Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 32638 del 2 settembre 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, sentenza numero 32638 del 02/09/2026
Circolazione stradale - Art. 213 Codice della Strada e art. 335 codice penale - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Sottrazione colposa del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Proprietario custode - Circolazione abusiva - Rilevanza amministrativa - In tema di veicolo sottoposto a sequestro, la sola agevolazione colposa della sottrazione da parte di terzi, ove si traduca nella circolazione abusiva del mezzo, ricade nell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, C.d.S.. Resta invece configurabile il delitto ex art. 335 cod. pen. quando la condotta contestata non si esaurisca nella mera circolazione abusiva.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di (Omissis) confermava la sentenza del Tribunale di (Omissis) emessa in data 25 gennaio 2024, con cui veniva dichiarata la responsabilità di (Soggetto 1) in ordine al delitto di cui all'art. 335 del cod. pen. e disposta la condanna alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza, (Soggetto 1), per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa ex artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Ha dedotto che l'unico difensore di fiducia del (Soggetto 1) aveva inoltrato alla Cancelleria del Giudice di appello competente - nel corso della mattina della udienza del 25 gennaio 2024 alle ore 08.44 e per il tramite di PEC - istanza di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute, allegando la relativa certificazione medica.
Nonostante la ritualità dell'inoltro, il Giudice non si era pronunciato sulla istanza e, dopo avere nominato un difensore d'ufficio, aveva trattato il processo, che veniva concluso con la sentenza, oggetto di ricorso.
La mancata valutazione della istanza di rinvio si sarebbe tradotta nella nullità assoluta della sentenza, per violazione del diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 42, 43 e 335 del cod. pen., per essere la condotta in contestazione rilevante solo ai fini amministrativi.
Il mancato ritrovamento del veicolo, sottoposto a sequestro amministrativo, sarebbe imputabile ad una condotta negligente e non dolosa dell'imputato, come tale non rilevante in sede penale.
3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il motivo di ricorso, con cui è stata eccepita la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Al punto sub 3 dell'elenco contenuto nell'ultima pagina del ricorso, il difensore ha rappresentato di avere inoltrato diversi documenti, tra cui anche copia della p.e.c. che proverebbe il rituale inoltro della istanza di rinvio per legittimo impedimento per l'udienza del 25 gennaio 2024.
Nonostante tale indicazione, tuttavia, non risulta materialmente allegata la documentazione utile ai fini della valutazione della dedotta quaestio iuris.
2.1. Occorre, a tal proposito, evidenziare che, a tenore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal D.Lgs. n. 11 del 2018 e rubricato "adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione", è compito della Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato la predisposizione di un separato fascicolo, allegato all'impugnazione, nel quale deve essere inserita la copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente.
La norma citata - nel codificare il consolidato indirizzo giurisprudenziale con riguardo alla specifica indicazione da parte del ricorrente degli atti su cui si fonda il motivo di impugnazione - è funzionale ad assicurare il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti dei quali si ritiene necessaria l'allegazione; allegazione che è, tuttavia, materialmente devoluta, per evidenti esigenze pratiche, al personale di cancelleria del Giudice a quo.
2.2. L'omessa o incompleta trasmissione, da parte della Cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, non è, però, causa di nullità, non essendo la violazione del citato articolo assistita da alcuna sanzione e in considerazione del principio di tassatività ex art. 177 cod. proc. pen. delle nullità degli atti processuali.
Dunque, nonostante la permanenza dei doveri incombenti sull'ufficio giudiziario, resta pur sempre in capo al difensore un autonomo onere di diligenza sia nel provvedere sua sponte alle allegazioni ritenute necessarie, sia nel verificare che quanto richiesto al tempo della proposizione del ricorso sia stato realmente trasmesso al Giudice di legittimità.
2.3. Si evidenzia, poi, come di detto specifico atto non vi sia alcuna traccia nel carteggio processuale accluso al fascicolo, che questa Corte ha consultato, essendo a tanto legittimata, nel caso in cui venga dedotto un errar in procedendo (cfr. Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, P. e altri, Rv. 220092-01 "secondo cui "...allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) - del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione").
2.4. Ad ogni buon conto, anche a volere accedere alla prospettazione difensiva circa la rituale trasmissione per il tramite della p.e.c. della istanza di rinvio, va, tuttavia, ribadito come, benché tale modalità di trasmissione delle istanze difensive sia ammissibile e consentita, in attesa dell'approvazione dei regolamenti menzionati dall'art. III-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31) e in assenza di una specifica disciplina normativa, la parte, che vi abbia fatto ricorso, è onerata, non solo della verifica dell'inoltro e ricezione, ma anche della effettiva conoscenza dell'atto trasmesso da parte del personale di Cancelleria (ex multis, Sez. 6, n. 1413 del 9 dicembre 2025, non mass.; Sez. 4, n. 31658 del 04/04/2024, non mass.; Sez. 6, n. 7047 del 15/01/2026, C., Rv. 289412 - 01).
2.5. In tale prospettiva interpretativa, nel caso in esame, debbono trovare applicazione i principi giurisprudenziali sull'onere di allegazione e prova in ordine alla conoscenza dell'atto trasmesso in capo al funzionario di Cancelleria ricevente; ed invero, l'istanza di rinvio, secondo le indicazioni fornite dal ricorrente, sarebbe stata inoltrata in Cancelleria la mattina del 25 gennaio 2024 alle ore 08.44, allorquando non erano entrati in vigore i regolamenti attuativi per l'applicazione della disposizione del citato art. 111 bis cod. proc. pen., risalente al successivo 01 gennaio 2025.
2.6. Pertanto, pur volendo prescindere dal mancato rinvenimento della p.e.c., la dedotta lesione del diritto di difesa non è argomento spendibile nel caso specifico, non avendo il ricorrente dimostrato, come era suo onere, il positivo riscontro da parte della Cancelleria ricevente.
3. Il secondo motivo di ricorso, afferente alla rilevanza penale della condotta in contestazione, è anch'esso manifestamente infondato.
3.1. È utile precisare che al ricorrente, in qualità di proprietario - custode, è stata contestata la sottrazione colposa del veicolo, sottoposto a sequestro amministrativo.
La fattispecie concreta differisce da quella esaminata nella sentenza di questa Corte (Sez. U. n. 1963 del 28/10/2010, P.G. /D., Rv. 248721-01), in modo non pertinente menzionata nel ricorso (cfr. pag. 8), poiché essa riguarda il caso diverso della condotta di sottrazione, sub specie di circolazione abusiva con il veicolo oggetto di vincolo reale.
Solo in relazione a tale specifica ipotesi, si è ritenuto - alla stregua del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L. n. 689/1981 - che, ai sensi dell'art. 213 del Cod. Strada, la condotta integrasse esclusivamente l'illecito amministrativo, previsto dal quarto comma dello stesso articolo, e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 del cod. pen..
3.2. Ad analoghe conclusioni è pervenuta questa Corte, a seguito della dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 335 del cod. pen. (cfr. Corte Cost. sent. del 15/02/2012, n. 58 e ord. del 6/6/2012, n. 175).
Anche in tal caso è stata, infatti, affermata la rilevanza amministrativa e non anche penale della sola condotta di sottrazione colposa del veicolo nel caso in cui esso venga posto in circolazione: "la condotta di colui il quale agevoli colposamente la sottrazione da parte di un terzo di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla propria custodia (con conseguente circolazione abusiva) - deve dunque ritenersi integrare - piuttosto che l'ipotesi autonoma di reato ex art. 335 del cod. pen. - un'ipotesi di concorso colposo nella condotta oggi integrante l'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, del Codice della Strada" (ex multis, Sez. 6, n. 4197 del 19/11/2014, G., Rv. 262158).
3.3. Nella vicenda in esame, come già precisato, al (Soggetto 1) non è contestata la circolazione abusiva a bordo di veicolo sequestrato, né dalla ricostruzione fattuale operata nella impugnata sentenza emerge una tale peculiare vicenda.
Per tali ragioni, le argomentazioni poste a sostegno del motivo di ricorso non sono pertinenti al thema decidendum.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026.
Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2026.
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