Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Dirigenziale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/12/2025, n. 542

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

 

DECRETO DIRIGENZIALE 30 dicembre 2025, n. 0000542

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso. Dispositivo denominato “SART_RED”.

 

Il Direttore Generale

 

 VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, di seguito anche “Codice della Strada”, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

 VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l’approvazione e omologazione;

 VISTO l’art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

 VISTA la Legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, che ha modificato l’art. 201 del Codice della Strada;

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 186, che regolamenta l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 VISTA la richiesta del 19 settembre 2022 della Società Sismic Sistemi s.r.l., con sede legale in via Maria Malibran 51, 50127 Firenze, acquisita agli atti da questo Ufficio al protocollo n. 12345 del 20 settembre 2022, integrata con il deposito del prototipo il 22 settembre 2022 e con ulteriore documentazione tecnica da ultimo in data 25 febbraio 2025, con la quale detta società ha chiesto l’approvazione del dispositivo per il rilevamento automatico delle violazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa denominato “SART_RED”, di seguito indicato anche, per brevità, come “dispositivo”;

 VISTO il voto n. 23/2025, reso nell’adunanza del 23 aprile 2025, con il quale la Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione del dispositivo a condizione che vengano recepite le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni riportate nel suddetto voto;

 VISTE le note del 3 luglio, 27 novembre, 2 e 22 dicembre 2025, acquisite agli da questo Ufficio rispettivamente al protocollo n. 14848, n. 25542, n. 25913 e n. 27569, con le quali la società Sismic Sistemi s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste, tra cui il documento “Manuale d’uso e manutenzione di SART_RED” (rev. 06) emesso in data 22 dicembre 2025, di seguito indicato anche, per brevità, come “manuale del dispositivo”;

 

D E C R E T A

Articolo 1
(Approvazione)

 1. Il dispositivo denominato “SART_RED”, prodotto dalla società Sismic Sistemi s.r.l., con sede legale in via Maria Malibran 51, 50127 Firenze, è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento, per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa.

 2. Il dispositivo è anche in grado di riconoscere le targhe dei veicoli in infrazione, ai sensi della norma UNI 10772:2016 “Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe", alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 3.

 3. Il dispositivo, qualora utilizzato con lanterne veicolari normali o di corsia, può essere utilizzato per il rilevamento della violazione di cui al comma 3 dell’art. 146 del Codice della Strada nella direzione impedita dalla fase semaforica, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1-bis, lett. b), 1-ter e 1-quater dell’art. 201 dello stesso Codice della Strada, nonché delle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 3 e 4.

 

Articolo 2
(Caratteristiche tecniche e funzionali)

 1. Il dispositivo consta dei seguenti componenti:

   a) un’unità di elaborazione con doppio processore multicore e sistema operativo Linux;
   b) una telecamera digitale con C-MOS monocromatico progressivo per la rilevazione del transito e la lettura della targa associata al transito (OCR);
   c) una telecamera digitale a colori ad alta risoluzione per l'emissione di una foto contestuale al transito (CTX);
   d) un sistema di elaborazione delle immagini;
   e) un software di riconoscimento delle targhe (OCR);
   f) un web server integrato per la gestione dell'unità da remoto;
   g) un sistema di illuminazione nello spettro infrarosso;
   h) un’ottica fissa con integrato filtro IR centrato in banda sulla frequenza dell’illuminatore;
   i) una scheda di controllo I/O dedicata alla gestione dei segnali di input ed output per l'acquisizione dei transiti in modalità trigger;
   j) una connessione Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps.

 

Articolo 3
(Classi prestazionali e limiti funzionali della funzione di riconoscimento targhe)

 1. Il dispositivo, in base ai risultati delle prove base ed estese effettuate in laboratorio ai sensi della norma UNI 10772:2016, è in grado di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50, 70 e 100 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, nelle condizioni ambientali diurne e notturne, le targhe delle diverse tipologie di veicoli (posteriori autoveicoli - formati A e B, motoveicoli e ciclomotori), previste dagli articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti classi di accuratezza:

   a) targhe posteriori e anteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;
   b) targhe posteriori e anteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;
   c) targhe di motoveicoli e ciclomotori: classe A.

 2. Il dispositivo è in grado di svolgere le funzioni, ai sensi della norma UNI 10772:2016, con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:

   a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 22,00 m;
   b) altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 6,00 m;
   c) disassamento laterale massimo tra il sistema di ripresa e la mezzeria della corsia/carreggiata da controllare: 7,00 m;
   d) angolo massimo di deformazione prospettica: 19,3°
   e) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;
   f) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 2,00 m.

 

Articolo 4
(Installazione ed esercizio)

 1. Le condizioni d’installazione del dispositivo devono rispondere a quanto riportato nel manuale del dispositivo e, qualora si utilizzi la funzione di riconoscimento targhe, ai limiti indicati nell’articolo 3, comma 3, sulla base delle configurazioni di prova, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione approvata.

 2. L’installazione, in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull’installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.

 3. Il dispositivo è in grado di monitorare al massimo due corsie e, pertanto, nel caso di utilizzo su una strada con un numero superiore di corsie, dovrà essere previsto più di un dispositivo.

 4. L’accertamento delle infrazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa può essere effettuato a condizione che la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento sia eseguita in conformità al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e correttamente manutenuta.

 

Articolo 5
(Produzione e commercializzazione)

 1. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 22 settembre 2022, e alla documentazione tecnica depositata.

 2. I dispositivi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del presente decreto, nonché il nome del produttore.

 3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo ed a qualsiasi suo componente oggetto della presente approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

 4. I dispositivi dovranno essere commercializzati unitamente al manuale del dispositivo, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Valentino Iurato)

 

 

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