Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 26126 del 10 settembre 2025
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Prot.: 300/STRAD/1/0000026126.U/2025 del 10/09/2025
OGGETTO: Decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.
(Indirizzi omessi)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto (1), con il quale sono state apportate modifiche a diverse norme in materia di rifiuti. In particolare, la novella è intervenuta sul codice dell’ambiente (C.A.) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul codice penale e sul codice di procedura penale. È intervenuta, altresì, sul codice della strada (C.D.S.), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con modifiche agli artt. 15 e 201, per le quali si forniscono le seguenti indicazioni operative.
• Modifica dell’art. 15 C.D.S.
Sono state modificate le lettere f) ed f-bis) del comma 1.
La nuova lettera f) punisce la condotta di chi sporca la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali diversi dai rifiuti, al di fuori dai casi di occupazione stradale disciplinata dall’art. 20 C.D.S..
Rispetto al testo previgente, la norma non disciplina più il deposito di rifiuti o di materiali di qualsiasi specie sulla strada o sue pertinenze (2), ma sanziona la condotta riguardante l'imbrattamento o l’insudiciamento della strada o sue pertinenze con oggetti o materiali diversi e non classificabili come rifiuti quali, ad esempio vernici, liquidi, anche dispersi dai veicoli a causa di guasto o rottura ecc...
La nuova lettera f-bis), invece, disciplina le ipotesi di getto o deposito sulle strade o loro pertinenze di rifiuti di cui agli artt. 232-bis e 232-ter del C.A., dai veicoli in sosta o in movimento. Si tratta di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni quali, ad esempio, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare (per brevità espositiva di seguito solo piccoli rifiuti). La norma trova applicazione solo al di fuori dei casi di cui agli artt. 255 (3), 255-bis (4) e 256 (5) del C.A..
Dal combinato disposto delle norme del C.D.S. e del C.A., la condotta riguardante l’abbandono, il getto o il deposito di piccoli rifiuti sarà sanzionabile da:
• art. 15, comma 1, lettera f-bis), C.D.S., quando il deposito o il getto avviene dai veicoli in sosta o in movimento sulle strade o loro pertinenze;
• art. 255, comma 1-bis, C.A., quando l’abbandono o il deposito avviene:
1. sulla strada o sue pertinenze in ogni circostanza, tranne che dai veicoli in sosta o in movimento;
2. fuori dalla strada o sue pertinenze, in ogni circostanza, anche dai veicoli in sosta o in movimento.
Infine, si segnala che gli artt. 255, comma 1, e 255-bis C.A. prevedono che quando l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi viene effettuato utilizzando un veicolo a motore si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (6).
• Modifica dell’art. 201 C.D.S.
È stato introdotto il comma 5-quater.
Il nuovo comma, per l’accertamento della violazione di cui all’art. 15, comma 1, lettera f-bis) di cui sopra, rimanda all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter dello stesso art. 201, il quale prevede la possibilità di utilizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza (7).
A differenza di quanto previsto nel comma 5-ter, che limita la possibilità di utilizzare la videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni ivi indicate solo in alcuni punti delle autostrade e delle strade extraurbane principali, il nuovo comma 5-quater consente l’utilizzazione delle immagini registrate dagli impianti installati su tutte le strade sia fuori sia nel centro abitato.
Ai sensi del comma 5-ter, l’attività di accertamento è demandata agli organi di polizia stradale cui l’art. 12 C.D.S. attribuisce la competenza all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Le violazioni possono essere accertate attraverso la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti su tutte le strade. Si tratta di impianti installati sulle strade nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali (8).
Per espressa indicazione del comma 5-ter, nel quale è previsto che agli impianti di videosorveglianza non si applicano le disposizioni dell’art. 45 C.D.S., gli stessi non sono soggetti ad approvazione o omologazione. Tuttavia, al fine di garantire la massima trasparenza e di tutelare i diritti degli utenti stradali, la norma impone di adottare adeguati metodi di verifica e certificazione, con particolare riferimento all’orario dell’accertamento.
Infatti, tale attività può essere svolta in due modi:
• l’agente accertatore, durante la visione delle immagini in diretta, rileva una violazione e provvede all’acquisizione e conservazione del filmato avente data e ora certificata dallo stesso operatore;
• l’agente accertatore rileva la violazione entro le 24 ore successive alla registrazione attraverso la visione delle immagini registrate, il cui l’orario è certificato conforme al tempo coordinato universale UTC.
Qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata, la notificazione del verbale può essere effettuata anche successivamente.
Infine, si sottolinea che, analogamente a quanto previsto per l’accertamento delle violazioni indicate nel comma 5-ter dell’art. 201 C.D.S., anche l’utilizzo delle immagini degli impianti di videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni dell’art. 15 comma 1, lettera f-bis) C.D.S. è subordinato all’adozione del decreto previsto dal medesimo comma 5-ter, con il quale devono essere stabilite le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni relative alle violazioni accertate.
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Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
Firmato digitalmente
(1) In vigore dal 9 agosto 2025.
(2) Condotta ora sanzionata, a seconda dei casi, dall’art. 15, comma 1, lettera f-bis) C.D.S., o dall’art. 255 C.A., o dall’art. 255-bis C.A..
(3) Abbandono di rifiuti non pericolosi.
(4) Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari.
(5) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
(6) L’art. 255, comma 1 C.A. prevede la sospensione da 1 a 4 mesi; l’art. 255-bis C.A. prevede la sospensione da 2 a 6 mesi.
(7) Analoga possibilità è prevista dal nuovo comma 1-ter dell'art. 255 C.A. per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis del medesimo art. 255. Tuttavia, in tale ipotesi, l’impiego delle immagini non è subordinato alle medesime condizioni previste dall’art. 201, comma 1-ter, CDS e la competenza all’applicazione della sanzione è attribuita al Sindaco del Comune dove è stata accertata la violazione.
(8) La norma parla di strade, pertanto, è esclusa la possibilità di utilizzare le registrazioni di impianti di videosorveglianza installati fuori da tale ambito.
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