmente, applicazione nei casi di specie. La fattispecie di cui al nuovo comma 7-bis dell’art. 192 cds, riguarda la medesima situazione di fatto (6) e contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 337 cp (7), ma ad essi affianca elementi specializzanti (8) che, in forza del principio di cui all’art. 15 del codice penale, rendono la prima applicabile in luogo della seconda.

   Alla commissione del reato conseguono, ai sensi del nuovo comma 7-bis, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, la cui applicazione segue le procedure di cui agli articoli 224 e 224-ter cds (9). In particolare, per quanto riguarda la sospensione della patente, che potrà trovare applicazione soltanto nell’ipotesi in cui il reato venga commesso con veicoli la cui guida richiede il possesso del relativo titolo abilitativo, si rammenta che la patente deve essere ritirata dall’organo accertatore della violazione e trasmessa, entro dieci giorni, alla prefettura territorialmente competente ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 223 cds.

   Per l’applicazione della confisca, il veicolo deve essere sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 cds, ed affidato in giudiziale custodia all’interessato, secondo le procedure indicate con circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 alla quale si rimanda.

   Il sequestro del veicolo non può essere disposto quando risulti evidente che il proprietario, al momento dell’accertamento del reato, è estraneo al reato stesso. Ciò in quanto il comma 7-bis dell’art. 192 esclude l'applicazione della confisca quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

   Infine, lo stesso art. 8 del decreto legge 23/2026, è intervenuto anche sull’art. 382-bis del codice di procedura penale (10), introducendo il comma 1-ter, che estende l’istituto della flagranza differita alla nuova ipotesi delittuosa di cui al comma 7-bis dell’art. 192 cds, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto dell’autore del reato (11) per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica o individuale.

   Pertanto, nelle ipotesi in cui, ad esempio, non si è riusciti a fermare il responsabile nell’immediatezza perché la fuga è stata attuata in un contesto o con modalità tali da rendere l’inseguimento pericoloso per la sicurezza stradale o per l’incolumità degli utenti della strada o degli stessi operatori, l’arresto in flagranza differita è consentito quando il soggetto viene indentificato e risulti autore sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto.

   Secondo quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 382-bis cpp, in questi casi l’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione del reo e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

 

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   Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente

 

 

(1) In vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(2) È prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni.
(3) Ai sensi del comma 1 dell’art. 192 cds.
(4) Ai sensi del comma 4 dell’art. 192 cds.
(5) Non soltanto degli agenti inseguitori.
(6) Cioè impedire all’ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza il compimento di un servizio.
(7) L’opposizione al pubblico ufficiale mediante violenza (che nell’art. 192 cds si concretizza nella fuga atta ad impedire il controllo) durante il compimento di un servizio (che nell’art. 192 cds si concretizza nel controllo di polizia stradale).
(8) Il contesto è esclusivamente quello della circolazione stradale, con o senza veicoli, e l’elemento costitutivo della fattispecie è integrato dal pericolo per l'incolumità altrui che prende il posto della violenza.
(9) Infatti, il comma 7-bis dell’art. 192 cds, rimanda all’applicazione delle disposizioni del Titolo VI, Capo II, Sezione II del codice della strada.
(10) Arresto in flagranza differita.
(11) L’arresto facoltativo in flagranza di reato è applicabile per i limiti edittali di pena previsti dall’art. 192, comma 7-bis, cds ai sensi dell’art. 381, comma 1, cpp.

 

 

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