FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
PATENTE SOSPESA, REVOCA AUTOMATICA SOTTO ESAME: IL DOPPIO FRONTE APERTO DAVANTI ALLA CONSULTA
Due ordinanze pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie speciale, n. 38 del 23 settembre 2026 hanno aperto un doppio fronte davanti alla Corte costituzionale: è legittimo che la guida durante la sospensione della patente determini automaticamente la revoca del titolo, senza consentire una valutazione del caso concreto? Il quesito interessa fattispecie diverse, accomunate dall’effetto più severo: la perdita della patente e, in uno dei giudizi, anche il fermo del veicolo.
Occorre chiarire subito il dato essenziale: la Consulta non si è ancora pronunciata. Le ordinanze dei Giudici di pace di Verona e Sondrio sono atti di rimessione, non decisioni di incostituzionalità. Pertanto, sino a un’eventuale pronuncia demolitoria o manipolativa, gli organi accertatori e le prefetture devono applicare le norme vigenti. La pendenza del giudizio costituzionale non sospende in via generale l’efficacia degli articoli censurati.
⚖️ Il primo fronte: la sospensione per revisione della patente
Il primo percorso riguarda la revisione della patente. L’art. 128 del Codice della strada consente di sottoporre il titolare a esami medici o tecnici quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti. Il comma 2 prevede la sospensione cautelare della patente in caso di mancata sottoposizione agli accertamenti nei termini e disciplina anche la circolazione durante tale sospensione, collegandovi la revoca di cui all’art. 219 del Codice della strada.
Con l’ordinanza n. 142 del 7 luglio 2026, il Giudice di pace di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 128 del Codice della strada, comma 2, in combinato disposto con l’art. 219 del Codice della strada, nella parte in cui prevede la revoca automatica e non soltanto facoltativa. Il giudizio originava dall’opposizione di una persona che aveva guidato durante una sospensione per temporanea inidoneità e che aveva successivamente documentato un percorso terapeutico e una nuova attestazione di idoneità.
Secondo il rimettente, l’automatismo impedisce al prefetto e al giudice dell’opposizione di considerare le peculiarità della vicenda, le ragioni dell’inidoneità, la gravità effettiva della condotta e le conseguenze della revoca sulla vita quotidiana e lavorativa. È la tesi sottoposta alla Consulta: non è ancora un principio di diritto applicabile ai procedimenti amministrativi.
🚫 Il secondo fronte: circolazione durante la sospensione
Il secondo fronte investe direttamente l’art. 218, comma 6, del Codice della strada. Chi circola abusivamente durante la sospensione è soggetto alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi; in caso di reiterazione, al posto del fermo opera la confisca. La disposizione comprende anche l’uso del permesso orario di guida in violazione dei limiti fissati dal prefetto.
Con l’ordinanza n. 144 del 16 luglio 2026, il Giudice di pace di Sondrio ha censurato l’espressione «si applicano», chiedendo che revoca e fermo divengano applicabili in via discrezionale. Ha inoltre sollevato questione sull’art. 219 del Codice della strada, comma 3-bis, che impedisce di conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi almeno due anni dalla definitività della revoca.
Il parametro evocato è l’art. 3 della Costituzione, sotto i profili dell’eguaglianza, della ragionevolezza e della proporzionalità. La critica non riguarda l’esistenza dell’illecito né la legittimità della sanzione pecuniaria: investe la rigidità delle conseguenze accessorie, identiche anche quando le circostanze concrete, le ragioni della condotta e il grado di pericolo siano differenti.
🔎 I precedenti sulla revoca obbligatoria
Le ordinanze richiamano due precedenti importanti. Con la sentenza n. 246/2022 della Corte costituzionale è stato dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 213, comma 8, Codice della strada trasformando da obbligatoria a facoltativa la revoca collegata alla circolazione abusiva del veicolo sequestrato. Con la sentenza n. 52/2024 della Corte costituzionale è stata adottata una soluzione analoga per l’art. 214, comma 8, Codice della strada relativo al veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Il parallelismo, tuttavia, non rende scontato l’esito. Nei precedenti citati il bene protetto era soprattutto l’effettività della custodia del veicolo sequestrato o fermato. Guidare nonostante la sospensione della patente può invece essere valutato come comportamento direttamente incidente sulla sicurezza della circolazione e sull’effettività di un provvedimento interdittivo. La Corte ha già ritenuto compatibili con la Costituzione alcuni automatismi riferiti a condotte altamente pericolose per la vita e l’incolumità.
Il punto decisivo sarà quindi stabilire se tutte le ipotesi ricomprese negli artt. 128 e 218 del Codice della strada presentino un disvalore tale da giustificare sempre la revoca, oppure se l’ampiezza delle fattispecie imponga uno spazio di valutazione. Particolarmente delicata appare la differenza tra la guida durante una sospensione derivante da dubbi sull’idoneità psicofisica e la violazione di una sospensione disposta come sanzione, nonché tra la circolazione pienamente abusiva e l’inosservanza dei limiti di un permesso.
👮 Cosa cambia oggi per gli organi accertatori?
Per gli organi di polizia stradale, allo stato, la procedura non cambia. Devono essere accertati l’esistenza e l’efficacia del provvedimento di sospensione, la sua notificazione o conoscenza, il periodo di vigenza, l’identità del conducente e le modalità della circolazione. Nel caso dell’art. 218, comma 6, Codice della strada occorre applicare la sanzione pecuniaria e attivare le conseguenze accessorie previste, documentando l’eventuale titolarità del veicolo e gli elementi necessari al fermo o alla confisca.
È opportuno distinguere l’accertamento dalla successiva competenza prefettizia. L’organo operante descrive il fatto e adotta gli atti demandati dalla legge; il prefetto emette l’ordinanza di revoca nei casi di sanzione accessoria secondo l’art. 219. L’eventuale futura trasformazione della revoca in misura facoltativa amplierebbe la necessità di raccogliere elementi utili alla valutazione concreta, ma oggi tale scenario resta soltanto ipotetico.
📌 Aspetti positivi e possibili criticità
Un possibile esito favorevole alle questioni aumenterebbe la proporzionalità della risposta e consentirebbe di differenziare vicende non equivalenti. Il lato critico sarebbe l’incremento della discrezionalità amministrativa, con il rischio di prassi territoriali disomogenee e maggiore contenzioso sui criteri di scelta. Un rigetto manterrebbe uniformità e forza deterrente, ma lascerebbe irrisolta la contestazione relativa alla rigidità della revoca in situazioni di diversa gravità.
Conclusioni
Le ordinanze nn. 142 e 144 del 2026 non cancellano né attenuano le conseguenze previste per chi guida con patente sospesa. Segnalano però un problema costituzionale ormai maturo: fino a che punto la tutela della sicurezza stradale può affidarsi a una risposta automatica, e quando deve invece consentire una valutazione proporzionata del fatto? In attesa della Consulta, la regola operativa resta l’applicazione integrale della disciplina vigente.
Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori