CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
CAPO III
Della Falsità in atti
(artt. 476 - 493-quater)
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Articolo 477 C.P.
Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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