Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 28893 del 29 luglio 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 28893 del 29/07/2026
Circolazione stradale - Art. 135 Codice della strada e artt. 477 e 482 cod. pen. - Circolazione con patenti di guida non appartenenti all'UE - Patente estera e permesso internazionale di guida - Contraffazione - Atto tipico - Rilevanza penale - Il permesso internazionale di guida, quale documento avente autonoma funzione probatoria e rilevanza giuridica, costituisce atto tipico ai sensi dell’art. 477 cod. pen., indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni che ne consentano l’utilizzo in Italia. La sua contraffazione da parte del privato, ove non grossolana, integra il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen..


RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 15 gennaio 2026 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di (Omissis) con la quale (Soggetto 1) è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per aver esibito, mentre era alla guida di un veicolo, a seguito di un controllo stradale, un permesso di guida internazionale, risultato poi contraffatto.

2. Il ricorrente ha presentato ricorso avverso detta decisione, articolando due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, perché il fatto ascritto all'imputato non doveva essere inquadrato nell'ambito di operatività dell'art. 477 del cod. pen..

In particolare, il ricorrente assume che il permesso di guida internazionale da lui esibito, al momento del controllo, non poteva essere considerato un'autorizzazione amministrativa rilevante ex art. 477 del cod. pen., in quanto non rispondente ai requisiti di cui all'art. 135 del cod. strada, e, precisamente, da un lato, l'imputato, al momento del controllo, non era in possesso né aveva esibito alcuna patente di guida straniera, e, dall'altro lato, il ricorrente era residente in Italia da molto più tempo di un anno, come risultava dalla carta d'identità rilasciata dal comune di (Omissis) nell'anno 2018, prodotta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e dai suoi precedenti penali, anch'essi risalenti nel tempo.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il fatto ascritto all'imputato doveva essere qualificato quale falso grossolano.

In particolare, il ricorrente sostiene che la grossolanità del falso appariva chiara già al momento del controllo, atteso che gli agenti operanti rilevavano numerosi difetti di stampa e di scrittura e l'assenza dei consueti sistemi di sicurezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge, perché il fatto ascritto all'imputato non doveva essere inquadrato nell'ambito di operatività dell'art. 477 del cod. pen. - è infondato.

Nel caso in esame, deve trovare applicazione l'orientamento, oramai prevalente e consolidato, in forza del quale la contraffazione della patente di guida estera integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 del cod. pen., anche qualora non ricorrano le condizioni fissate dal codice della strada perché tale documento consenta al suo possessore di guidare nel territorio nazionale.

La patente di guida extracomunitaria deve considerarsi, pertanto, atto tipico ai fini ed ai sensi dell'art. 477 del cod. pen., con la conseguenza che la sua contraffazione da parte di un privato, quando non grossolana, integra il delitto previsto e punito da tale articolo, in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 482 dello stesso codice (Sez. U, n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, Rv. 284210-01).

Tale orientamento, che riguarda in maniera specifica l'ipotesi in cui la falsità abbia riguardo alla patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea, deve trovare applicazione anche nel caso in cui oggetto della falsificazione sia un permesso di guida internazionale, atteso che quest'ultimo è emesso dalla stessa autorità competente che ha rilasciato la patente di guida, ha parimenti una sua intrinseca funzione documentale, che è quella di comprovare il conseguimento in uno Stato estero del titolo abilitativo alla guida, presupposto primo ed ineludibile, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione di Vienna, perché venga internazionalmente riconosciuto al suo titolare il diritto a circolare su strada anche al di fuori dei confini nazionali del paese che ha rilasciato il documento, e ad esso, così come alla patente di guida straniera, l'ordinamento italiano riconnette la produzione di effetti giuridicamente rilevanti e precisamente, per quanto di specifico interesse ai fini della risoluzione della questione controversa, è sufficiente ricordare che il comma 8 dell'articolo 135 del cod. strada prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 408 a 1.634 Euro per il titolare di patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE che circoli sul territorio italiano senza il permesso internazionale ovvero senza la traduzione ufficiale della suddetta patente, quando il possesso di tali documenti è necessario.

Del resto, in senso conforme, si è già espressa Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019, D. R., Rv. 276922, che ha affrontato analoga questione, ma con riferimento alla fattispecie di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), contestata in relazione all'esibizione, nel corso di un controllo di polizia, di un falso permesso internazionale di guida. Anche in tale decisione si è affermato che il permesso internazionale di guida falso ha un suo rilievo giuridico e una sua valenza intrinseca probatoria, a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti previsti dalla legge per l'abilitazione alla guida, con la conseguenza che l'utilizzo che di esso venga fatto ha rilevanza penale, trattandosi comunque di uso di un atto falso che esprime un suo significato giuridico, attinente proprio alla legittimazione alla guida che si intende attraverso di esso falsamente dimostrare.

Dunque, anche il permesso di guida internazionale deve considerarsi atto tipico ai fini ed ai sensi dell'art. 477 del cod. pen., con la conseguenza che la sua contraffazione da parte di un privato, quando non grossolana, integra il delitto previsto e punito da tale articolo, in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 482 dello stesso codice.

3. Il secondo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il fatto ascritto all'imputato doveva essere qualificato quale falso grossolano - è generico e si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi, allorquando le censure non risultino specificamente enunciate e argomentate in relazione alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata, risolvendosi in mere doglianze di stile o in una pedissequa riproposizione delle tesi difensive già disattese (cfr. Sez. U., n. 8825 del 27/19/2016, G., RV 268822-01).

Parimenti, il requisito della specificità dei motivi comporta l'onere per il ricorrente di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi su cui si fondano le censure, così da consentire al giudice di legittimità l'esatta individuazione dei rilievi dedotti e l'esercizio del sindacato demandatogli (fra le altre, vedi Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, C., Rv. 281112-01), onere cui non ha ottemperato il ricorrente nel caso oggetto di giudizio.

Ciò premesso, deve, in particolare, essere rimarcato che la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad escludere la grossolanità del falso, evidenziando che gli agenti operanti che avevano effettuato il controllo, al fine di accertare la non genuinità del permesso di guida, avevano trasmesso quest'ultimo alla Polizia scientifica di (Omissis) per l'esecuzione di accertamenti tecnici più approfonditi e la Polizia scientifica, nella relazione depositata, aveva rilevato la presenza di plurimi elementi di contraffazione percepibili solamente da personale specializzato, mediante l'impiego del microscopio e del comparatore video-spettrale.

Ne discende l'irrilevanza delle deduzioni difensive, prive di una puntuale confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e, dunque, sfornite di un effettivo confronto critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2026.

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2026.

 

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