Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 35289 del 5 ottobre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 35289 del 05/10/2026
Circolazione stradale - Art. 590-bis Codice penale - Art. 189 Codice della strada - Lesioni personali stradali gravi - Fuga dopo incidente - Identificazione del conducente - Riconoscimenti discordanti - Valutazione della prova - L'affermazione di responsabilità richiede un esame rigoroso delle successive dichiarazioni della persona offesa e degli elementi identificativi del veicolo. Il precedente riconoscimento certo di un diverso soggetto impone di chiarire le incongruenze probatorie, non potendo la responsabilità fondarsi su una motivazione carente rispetto alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di (Omissis), con la sentenza del 24 ottobre 2025 in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata il 3 aprile 2024 dal Tribunale di (Omissis), che ha dichiarato (Soggetto 1) colpevole dei reati a lui ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, con la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (Soggetto 2) e gli ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di anni uno e mesi sei.

2. Il Tribunale di (Omissis) ha ritenuto (Soggetto 1) responsabile del reato di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., per avere cagionato a (Soggetto 2) lesioni personali gravi ("trauma contusivo cervicale e anca sinistra con escoriazione anca sinistra, con prognosi superiore a 40 giorni") per colpa consistita in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (artt. 140, 141 e 149 cod. strada) e del reato di cui all'art. 189, comma 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada) per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita, allontanandosi dal luogo del sinistro.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale e segnatamente dell'art. 590-bis cod. pen. - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - ed erronea applicazione della regola di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" stabilita dall'art. 533 cod. proc. pen.

Afferma che la persona offesa, nell'immediatezza dei fatti e nella querela del 14 marzo 2020, si era limitata a descrivere il veicolo investitore come "Fiat Panda vecchio modello rossa sbiadita, priva di poggiatesta e specchietto destro", senza ulteriori elementi individualizzanti; mentre invece, con integrazione di querela in data 25 maggio 2020, aveva riconosciuto con assoluta certezza altra persona, (Soggetto 3), quale soggetto che, alla guida di una autovettura Panda rossa vecchio modello, lo aveva investito, rilevando persino la rottura della mascherina anteriore coincidente con i frammenti raccolti sul luogo del sinistro. E solo ad un anno di distanza dal fatto, nelle sommarie informazioni rese in data 9 febbraio 2021, aveva indicato una serie di nuovi dettagli (adesivo raffigurante un santo sul parabrezza, scritta "Young" multicolore sulla fiancata, tipo di giacca e camicia del conducente), che non aveva mai menzionato prima e che sono stati poi utilizzati per individuare l'autovettura Panda del (Soggetto 1).

Lamenta che la Corte territoriale non abbia vagliato con maggior rigore l'attendibilità della persona offesa, che era anche costituita parte civile e quindi portatrice di pretese economiche.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali e contestualmente mancanza e manifesta illogicità della motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. - in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sotto i profili della veridicità, credibilità, attendibilità e coerenza, senza valutare le specifiche contraddizioni lamentate nei motivi di appello.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - in ordine alla valutazione dell'alibi sanitario del (Soggetto 1), e travisamento della prova e segnatamente della certificazione oculistica dalla quale risultava che (Soggetto 1) era immobilizzato a casa nel periodo dell'incidente per una grave patologia all'occhio destro.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale e segnatamente dell'art. 189, comma 7, cod. strada - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - in relazione alla erronea applicazione del reato di fuga in assenza di prova certa della riconducibilità dell'incidente a (Soggetto 1).

4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto (Soggetto 4), si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. L'Avv. (Soggetto 5) del foro di (Omissis), in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., per delega orale, dell'Avv. (Soggetto 6) del Foro di (Omissis), difensore della parte civile (Soggetto 2), si è riportato alla memoria scritta depositata e ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

6. Il difensore di (Soggetto 1), Avv. (Soggetto 7) del Foro di (Omissis), ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di (Omissis).


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Nel ricostruire le modalità con le quali si è proceduto alla identificazione dell'imputato con il soggetto responsabile dell'incidente - che aveva provocato lesioni personali stradali gravi alla persona offesa (Soggetto 2), che a bordo della sua bicicletta percorreva la S.S. 640 con direzione di marcia da (Omissis) a (Omissis), e non aveva poi ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona rimasta ferita - sia il Tribunale sia la Corte di appello non danno alcuna rilevanza alla circostanza che, in occasione della integrazione di querela del 25 maggio 2020, (Soggetto 2) aveva riconosciuto con certezza altra persona, tale (Soggetto 3), quale soggetto che, alla guida di un'autovettura Fiat Panda, lo aveva investito e si era poi dato alla fuga; mentre, solo a seguito della individuazione fotografica dell'autovettura Fiat Panda coinvolta nell'incidente stradale, aveva poi riconosciuto, senza ombra di dubbio, nella foto n. 8 del fascicolo fotografico, l'odierno imputato.

Inoltre, nel ricostruire le modalità con le quali si è proceduto alla individuazione dell'autovettura Fiat Panda vecchio modello di colore rosso, sia il Tribunale sia la Corte di appello non danno la dovuta importanza alle diverse scansioni temporali in cui sono state rese le dichiarazioni della persona offesa relative alle caratteristiche dell'autovettura Fiat Panda (molto dettagliate in occasione della querela presentata in data 4 marzo 2020, arricchite di particolari in occasione della integrazione della querela presentata in data 25 maggio 2020), nonostante che la persona offesa abbia individuato con certezza l'autovettura Fiat Panda che aveva causato l'incidente solo dopo che l'agente dei Carabinieri (Soggetto 8), mettendo a confronto le fotografie allegate alla querela, scattate dal (Soggetto 2) nell'immediatezza dei fatti, con quelle fornite dallo stesso (Soggetto 2) in sede di integrazione della querela, aveva accertato che le due automobili raffigurate erano differenti.

Su quest'ultimo punto, la sentenza impugnata si limita ad osservare che "gli elementi nel corso nell'attività investigativa non lasciano dubbi in ordine all'identificazione del (Soggetto 1) quale autore del reato; ed invero, gli agenti, nell'ambito di un controllo perlustrativo, notavano nei pressi del luogo ove era avvenuto il sinistro, una Fiat Panda, avente medesime caratteristiche di quella raffigurata nelle fotografie allegate alla denuncia, e identificavano l'odierno imputato quale conduttore ed intestatario del mezzo." (pag. 2 della sentenza impugnata).

Mentre non individua e né compara le caratteristiche dell'autovettura Fiat Panda indicate da (Soggetto 2) nella querela presentata in data 4 marzo 2020 con le caratteristiche dell'autovettura Fiat Panda notata molto tempo dopo dagli operatori di p.g. nei pressi del luogo ove si era verificato il sinistro stradale, poi risultata di proprietà dell'odierno imputato.

Motivazione, questa sulla individuazione e comparazione delle caratteristiche dell'autovettura Fiat Panda indicate da (Soggetto 2) nella querela con le caratteristiche dell'autovettura Fiat Panda notata molto tempo dopo dagli operatori di p.g., carente perché, a fronte di un primo riconoscimento effettuato con certezza dalla persona offesa, l'individuazione certa dell'autovettura Fiat Panda che aveva causato l'incidente appare assolutamente necessaria per ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato.

3. Gli altri tre motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti dalla ritenuta fondatezza del primo motivo e dalla conseguente necessità di nuovo giudizio.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di (Omissis), cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

5. In caso di diffusione del presente provvedimento, va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa, a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di (Omissis), cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Oscuramento dati della persona offesa.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2026.

 

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