Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 37315 del 26 ottobre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 37315 del 26/10/2026
Circolazione stradale - Artt. 141 e 190 del Codice della strada - Art. 589-bis del codice penale - Omicidio stradale - Attraversamento pedonale e velocità adeguata. Ai fini dell’attenuante della causalità non esclusiva, la presenza di pedoni in attraversamento, prevedibile nel caso concreto per luogo e orario, integra un rischio che il conducente deve governare adeguando la velocità al campo visibile. È inammissibile la censura che sollecita una nuova valutazione della dinamica già motivatamente ricostruita dai giudici di merito.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di (Omissis), con la sentenza del 10 giugno 2025 in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata l'11 luglio 2022 dal G.u.p. del Tribunale di (Omissis), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (Soggetto 1) in ordine ai reati a lui contestati ai capi 3) e 4) della imputazione per mancanza di querela e ha rideterminato la pena inflitta in anni due e mesi dieci di reclusione. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

2. Il G.u.p. del Tribunale di (Omissis), all'esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto (Soggetto 1) colpevole del reato di omissione di soccorso previsto dall'art. 189, commi 1 e 7, cod. strada (capo 1), del reato di omicidio stradale previsto dagli artt. 589-bis, primo e ottavo comma, e 589-ter del cod. pen. (capo 2) e di due reati di lesioni stradali previsti dagli artt. 590-bis, primo e ottavo comma, e 590-ter cod. pen. (capi 3 e 4) e, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (riparazione del danno prima del giudizio), ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo dei suoi difensori di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40, 589-bis, cod. pen. e 190, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – e contestualmente contraddittorietà della motivazione che risulta dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – relativamente al nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

Si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto irrilevante, ai fini della causazione del sinistro, la condotta dei pedoni di attraversamento prima delle strisce pedonali, ad una distanza, che secondo i consulenti tecnici ed il perito, varia da 15 a 25 metri, ed abbia quindi attribuito l'intera responsabilità del sinistro alla condotta di guida dell'imputato, nonostante la condotta dei pedoni integri pacificamente la violazione dell'art. 190, cod. strada.

Riporta, a tal fine, le dichiarazioni rese dal consulente tecnico della difesa Ing. (Soggetto 2) e quelle rese dal perito Ing. (Soggetto 3).

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 589-bis, comma 7, cod. pen. e 190, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – e contestualmente mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione che risulta dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – relativamente alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen.

Si duole il ricorrente della contraddittorietà della motivazione su tre circostanze diverse, in base alle quali aveva chiesto, con il quarto motivo dell'atto di appello, l'applicazione dell'attenuante speciale ad effetto speciale della causalità non esclusivamente riferibile all'agente di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen.: i pedoni non avevano attraversato sulle strisce pedonali ma prima delle stesse, ad una distanza che va dai 15 ai 25 metri, rendendo più difficile il loro avvistamento; la segnaletica orizzontale sbiadita e l'assenza della segnaletica verticale non avevano anticipato al conducente la prossimità dell'attraversamento pedonale; il testimone (Soggetto 4) aveva affermato che, dopo l'urto con la macchina nera, aveva visto la ragazza ricadere a terra sulla corsia di marcia V-M e un'autovettura berlina di colore bianco che la investiva di nuovo salendo con la ruota sulla sua testa.

Lamenta contraddittorietà della motivazione con riguardo alla prima circostanza per la ritenuta attendibilità solo di alcune delle dichiarazioni rese dal teste (Soggetto 4) e sostiene che l'attraversamento dei pedoni fuori dalle strisce è un dato pacifico che viene condiviso da tutti i consulenti tecnici ed anche dal perito nominato dalla Corte di appello e che la distanza di attraversamento di 15-25 metri non può ritenersi "poca", non integrando il concetto di "prossimità delle strisce pedonali" enunciato dalla Giurisprudenza, applicabile nel caso di attraversamento ad 1-2 metri dalle strisce.

Lamenta mancanza di motivazione in relazione alle altre circostanze indicate dalla difesa, quali la segnaletica orizzontale sbiadita e l'assenza della segnaletica verticale, pure ritenute pacifiche anche dalla Corte di appello.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 del cod. pen. – ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – e contestualmente mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione che risulta dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Si duole che la Corte di appello aveva negato le generiche, argomentando dalla condotta dell'imputato, che dopo l'incidente si era dato alla fuga e si era presentato solo dopo che la sua auto era stata individuata. Sostiene che la condotta di fuga integrante la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 589-ter del cod. pen. non può essere posta a fondamento della negazione delle attenuanti generiche.

Lamenta mancanza di motivazione su due specifiche circostanze positive evidenziate dalla difesa nell'atto di appello: lo stato di incensuratezza ed il comportamento collaborativo dell'imputato, il quale si era presentato spontaneamente alla Caserma dei Carabinieri di (Omissis), aveva rilasciato dichiarazioni ex art. 350 cod. proc. pen., si era sottoposto agli esami del sangue e aveva comunicato agli operatori il codice di sblocco del cellulare.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 545-bis cod. proc. pen. – ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – e contestualmente mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione che risulta dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – relativamente al rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità formulata con il motivo n. 7 dell'atto di appello e ribadita nel corso del processo e nella discussione.

Afferma che all'udienza del 22 maggio 2025 la difesa aveva depositato la disponibilità dell'associazione Anffass (Omissis) ETS-APS, datata 19 maggio 2025, e la procura speciale per richiedere l'applicazione di tutte le pene sostitutive, inclusa quella dei lavori di pubblica utilità.

Si duole che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, con motivazione del tutto illogica in quanto aveva argomentato dalla ritenuta estrema genericità della richiesta e dalla mancanza di chiarimenti sulle condizioni di vita e di lavoro dell'imputato, in particolare sulla formale residenza in Italia e sulla guida di un'autovettura a lui intestata, immatricolata in Germania.

Lamenta, inoltre, che la Corte di Appello qualora avesse necessitato di chiarimenti su tali circostanze, avrebbe ben potuto esplicitarli e attivare la procedura prevista dall'art. 545 bis cod. proc. pen.

4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto (Soggetto 6), ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, sul punto della sostituzione della pena, e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Con tutti i motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione.

Occorre, pertanto, premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, A., Rv. 257595), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, T., Rv. 281855 – 01; Sez. 4, n. 14926 del 28/03/2019 non mass.; Sez. 4, n. 56311 del 28/11/2018, C. non mass. Cfr. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, V., Rv. 252615).

E occorre ricordare, altresì, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, G., Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Va, inoltre, ricordato il consolidato principio di diritto – che questo Collegio condivide – secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336, del 9/11/2018, Rv. 272018; Sez. 5, n. 1927, del 20/12/2017; Rv. 272324; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765, del 22/10/2013, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Rv. 258438).

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericità per aspecificità "estrinseca".

Con esso il ricorrente ripropone in sede di legittimità il primo motivo dell'atto di appello con il quale aveva lamentato la ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento per la ritenuta irrilevanza sotto il profilo causale della condotta dei pedoni di attraversamento prima delle strisce pedonali ad una distanza di 15-25 metri, in violazione dell'art. 190, cod. strada.

Sul punto la sentenza impugnata ha osservato che il perito "ha ritenuto che, in quelle particolari circostanze di tempo e di luogo, il conducente avrebbe potuto avvistare i pedoni in attraversamento circa 10/15 metri prima. Occorre inoltre tenere presente che la discoteca era vicinissima e che, nella notte di Halloween, era più che prevedibile e percepibile la presenza di pedoni sulla strada. In definitiva, per potersi arrestare nei 10/15 metri di visuale libera, (Soggetto 1) avrebbe dovuto tenere una velocità di 18/25 km/h: questa sarebbe stata la velocità doverosa ex art. 141 comma 2 CdS, cioè la velocità da tenere per essere in grado di evitare un pericolo prevedibile che si fosse manifestato sulla lunghezza di visuale a disposizione... Invece, il veicolo condotto da (Soggetto 1) teneva una velocità ricostruita (pacificamente) in almeno 50 km/h, con la quale aveva bisogno di circa 40 metri per arrestarsi". E ha quindi concluso che "il giudizio controfattuale è stato correttamente operato, dimostrando quale sarebbe stata la condotta doverosa che avrebbe evitato l'evento, cioè la velocità di circa 18/25 km/h", osservando, peraltro, che " l'incidente è avvenuto non in una stradina di aperta campagna, dove la presenza di un pedone sarebbe stata da considerarsi un fatto imprevedibile ed eccezionale, ma nel viale a mare sulla costa (Omissis), la notte di Halloween, a poche decine di metri da una notissima discoteca" (vds. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di "doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché le doglianze incorrono in aspecificità.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, G., Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, P., Rv. 253849).

Per altro verso, il ricorrente chiede una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali, motivo non consentito dalla legge.

Ed invero, le doglianze del ricorrente, relative alla esclusiva rilevanza causale della condotta delle persone offese nella causazione del sinistro, costituiscono tutte censure di merito inammissibili nel giudizio di legittimità.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). È preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, C., Rv. 280747 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, F., Rv. 273217).

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono pertanto deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità, in quanto censure di merito, di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, C., cit.; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto.

Con esso il ricorrente ripropone in sede di legittimità il quarto motivo dell'atto di appello con il quale aveva chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589, settimo comma, cod. pen. sulla base della asserita rilevanza concausale della condotta della persona offesa nella verificazione dell'evento.

Sul punto la sentenza impugnata ha richiamato le dichiarazioni rese dai soli due testimoni oculari che avevano visto l'incidente, ossia (Soggetto 4) e (Soggetto 5), i quali hanno entrambi riferito di un attraversamento sulle strisce. In particolare, (Soggetto 4) ha dichiarato che "verso le ore 3,40, essendo appena uscito dalla discoteca (Omissis), correva sul marciapiede lato monti, verso la propria auto parcheggiata, quando vedeva tre ragazze attraversare la strada sulle strisce; le auto con direzione di marcia V - M si fermavano, mentre un'auto scura, a velocità sostenuta, con direzione M - V le investiva, facendole sbalzare in alto e ricadere sul cofano; una ragazza, alla quale cercava di praticare un massaggio cardiaco, era stata poi travolta dalla ruota anteriore sinistra di un'altra auto; egli aveva chiamato il 118". (Soggetto 5) ha dichiarato che "era uscito dalla discoteca con tre suoi amici, e che questi attraversavano la strada per prendere l'autobus, ma poi si accorgevano che il bus si sarebbe fermato sul lato da cui erano provenuti e quindi riattraversavano la strada, sulle strisce; in quel momento, un'auto station wagon che circolava in direzione V investiva i suoi amici, senza frenare e senza fermarsi dopo l'investimento; egli cercava di portare soccorso e chiamava il 118 " (pag. 4 della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata ha, quindi, ritenuto, con motivazione congrua e non illogica, che l'attraversamento pedonale sia avvenuto sulle strisce o comunque a poca distanza dalle strisce; di talché non vi è spazio per ipotizzare un concorso di colpa delle persone offese, con conseguente inapplicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 589, settimo comma, cod. pen.

Orbene, il ricorrente, in sostanza, chiede una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali, motivo non consentito dalla legge.

Ed invero, le doglianze del ricorrente – relative alla valutazione, come concausa dell'evento lesivo, della condotta dei pedoni i quali, secondo i consulenti tecnici e il perito, non avevano attraversato sulle strisce pedonali ma prima delle stesse, ad una distanza tra 15 e 25 metri, rendendo più difficile il loro avvistamento; alla presenza di segnaletica orizzontale sbiadita e all'assenza della segnaletica verticale, che non avevano anticipato al conducente la prossimità dell'attraversamento pedonale; alla ritenuta attendibilità solo di alcune delle dichiarazioni rese dal teste (Soggetto 4) – costituiscono tutte censure di merito inammissibili nel giudizio di legittimità.

In particolare, va ricordato che "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, B., Rv. 271679-01; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, T., Rv. 245294-01; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, A., Rv. 238321-01).

Va, inoltre, osservato che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, "in tema di circostanze, non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., che contempla il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, quei fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente del mezzo attraverso la previsione di specifiche regole di condotta, dovendo, invece, ricomprendersi in esso i fattori, diversi da quelli da soli sufficienti a determinare l'evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell'agente, rimanendo ad essa estranei" (Sez. 4, n. 20369 del 15/01/2025, S., Rv. 288266-02). E ancora "In tema di circostanze, non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, quei fattori esterni, agevolmente apprezzabili dagli utenti della strada, che rappresentano per il conducente del mezzo un rischio di cui deve necessariamente tenere conto per conformare la propria condotta a regole di prudenza, diligenza e perizia" (Sez. 4, n. 8296 del 23/01/2025, D., Rv. 287605-01).

Nel caso in esame, la condotta delle persone offese, che attraversavano la strada nel viale a mare sulla costa (Omissis), la notte di Halloween, a poche decine di metri da una notissima discoteca, non costituiva un fattore eccezionale e imprevedibile, bensì un rischio prevedibile che doveva essere governato dal ricorrente, usando la massima prudenza.

Ne consegue che il caso in esame non rientra nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen.

5. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Con esso il ricorrente ripropone in sede di legittimità il quinto motivo dell'atto di appello con il quale aveva chiesto concessione delle circostanze attenuanti generiche e lamenta la mancata valutazione dello stato di incensuratezza e del comportamento collaborativo dell'imputato.

Va sul punto ricordato la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis, cod. pen.), il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 del cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, M., Rv. 279549 - 02).

Trattasi di giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 del cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione del beneficio (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, P., Rv. 271269 – 01).

Ed invero, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 del cod. pen. quello da ritenere prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 – 01; Sez. 3, n. 15436 del 24/11/2017, dep. 2018, Rv. 272777; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, L., Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, G. e altri, Rv. 248244).

Nel caso che occupa, la Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha negato le circostanze attenuanti generiche, argomentando dalla condotta dell'imputato, che dopo l'incidente si era dato alla fuga e si era presentato ai Carabinieri solo dopo che la sua auto era stata individuata.

6. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto.

Con esso il ricorrente ripropone in sede di legittimità il settimo motivo dell'atto di appello con il quale aveva chiesto l'applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

La Corte di appello, investita di un potere discrezionale, ha argomentato dalla ritenuta estrema genericità della richiesta e dalla mancanza di chiarimenti sulle condizioni di vita e di lavoro dell'imputato, in particolare sulla formale residenza in Italia e sulla guida di un'autovettura a lui intestata, immatricolata in Germania.

Il ricorrente, in sostanza, chiede una diversa valutazione della sua richiesta attraverso una diversa lettura della stessa, da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, motivo non consentito dalla legge in quanto censura di merito inammissibile nel giudizio di legittimità.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2026.

 

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