Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 18835 del 25 maggio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 18835 del 25/05/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica - Sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - Effetti sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - In caso di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, il giudice deve sospendere l’efficacia della sospensione della patente sino alla verifica dell’esito della prestazione, poiché l’immediata esecuzione della sanzione accessoria rischierebbe di vanificare il beneficio previsto dalla legge, consistente, in caso di esito positivo, nell’estinzione del reato e nella riduzione alla metà del periodo di sospensione.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 gennaio 2026 il Gip del Tribunale di Trieste ha applicato, su richiesta delle parti, a (Soggetto 1), in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-sexies D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 la pena di giorni venti di arresto ed Euro 720 di ammenda, sostituita con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e disposto la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei oltre la confisca del motociclo, di sua proprietà.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste con cui deduce, con unico motivo, la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con particolare riguardo mancata sospensione della efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sino all'esito della valutazione in ordine allo svolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
3. Il ricorso è fondato.
In via preliminare, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. quando si deduca l'erronea applicazione, ovvero l'omessa applicazione, di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279340 - 01).
4. È stato, altresì, affermato che il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero è ammissibile, anche nell'interesse dell'imputato e avverso una sentenza di condanna, quando sia proposto al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge. Ciò a condizione che l'impugnazione sia sorretta da un interesse concreto e attuale, volto a conseguire una decisione non solo teoricamente corretta, ma anche praticamente favorevole, così da evitare che sull'imputato ricadano effetti pregiudizievoli derivanti da errori del giudice (Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016, P.G. c/ P., Rv. 268191-01; Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, P.G. c/ G., Rv. 285026-01).
5. Come già affermato da questa Corte di legittimità, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
In caso di esito positivo, infatti, potranno essere dichiarati l'estinzione del reato e la riduzione alla metà della sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, G., Rv. 277903; Sez. 4, sent. n. 48330 del 27/09/2017, B., Rv. 271040; Sez. 4, sent. n. 12262 del 08/02/2018, F., Rv. 272531).
Nel caso di specie, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, occorre evitare che la sospensione della patente produca immediatamente effetti, poiché il tempo necessario per fissare l'udienza destinata alla verifica dell'esito del lavoro di pubblica utilità potrebbe vanificare quanto stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, Cod. strada, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, con riguardo alla riduzione alla metà della sospensione della patente di guida.
6. Alla sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria anzidetta può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, lettera l), cod. proc. pen.
7. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria applicata al ricorrente; sanzione la cui efficacia viene per l'effetto sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa sospensione della efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sino all'esito della valutazione in ordine allo svolgimento della pena sostitutiva, sospensione che dispone.
Così è deciso, 16 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2026.
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