CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CAPO I
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
(artt. 314 - 335-bis)
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Articolo 335 C.P.
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (1)
1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 86 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
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