Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 44905 del 8 novembre 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 44905 del 08/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada - Reato di guida senza patente - Recidiva nel biennio - Condizioni per la sua concretezza - Nella struttura del reato di guida senza patente in quanto mai conseguita, o revocata con provvedimento del Prefetto, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato. E l'onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo è, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli il 12 ottobre 2022 in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di (Omissis) il 27 novembre 2000, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto (Soggetto 1) responsabile del reato di guida senza patente perché mai conseguita, con la recidiva nel biennio, fatto commesso il (Omissis) in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato la sanzione, riducendola; con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativa (il secondo motivo), e vizio di motivazione (il secondo motivo).

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione delle norme sull'acquisizione della prova, avendo entrambi i Giudici di merito dato per scontata la avvenuta definitività dell'accertamento amministrativo sulla analoga contestazione che era stata operata nei confronti del predetto dalla polizia giudiziaria il 28 aprile 2017, «non avendo l'imputato dedotto o provato alcunché per contestare la definitività dell'accertamento» (così alla p. 3 della sentenza del Tribunale) ovvero perché «non risulta neanche dedotta alcuna impugnazione e/o annullamento della contravvenzione elevata, per fatto analogo, in data 28 aprile 2017 di guisa che non è revocabile in dubbio la definitività del provvedimento amministrativo» (così alla p. 2 della decisione impugnata).

Sottolinea mancare agli atti la prova della definitività del pregresso precedente amministrativo per analoga violazione.

2.2. Tramite il secondo motivo (Soggetto 1) propone la stessa doglianza in tema di accertamento della recidiva sotto il profilo del difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria, manifestamente illogica e addirittura mancante.

2.3. Con il terzo motivo censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con motivazione che si ritiene inadeguata, essendo incentrata sulla personalità dell'imputato, senza tuttavia considerare la non gravità del fatto, la risalenza nel tempo della vicenda e la natura non allarmante dei precedenti penali.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il processo, originariamente fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 7 giugno 2023 è stato restituito a Sez. 4 con la seguente motivazione: «considerato [...] che la questione inerente all'onere della prova in tema di recidiva nel biennio non è manifestamente infondata».

4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 9 settembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che il reato contestato si prescriverà il 24 settembre 2024, il ricorso è fondato, ponendo in maniera appropriata la questione dell'onere della prova in tema di recidiva nel biennio nel reato di guida senza patente.

2. Appare opportuno premettere che «In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato», così, ex plurimis, Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc. D., Rv. 273405).

Ciò posto, essendo la recidiva nella struttura dell'illecito di cui all'art. 116 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, un elemento costitutivo del reato, l'onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo è, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, come peraltro già ritenuto, sempre in tema di guida senza patente, nella parte motiva di Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, P.M. in proc. O. O., Rv. 272209 («In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato. (Fattispecie in cui la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso proposto dal procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione per intervenuta depenalizzazione, non avendo il ricorrente dato dimostrazione che la violazione amministrativa, della cui sola contestazione si dava atto nell'imputazione, fosse stata definitivamente accertata)»): in tale pronunzia, infatti, si è fatta applicazione proprio del principio compendiato nel brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, respingendo il ricorso della Parte pubblica avverso sentenza liberatoria, poiché (come si legge alla p. 5, punto n. 2.2, del "considerato in diritto") la «contestazione non fa menzione del definitivo accertamento della violazione amministrativa; sicché il ricorrente [P.M.] avrebbe dovuto dare dimostrazione che questa era stata accertata in via definitiva».

Non può seriamente dubitarsi che spetta all'Accusa dimostrare gli elementi costitutivi del reato (tra i numerosi esempi che si potrebbero fare di applicazione del richiamato principio, cfr., in tema di destinazione della droga allo spaccio, Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, C., Rv. 279614; Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, P.G. in proc. G., Rv. 255165; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, P.G. in proc. B., Rv. 241468; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, V., Rv. 229685; Sez. 4, n. 1355 del 20/12/1995, dep. 1996, P.G. in proc. V., Rv. 204053; in tema di percepibilità dell'osceno per effetto della esposizione al pubblico delle pubblicazioni nel reato già previsto dall'art. 528 cod. pen. e ora depenalizzato ex art. 2, comma 2, lett. a, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, v. Sez. 3, n. 34417 del 06/07/2005, F., Rv. 232486).

In conseguenza di quanto precede, nell'accertamento del reato di guida senza patente il Giudice non potrà "ribaltare" sull'imputato la dimostrazione della non avvenuta definitività dell'accertamento amministrativo.

3. Essendo le ulteriori questioni assorbite, la sentenza impugnata va annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2023.

 

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