Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 30652 del 11 agosto 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 30652 del 11/08/2026
Circolazione stradale - Art. 213 Codice della Strada e art. 334 codice penale - Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro - Circolazione abusiva - Concorso apparente - Rapporto di specialità - La sottrazione ricorre quando si ostacola o rende difficoltosa la procedura di vincolo e la disciplina speciale dell'art. 213, comma 4, riguarda però la sola circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo mentre, in caso di sequestro penale, non opera il rapporto di specialità e resta configurabile il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava quella emessa dal Tribunale di (Omissis) il 2 ottobre 2023 nei confronti di (Soggetto 1), di condanna a pena di giustizia in relazione all'art. 334 del cod. pen., previa disapplicazione della contestata recidiva, per avere, in qualità di proprietario e custode giudiziario, sottratto o comunque disperso un motoveicolo (Omissis) contenente rifiuti speciali di tipo ferroso trasportati abusivamente, sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito di un separato procedimento penale.

2. L'imputato ha proposto ricorso, affidato a sei motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 334 del cod. pen.

Difetta la qualifica soggettiva in capo al ricorrente, posto che la norma descrive un reato proprio, ascrivibile al proprietario del bene, cui sia affidata la custodia.

La responsabilità del mero custode postula che gli abbia agito al solo scopo di favorire il proprietario - secondo la fattispecie delineata dall'art. 334, comma primo, cod. pen. - finalità agevolativa, configurata quale elemento di dolo specifico, che non è stata neppure ipotizzata nella specie.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 334, commi primo e secondo, cod. pen. con riguardo all'accertamento del dolo.

Non sono provate, in capo al ricorrente, la consapevolezza del vincolo giudiziario gravante sul bene e la volontà di sottrarre lo stesso a tale vincolo.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 334, commi primo e secondo, e 15 del cod. pen., con riguardo alla mancata applicazione del principio di specialità.

Il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato nell'illecito amministrativo previsto dall'art 213, comma quarto, cod. strada.

Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l'ambito applicativo di tale illecito sia circoscritto alla sola ipotesi della circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, e non anche al caso di vincolo disposto in seno ad un procedimento penale.

Peraltro, sottrazione o dispersione del veicolo risultano - logicamente e cronologicamente - consequenziali alla circolazione della res sequestrata.

2.4. Con il quarto motivo si deducono violazioni di legge in relazione agli artt. 131 -bis e 133 del cod. pen. e vizi di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei parametri normativi, non avendo tenuto in alcun conto il difetto di titolarità del bene in capo al ricorrente, la verosimile attribuibilità ad altri della circolazione, il valore irrisorio dello stesso, assimilabile ad un rottame ferroso.

Avrebbe dovuto, inoltre, essere valorizzato l'intervenuto proscioglimento del ricorrente nel procedimento penale per cui fu disposto il primigenio provvedimento di sequestro.

2.5. Con il quinto motivo si denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 334, commi primo e secondo, e 335 del cod. pen., per la mancata riqualificazione del reato contestato nella forma colposa, essendo ascrivibile al ricorrente solo una condotta negligente nella custodia, non la consapevole e volontaria violazione dei doveri ad essa inerenti.

I Giudici di merito hanno dedotto la responsabilità del ricorrente da un contegno meramente omissivo - l'omessa denuncia della dispersione del bene, abbandonato sulla pubblica via e non più rinvenuto nel luogo ove il soggetto si era impegnato a custodirlo - a fronte di una fattispecie incriminatrice che contempla solo condotte attive di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento.

Coerentemente con tale ricostruzione, al (Soggetto 1) sarebbe stato possibile muovere un addebito per colpa, per sé inidoneo ad integrare il delitto in questione.

2.6. Con il sesto motivo si deducono violazione degli artt. 62-bis e 133 del cod. pen. nonché vizi cumulativi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.

È stata considerata negativamente incidente, da parte del Tribunale, la mancata sottoposizione del ricorrente all'esame, laddove la protesta di innocenza ovvero la scelta di rimanere in silenzio nel processo, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non possono essere assunte da sole come elemento decisivo sfavorevole.

Si sono sottovalutati i pochi elementi rilevanti, quali l'esiguo valore del bene sottratto, la matrice colposa della condotta, il contegno complessivo di (Soggetto 1), il quale ha avuto un atteggiamento "disponibile" verso gli organi accertatori.

Questi stessi elementi avrebbero consentito di contenere adeguatamente il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo Giudice, che la Corte di appello ha confermato con motivazione stereotipata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; è infondato nel resto.

2. Il primo e il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente.

2.1. Non è fondato il rilievo relativo alla insussistenza in capo al ricorrente della qualifica soggettiva di proprietario.

Sia pure con riferimento ad altra fattispecie incriminatrice - sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo ex art. 388 del cod. pen. - ma pur sempre inerente alla violazione dei doveri di custodia, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendosi intendere in senso estensivo, così da includervi anche la persona che abbia l'effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale utilizzatrice (Sez. 6, n. 12322 del 17/02/2026, A., Rv. 289747 - 01; Sez. 6, n. 22529 del 27/04/2018, P., Rv. 273387 - 01), fermo restando che non assume comunque rilievo decisivo la riferibilità della proprietà ad altro soggetto, che in base alla documentazione fornita, risulta avere età non consona alla guida di un veicolo.

2.2. Quanto all'elemento tipico della sottrazione, essa si configura ogni qual volta l'agente, in relazione alla particolare natura ed al regime giuridico del bene sottoposto a vincolo, ostacola o rende difficoltoso il compimento degli ulteriori atti della procedura cui esso è preordinato (Sez. 6, n. 31256 del 21/06/2016, D. N., Rv. 267683 - 01, con riferimento a sequestro amministrativo).

Nella sentenza impugnata, con inferenza non manifestamente illogica si è dedotta la sottrazione non solo dal fatto che il bene (un (Omissis) adibito a trasporto di rifiuti ferrosi) era stato avvisato dagli operanti in strada, ma anche dalla circostanza che nell'arco di tempo tra l'avvistamento e il successivo vano controllo, a distanza di otto giorni, nel sito in cui il bene avrebbe dovuto essere, il ricorrente, in violazione dei doveri di custodia, non avesse segnalato alcuna sottrazione; omissione certamente sintomatica di una deliberata sottrazione e della correlata volontà appropriativa.

3. Il secondo motivo è parimenti infondato.

È richiesto, in relazione alla ipotizzata fattispecie, il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, K., Rv. 270483 - 01).

Consapevolezza e volontà della condotta sono certamente provate dall'affidamento, con atto formale, della custodia, implicante l'assunzione dei relativi compiti.

Né varrebbero i rilievi difensivi in tema di dolo specifico, che qualifica la condotta del custode non proprietario: si tratta invero di un'articolazione del dolo volta a distinguere la figura delittuosa di cui all'art. 334, comma primo, cod. pen. dalla più generale ipotesi del peculato, che altrimenti sarebbe ravvisabile in capo al custode, quale soggetto investito di funzione pubblica. Si tratta comunque di rilievi superati dalla ravvisata attribuibilità al ricorrente della necessaria veste soggettiva di custode proprietario.

4. Quanto al terzo motivo, infondata è la pretesa riqualificazione della condotta nell'illecito amministrativo di cui all'art. 213 cit.

Come precisato dalle Sezioni Unite, la condotta di chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 del cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 del cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente. (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, P.g. in proc. D. L., Rv. 248721 - 01)

Tra l'art. 334 del cod. pen. e l'art. 213 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 va ravvisata una situazione di continenza strutturale, in quanto la previsione depenalizzata contiene tutti gli elementi costitutivi presenti nell'altra ma anche elementi aggiuntivi peculiari e specializzanti, che ne delimitano un'area di applicazione logicamente meno estesa rispetto a quella della fattispecie generale, tuttora costituente reato.

Tuttavia, nel caso specifico, è contestata la sottrazione di un bene sottoposto a sequestro penale lì dove la disposizione di cui all'art. 213 cit. attiene alla sola condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ed è unicamente con riferimento a tale ipotesi che la norma sanzionatoria amministrativa risulta essere in rapporto di specialità con quella penale ed il concorso tra esse deve essere ritenuto solo apparente (Sez. 6, n. 42752 del 24/09/2014, Rv. 260446).

5. E invece fondato il motivo vertente sulla inadeguata motivazione in ordine alla causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto.

La disposizione di cui all'art. 131-bis del cod. pen., nella formulazione vigente ratione temporis, correlava l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta e della esiguità del danno e del pericolo, da apprezzare in relazione ai profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non invece con riguardo a quelli indicativi della capacità a delinquere, richiamati dal primo comma dell'art. 133 del cod. pen., includenti la condotta susseguente al reato.

Di seguito, nel paradigma normativo, i parametri della tenuità sono rimasti quelli di cui al primo comma dell'art. 133 del cod. pen., da apprezzare "anche in considerazione della condotta susseguente al reato", oltre che quelli della non abitualità.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18891 del 27/01/2022, U., Rv, 283064, nelle more dell'entrata in vigore del d. lgs, n. 150 del 2022 e sulla base delle disposizioni dettate nella legge delega (art. 1, comma 21, legge 27 settembre 2021, n. 134), hanno chiarito che i comportamenti successivi alla commissione del reato, al pari degli altri indicatori, ben possono "integrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazione nell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo".

Nella specie, la Corte di appello ha del tutto omesso di valutare la concreta offensività della condotta, avuto riguardo al modestissimo valore del bene e al fatto che il parallelo procedimento penale, cui era ricollegabile il disposto sequestro, aveva avuto esito positivo per il ricorrente, cui in prospettiva il bene avrebbe dovuto essere restituito.

6. Assorbita ogni ulteriore censura, si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuova valutazione in relazione alla detta causa di non punibilità, da compiere alla stregua delle coordinate interpretative sopra delineate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis del cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 agosto 2026.

 

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