Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 11348 del 16 marzo 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11348 del 16/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Accertamenti sanitari - Avviso della facoltà di assistenza del difensore - Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, l'obbligo del preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da difensore nel caso di prelievi biologici grava sulla polizia giudiziaria e non sul personale sanitario.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di (Omissis) confermava la condanna di (Soggetto 1) per: guida senza patente (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, commi 15 e 17, cd. C.d.S.), avendo reiterato precedenti condotte di guida senza patente, che gli era stata revocata nel 2010 (capo a di imputazione); guida in stato di ebbrezza (art. 187 C.d.S.), perché veniva colto alla guida dell'autovettura in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di droghe (capo b); danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.), perché danneggiava l'autovettura in sequestro amministrativo (capo c); resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) (capo d).
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso (Soggetto 1) che, per il tramite del suo difensore, avvocato G. C., articola i seguenti sei motivi di ricorso.
2.1. Violazione della legge penale processuale prevista a pena di nullità per aver i giudici di merito disatteso, nel primo grado di giudizio, la richiesta di differimento dell'udienza a causa del legittimo impedimento dell'imputato il quale, il giorno precedente, aveva presentato certificato del proprio medico curante, attestante "lombalgia acuta".
2.2. Violazione della legge penale sostanziale, per aver i giudici ritenuto la configurabilità come reato della guida senza patente di un veicolo a motore, nonostante la precedente violazione amministrativa nell'arco del biennio non fosse stata accertata in via definitiva, il teste esaminato in primo grado essendosi limitato ad elencare una serie di notizie acquisite dal NORM dei Carabinieri di (Omissis) e dalla Banca Dati dei Carabinieri.
2.3. Violazione della legge penale processuale, dovendo ritenersi inutilizzabili i prelievi ematici ed urinari sull'imputato, eseguiti dal personale sanitario dell'Ospedale di (Omissis), su richiesta dei Carabinieri, senza dare previo avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p. e, per di più, in assenza di consenso dell'interessato.
2.4. Violazione della legge penale sostanziale in relazione all'errata applicazione dell'art. 334 c.p. e vizio di motivazione sul punto. La fattispecie codicistica punisce il danneggiamento di cosa sottoposta a sequestro da parte del proprietario. Tuttavia, per un verso, l'automobile non era di proprietà di (Soggetto 1), ne' è stato dimostrato che costui ne fosse l'utilizzatore abituale, a nulla valendo il fatto che era stato colto alla guida del medesimo veicolo pochi giorni prima, che il nucleo familiare non possedesse altre vetture e che, il giorno dei fatti, avesse al proprio fianco la convivente e proprietaria dell'auto. Per altro verso, i giudici non avrebbero risposto alla deduzione sulla mancata dimostrazione della sussistenza del dolo specifico di aver agito allo scopo di favorire il proprietario. Per altro verso ancora, apodittica risulta la motivazione della sentenza là dove assume che il sequestro del veicolo era già stato eseguito, essendo per contro documentalmente provato che il provvedimento cautelare fu eseguito dopo l'azione violenta dell'imputato.
2.5 Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione, in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale. A ritenere che il sequestro fosse stato già eseguito, il comportamento dell'imputato non avrebbe avuto più lo scopo di impedire e/o ritardare un atto dell'ufficio. Nemmeno può condividersi l'affermazione dei giudici secondo cui il Carabinieri dovessero scortare il carroattrezzi e recarsi nei propri uffici.
2.6. Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di guida senza patente e di guida in stato di ebbrezza. L'affermazione della Corte di appello per cui nulla è dato sapere su come e quando l'imputato si fosse messo alla guida dell'autovettura e su come e quando avesse assunto sostanze stupefacenti, contraddice la ricostruzione giudiziale precedentemente riferita. Inoltre, entrambi i comportamenti sono dolosi e rispettano gli indici additati dal giudice di legittimità come rivelatori dell'identità del disegno criminoso.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto al primo motivo di ricorso, sull'impossibilità, per l'imputato, di comparire in udienza a causa di una lombalgia, la giurisprudenza di legittimità, in modo consolidato, ritiene legittimo il solo impedimento "assoluto", non fronteggiabile mediante presidi medici o farmacologici (ex multis, sez. 5, n. 15407 del 24/02/2020, S., Rv. 279088; sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, C., Rv. 274680; sez. 5, n. 10482 del 29/04/2015, R., Rv. 265819; Sez. 6, n. 36636 del 03/06/2014, F., Rv. 260814).
Non essendo precisato nel ricorso se e per quale ragione la patologia accusata da (Soggetto 1) fosse ostativa alla sua presenza in udienza, il motivo risulta generico e, come tale, inammissibile.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In proposito, si consideri che il reato di guida senza patente è stato depenalizzato dal D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad eccezione dell'ipotesi di "recidiva nel biennio".
Per "recidiva" del reato depenalizzato si intende, in base al disposto dell'art. 5 del medesimo D.Lgs., la "reiterazione dell'illecito depenalizzato".
Questa Corte di Cassazione ha, quindi, precisato che non qualunque precedente contestazione integra una "reiterazione", bensì soltanto un "precedente accertamento definitivo" (Sez. 4, n. 21294 del 19/05/2022, C., non mass., citata dal ricorrente; Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, D., Rv. 273405; Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P., Rv. 270707).
Ciò premesso, nel caso di specie, è vero che l'imputato è stato fermato dagli agenti in data (Omissis) maggio 2017 e che la precedente identica infrazione gli era stata contestata soltanto il precedente (Omissis) maggio, sicché (Soggetto 1) era ancora in termini per impugnare il provvedimento. La Corte di appello prosegue però rilevando che nell'autunno 2016 (nei mesi di ottobre e di novembre), il ricorrente aveva compiuto altre due infrazioni, come è risultato, oltre che dalle testimonianze dei pubblici ufficiali, altresì dalla contestazione della stessa contravvenzione del (Omissis) maggio 2017, al cui interno tali precedenti erano specificamente menzionati, e come non è stato revocato in dubbio nemmeno dal ricorrente.
Di conseguenza, non avendo questi allegato l'indicazione di specifici elementi a sostegno della "non definitività" degli accertamenti, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la reiterazione dell'illecito e, con essa, la sussistenza del reato di guida senza patente.
3. Destituito di fondamento è altresì il terzo motivo di ricorso.
Quanto al previo avviso della facoltà di farsi assistere da difensore nel caso di prelievi biologici, il relativo obbligo grava, per espresso dettato dell'art. 114 disp. att. c.p.p., sulla polizia giudiziaria: non sul personale sanitario, come sembra affermare il ricorrente. E la Corte d'appello ha puntualmente rilevato come tale obbligo sia stato dalla stessa, nel caso di specie, adempiuto.
Quanto alla mancata manifestazione del consenso, secondo l'insegnamento di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 C.d.S., nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13 Cost., comma 2, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, T., Rv. 280047. Analogamente, tra le altre, Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, M., Rv. 277946; Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017, dep. 2018, M., Rv. 272334; Sez. 4, n. 54977 del 17/10/2017, Z., Rv. 271665). Di conseguenza, del tutto correttamente il provvedimento impugnato ha respinto l'eccezione relativa alla inutilizzabilità dei referti sanitari e dei campioni biologici per la prova del reato di guida in stato di ebbrezza.
4. Nel quarto motivo, afferente all'ipotesi di reato di cui all'art. 334 c.p., il ricorrente riconosce come il termine "proprietario" sia dalla pacifica quanto risalente giurisprudenza riferito anche a chi abbia la mera disponibilità dell'auto (vd. Sez. 6, n. 1226 del 20/11/1980, dep. 1981, G., Rv. 147655). Tuttavia eccepisce che, nel caso di specie, non fosse conseguita la prova che (Soggetto 1) aveva la disponibilità della vettura alla cui guida era stato fermato.
Lo stesso ricorrente ricorda, peraltro, la motivazione sul punto del giudice di secondo grado il quale ha evidenziato che: (Soggetto 1) era stato fermato cinque giorni prima alla guida della stessa auto; non risultava che il nucleo familiare possedesse altre automobili; l'imputato guidava avendo al proprio fianco, quale passeggera, la compagna intestataria del veicolo; la reazione dell'imputato, a differenza di quella della compagna, era stata smodata. Elementi, questi, evidentemente già sufficienti a dimostrare che il ricorrente avesse la disponibilità dell'automobile, cui peraltro la Corte di appello aggiunge come non fosse stato documentato che la compagna del ricorrente aveva la patente e che lo stesso (Soggetto 1), dando in escandescenze, parlava dell'auto come "sua", manifestando oltretutto provocatoriamente l'intenzione di tornare ad usarla.
Manifestamente infondata è la doglianza del ricorrente ove lamenta che nessuna risposta sia stata data dai giudici di merito alla deduzione sull'omessa prova del dolo specifico "al solo scopo di favorire il proprietario", posto che l'ipotesi contestata a (Soggetto 1) prescinde da tale dolo, essendo quella, minore, di cui all'art. 334 c.p., comma 3.
Ne', infine, ha pregio l'argomento della non configurabilità del delitto in oggetto per il fatto che, quando il ricorrente ha posto in essere la condotta attribuitagli, le operazioni di sequestro non erano ancora completate. La disposizione parla, infatti, semplicemente di "cosa sottoposta a sequestro". Usa, dunque, una locuzione testuale sufficientemente lata da comprendere le situazioni in cui, come nel caso di specie, l'esecuzione della misura sia ancora in fieri.
5. Parimenti infondato è il quinto motivo, relativo non configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), con il quale il ricorrente eccepisce che secondo la ricostruzione di giudici di merito - l'auto era già stata sequestrata, sicché non si sarebbe potuto logicamente sostenere che (Soggetto 1) stesse impedendo il compimento di un atto d'ufficio da parte degli agenti.
Anche a prescindere da quanto poc'anzi osservato sull'estensione temporale della concreta operazione di sequestro di cui si discute, resta il fatto che l'espressione "mentre compie un atto di ufficio o di servizio", di cui all'art. 337 c.p., non si riferisce al solo sequestro dell'autovettura, potendo alludere pure agli altri connessi atti di competenza degli operanti, come d'altronde osservato nel provvedimento impugnato la cui motivazione si conferma, pertanto, anche su questo punto, completa ed esente da vizi logici.
6. Il sesto motivo reitera anch'esso una deduzione già svolta in appello, là dove lamenta il mancato riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) tra i reati di guida senza patente e guida in stato di ebbrezza. La Corte d'appello ne ha correttamente rilevato la genericità, posto che il ricorrente non spiegava - ne', invero, ancora spiega - in che cosa consista il "medesimo disegno criminoso" e in che modo sia stato attuato dal ricorrente.
7. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
8. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2023.
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