Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 33022 del 7 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 33022 del 07/09/2026
Circolazione stradale - Art. 116 Codice della strada - Guida senza patente - Recidiva nel biennio - Precedente illecito commesso in minore età - Art. 131-bis cod. pen. - Diminuzione della pena per il rito - Riduzione - L'illecito definitivamente accertato commesso durante la minore età rileva ai fini della recidiva nel biennio e la struttura reiterata della fattispecie esclude la particolare tenuità del fatto; diversa è la regola per il rito abbreviato, che impone la riduzione della pena della metà. Nella guida senza patente aggravata dalla recidiva nel biennio, il precedente illecito conserva efficacia anche se commesso da minorenne; la pena per il rito abbreviato va invece ridotta della metà, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di contravvenzione.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di (Omissis) in data 14 giugno 2024 che ha dichiarato (Soggetto 1) colpevole del reato di cui agli artt. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, benché sprovvisto della patente di guida, in quanto mai conseguita, si poneva alla guida del ciclomotore MBK (Omissis) privo di targa, reiterando la condotta nel biennio precedente (precedente violazione del 15.07.2022).

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che solleva sei motivi con cui deduce:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 116, comma 15, cod. strada e ai principi generali in materia di onere della prova: erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo della recidiva nel biennio. Si censura il fatto che il Gup, confermato sul punto dalla Corte territoriale, abbia ritenuto provata la definitività della precedente violazione amministrativa del 15.07.2022 sulla base della mera produzione del verbale di contestazione e delle relative notifiche ai genitori dell'imputato, all'epoca minorenne. Affermando che la definitività dell'accertamento si presume in assenza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, i Giudici di merito avrebbero invertito l'onere della prova.

2.2. Violazione dell'art. 116, comma 15, cod. strada e dell'art. 2 della L. 689/1981: erronea applicazione della legge penale per insussistenza della recidiva nel biennio. La prima violazione, presupposto della contestata recidiva, è stata commessa dall'imputato quando egli era ancora minorenne, conseguendone che essa non può essergli ascritta e non può costituire il primo termine della medesima infrazione richiesta dall'art. 116 del cod. strada per integrare la recidiva;

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis del cod. pen.: erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Quanto alla abitualità, ravvisata in ragione della precedente violazione del 15.07.2022, la difesa evidenzia come la precedente violazione sia elemento costitutivo del reato contestato, non potendo pertanto essere utilizzata come indice di abitualità per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis del cod. pen., determinandosi altrimenti un inammissibile bis in idem sostanziale. Contesta poi, reputandola manifestamente illogica, la seconda ragione di esclusione della tenuità del fatto ad opera del primo Giudice che ha valorizzato una condanna del Tribunale per i minorenni e la commissione di altre violazioni amministrative;

2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 133 del cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen. La censura investe due profili. Con il primo, si sostiene che la pena, confermata dalla Corte di appello, è illegale perché, pur trattandosi di contravvenzione, il Gup ha disposto una riduzione di un terzo, anziché della metà. Con il secondo profilo, si lamenta che il Gup abbia giustificato la determinazione della pena base, facendo generico riferimento alle "modalità del fatto", ossia alla contestuale commissione di altre violazioni amministrative. Si tratterebbe di motivazione carente e illegittima, perché le violazioni amministrative, già autonomamente sanzionate, non possono essere utilizzate per aggravare la risposta sanzionatoria;

2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 116, comma 15, cod. strada e all'art. 2 del cod. pen.: illegittimità della condanna alla pena pecuniaria  dell'ammenda, atteso che la sanzione penale per il reato di guida senza patente nel biennio è unicamente quella dell'arresto sino ad un anno;

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 165 del cod. pen.: illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Sarebbe meramente apparente ed apodittica la motivazione della sentenza di primo grado che ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, motivando tale scelta con un generico riferimento alla "funzione special preventiva" e al" reinserimento dell'imputato".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato è unicamente il quarto motivo in relazione alla diminuzione di pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., dovendo il ricorso essere dichiarato inammissibile nel resto.

2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 7 - , Ord. n. 11916 del 14/03/2024, U., Rv. 286200; Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, F., Rv. 285318; Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, D., Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, O., 272209). Questa Corte, peraltro, ha costantemente affermato che non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, essendo sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di polizia giudiziaria, cioè un minimo di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad esempio, la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, M., non massimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, S., non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del23/11/2023, B., non massimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, B., non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, T., non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, C., non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 del 07/06/2023, D., non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, M., non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, P., non massimata). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è allineata a tale orientamento.

Ha rilevato la sussistenza della definitività della precedente violazione del 15/07/2022, atteso che dalle risultanze processuali non era dato ravvisare alcuna impugnazione del relativo verbale di contestazione, correttamente osservando che spettava alla difesa, una volta allegato il verbale della prima contestazione, a dover produrre l'eventuale impugnazione: evenienza che nel caso di specie non si era verificata, dandosi così luogo alla definitività della precedente violazione.

Il primo motivo è, quindi, inammissibile perché manifestamente infondato.

Anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La recidiva contemplata dall'art. 116 del cod. strada non coincide con quella disciplinata dall'art. 99 del cod. pen., ma integra un presupposto oggettivo fondato sulla reiterazione della medesima violazione entro il periodo stabilito dalla legge (si veda, da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 154 del 23/06/2025 (dep. 21/10/2025), ove si legge che "la recidiva di cui all'art. 99 del cod. pen. (configurata come circostanza aggravante), alla luce dell'interpretazione adeguatrice della giurisprudenza costituzionale e comune e per effetto della sentenza n. 185 del 2015 di questa Corte, è sempre facoltativa, nel senso che l'aumento di pena presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

Nel caso dell'art. 116, comma 15, cod. strada la recidiva va invece intesa, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 8 del 2016, come mera reiterazione dell'illecito depenalizzato, con conseguente rigido automatismo tra reiterazione e rilevanza penale del fatto, dovendosi escludere, alla luce del tenore letterale delle due disposizioni, la praticabilità di interpretazioni adeguatrici che richiedano una verifica da parte del giudice della significatività del nuovo episodio nei sensi dianzi indicati"; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S., Rv. 268247: "In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 cod. strada (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata".). Ne consegue che, in assenza di una disposizione che escluda la rilevanza della violazione commessa durante la minore età, il precedente illecito conserva efficacia ai fini della configurabilità della recidiva nel biennio, essendo riferibile al medesimo soggetto autore della successiva condotta.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, G., Rv. 286812). Invero, il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. n. 285/2002 [1992] è per sua struttura a condotta reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida senza patente solo se reiterata, appunto, in un arco temporale biennale. Ne consegue che sussiste incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131-bis del cod. pen. che, non può trovare applicazione quando il reato abbia ad oggetto, strutturalmente come tipizzazione del tipo, condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, C., non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, A., non mass.).

È, invece, fondata la doglianza relativa alla diminuzione della pena per il rito. La sentenza impugnata dà conto, nella motivazione (p. 5), dell'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado, il quale ha ridotto la pena base di un terzo e non della metà, come impone per le contravvenzioni l'art. 442, comma 2, cod. proc pen.; ciò non di meno, il dispositivo non fa cenno di detta correzione e della conseguente rideterminazione della pena, limitandosi a confermare la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di (Omissis).

A tale rideterminazione provvede questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. l). Quanto al rilievo concernente la determinazione della pena base, giova ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione non manifestamente illogica, evenienza che si rinviene nel caso di specie: la Corte territoriale ha evidenziato le gravi modalità della condotta, la negativa personalità dell'imputato, nonché il precedente penale.

Il Gup, da parte sua, aveva giustificato il discostamento dal minimo edittale in ragione delle plurime violazioni del codice della strada ad opera dell'imputato.

Il quinto motivo è manifestamente infondato. In tema di guida senza patente, l'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, di cui all'art. 116, comma 15, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato in ragione del trattamento sanzionatorio per essa previsto, caratterizzato da pena congiunta, detentiva e pecuniaria, sicché al disposto dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato l'ipotesi non aggravata, non può riconoscersi, altresì, portata modificativa del tipo di sanzione comminata per quella aggravata, mediante la sostituzione della sola pena detentiva a quella congiunta (Sez. 4, n. 26285 del 04/06/2024, R., Rv. 286532).

Il sesto motivo non è stato devoluto con l'atto di appello, derivandone pertanto la sua inammissibilità.

3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in mesi uno, giorni quindici di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi uno giorni quindici di arresto e 1.500,00 Euro di ammenda.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2026.

 

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