CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO II
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
(artt. 314 - 335-bis)

 

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Articolo 334 C.P.
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (1)

 

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

2. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 (2) a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 86 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(2) Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell’art. 24 del codice penale, successivamente modificato, la pena della multa consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 50 euro.

 

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)
* Arresto: Non consentito
* Fermo di Polizia Giudiziaria: Non consentito
* Applicazione delle misure cautelari: Non consentite
* Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 30652 del 11/08/2026
Circolazione stradale - Art. 213 Codice della Strada e art. 334 codice penale - Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro - Circolazione abusiva - Concorso apparente - Rapporto di specialità - La sottrazione ricorre quando si ostacola o rende difficoltosa la procedura di vincolo e la disciplina speciale dell'art. 213, comma 4, riguarda però la sola circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo mentre, in caso di sequestro penale, non opera il rapporto di specialità e resta configurabile il delitto di cui all'art. 334 cod. pen..

 

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