Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 30539 del 11 agosto 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 30539 del 11/08/2026
Circolazione stradale - Artt. 186 e 222 Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Patteggiamento - Sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Sospensione efficacia fino alla valutazione dell'esito positivo della pena sostitutiva - La sospensione dell’efficacia della sanzione accessoria sino alla verifica dell’esito del lavoro di pubblica utilità è necessaria affinché, in caso di esito positivo, l’immediata decorrenza della sospensione della patente non vanifichi la riduzione alla metà della durata della sanzione prevista dall’art. 186, comma 9-bis C.d.S.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di (Omissis), con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a (Soggetto 1), su conforme richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque di arresto ed Euro mille di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità nella misura di centocinquantaquattro giorni da svolgersi presso un'associazione di (Omissis).

All'imputato era contestato di avere guidato l'autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso pari a 1,74 g/l, aggravato dall'ora notturna, in violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.

Il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche, fondandole sull'assenza di precedenti penali, sulla condotta collaborativa tenuta e sull'occasionalità della condotta, ha ritenuto la pena concordata congrua e adeguata al disvalore del fatto, nonché rispettosa dei parametri dell'art. 133 del cod. pen. e delle finalità rieducative dell'art. 27 Cost., e ha disposto la riduzione di un terzo del periodo di sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, fissandolo in anni uno.

Il Tribunale non ha sospeso l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino all'esito della valutazione sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste propone ricorso, per il seguente motivo.

2.1 Deduce violazione di legge, in relazione all'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, lamentando che il giudice, pur avendo sostituito la pena detentiva e pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, abbia omesso di sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino alla valutazione dell'esito positivo della pena sostitutiva.

Osserva il ricorrente che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in caso di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione accessoria sino alla verifica dello svolgimento dell'attività, all'esito favorevole della quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e dimidiata la durata della sospensione.

Sotto un connesso profilo, sostiene che tale statuizione sia necessaria per evitare che la sospensione della patente venga attivata immediatamente e che il protrarsi dei tempi occorrenti alla fissazione dell'udienza di verifica finisca per privare di effetti l'eventuale riduzione alla metà.

Rileva infine che alla sospensione dell'efficacia possa provvedere direttamente la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., chiedendo per l'effetto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia e la contestuale sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

4. Il ricorso è ammissibile.

In via preliminare, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. quando si deduca l'erronea applicazione, ovvero l'omessa applicazione, di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279340-01).

Inoltre, è stato affermato che il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero è ammissibile, anche nell'interesse dell'imputato e avverso una sentenza di condanna, quando sia proposto al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge. Ciò a condizione che l'impugnazione sia sorretta da un interesse concreto e attuale, volto a conseguire una decisione non solo teoricamente corretta, ma anche praticamente favorevole, così da evitare che sull'imputato ricadano effetti pregiudizievoli derivanti da errori del giudice (Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016, P.G. c/ P., Rv. 268191-01; Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, P.G. c/ G., Rv. 285026-01).

Il principio, pur espressamente riferito all'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso sentenze di condanna, ha portata più generale e si radica nella funzione obiettiva attribuita alla parte pubblica nel processo penale.

L'interesse all'impugnazione non resta confinato alla prospettiva dell'aggravamento della posizione dell'imputato e non viene meno quando il gravame tenda a emendare una violazione di legge o un difetto motivazionale da cui derivino conseguenze pregiudizievoli per la parte privata. Esso sussiste quando il ricorso non persegua una mera affermazione astratta di legalità, ma sia volto a impedire che sull'imputato ricadano effetti dannosi ascrivibili a errori del giudice, secondo un risultato processuale concreto, attuale e praticamente utile.

Questa Sezione, con argomentazioni sovrapponibili, lo ha già affermato anche con specifico riferimento alla materia in esame (Sez. 4 n. 18835 del 16/04/2026, n. m.).

5. Nel caso di specie, l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria, in presenza della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, integra una violazione di legge che il Procuratore è legittimato a far valere a tutela dell'esatta applicazione del precetto.

Entro tale prospettiva l'interesse non solo esiste in astratto, ma si connota per concretezza e attualità.

È concreto perché incide su una statuizione realmente presente nella sentenza impugnata e produttiva di effetti pregiudizievoli.

È attuale perché la sospensione della patente, in difetto della pronuncia sospensiva, viene immediatamente attivata e comincia a decorrere prima della verifica sull'esito del lavoro sostitutivo, sicché ogni segmento di sanzione scontato anzitempo si traduce in una perdita irreversibile dell'utilità premiale connessa alla riduzione della metà, che la successiva valutazione positiva non vale più a restituire.

6. Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Come già affermato da questa Corte di legittimità, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In caso di esito positivo, infatti, potranno essere dichiarati l'estinzione del reato e la riduzione alla metà della sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, G., Rv. 277903; Sez. 4, sent. n. 48330 del 27/09/2017, B., Rv. 271040; Sez. 4, sent. n. 12262 del 08/02/2018, F., Rv. 272531).

Nel caso di specie, come condivisibilmente affermato da questa Sezione, (Sez. 4 n. 18835 del 16/04/2026, cit.), occorre evitare che la sospensione della patente produca immediatamente effetti, poiché il tempo necessario per fissare l'udienza destinata alla verifica dell'esito del lavoro di pubblica utilità potrebbe vanificare quanto stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, Cod. strada, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, con riguardo alla riduzione alla metà della sospensione della patente di guida.

7. Alla sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria anzidetta può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, lettera I), cod. proc. pen.

8. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria applicata al ricorrente; sanzione la cui efficacia viene per l'effetto sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione dell'efficacia della sospensione della patente di guida fino all'esito della valutazione in merito allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; sospensione che dispone.

Così è deciso in Roma il 5 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria l'11 agosto 2026.

 

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